ART. 34
                        Obblighi delle parti
    1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 33,  la  risoluzione
del  rapporto  di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della
condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese  successivo  a
quello  di compimento dell'eta'. L'azienda o ente comunica, comunque,
per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.
    2.  Nel  caso  di  recesso  del  Dirigente,  questi  deve   darne
comunicazione  scritta  all'azienda  o  ente rispettando i termini di
preavviso.