ART. 37
                        Nullita' del recesso
    1. Il recesso e' nullo in tutti i casi in  cui  lo  prevedano  il
codice civile e le vigenti disposizioni di legge e, in particolare:
    a)  se  e'  dovuto  a ragioni politiche, religiose, sindacali, di
sesso, di razza o di lingua;
    b) se e' intimato, senza  giusta  causa,  durante  i  periodi  di
sospensione  previsti  dall'art. 2110 del codice civile, salvo quanto
previsto dagli artt. 23 e 24.
    2. In tutti i casi di recesso discriminatorio dovuto alle ragioni
di cui alla lettera a) del comma  1  si  applica  l'art.18  della  L.
300/1970.