ART. 37 Nullita' del recesso 1. Il recesso e' nullo in tutti i casi in cui lo prevedano il codice civile e le vigenti disposizioni di legge e, in particolare: a) se e' dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, di sesso, di razza o di lingua; b) se e' intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile, salvo quanto previsto dagli artt. 23 e 24. 2. In tutti i casi di recesso discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art.18 della L. 300/1970.