ART. 4
       Tempi e procedure per la stipulazione od il rinnovo del
                   contratto collettivo decentrato
    1. La richiesta di apertura delle trattative per il  rinnovo  del
contratto  collettivo  decentrato,  concernente le specifiche materie
indicate nell'art. 5, e' inviata almeno tre mesi prima della scadenza
del precedente contratto.
    2. Durante tale periodo e per il mese  successivo  alla  scadenza
del   contratto   decentrato,   le   parti  non  assumono  iniziative
unilaterali ne' danno luogo ad azioni conflittuali.
    3. L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica abilitata alla trattativa decentrata entro 15  giorni  dalla
data  in  cui  ha  avuto  conoscenza  della stipulazione del presente
contratto ai sensi dell'art.  2,  comma  2  nonche'  a  convocare  la
delegazione  sindacale  di  cui  all'art.11 per l'avvio del negoziato
entro 15 giorni.
    4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti
contrattuali rimessi a tale livello.
    5. Il contratto decentrato diventa  efficace  con  la  definitiva
sottoscrizione  che si intende avvenuta a seguito del perfezionamento
delle procedure previste dall'articolo 51, terzo comma, del D.Lgs. n.
29  del  1993.  Nelle   aziende   ed   enti   l'autorizzazione   alla
sottoscrizione  non  e'  richiesta  ove  il  contratto  sia stipulato
direttamente dall'organo di vertice  che  abbia  tutti  i  poteri  di
gestione secondo i rispettivi ordinamenti.
    6.  I  contratti  decentrati  devono  contenere apposite clausole
circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro attuazione.