ART. 41
                  Stipendio tabellare dei Dirigenti
                di I e II livello del ruolo sanitario
           e della qualifica unica dirigenziale dei ruoli
              professionale, tecnico ed amministrativo
    1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto in  via
transitoria  dall'art.42,  lo  stipendio  tabellare annuo, per dodici
mensilita',   della   qualifica   unica   dirigenziale   dei    ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo e del I livello dirigenziale
del  ruolo  sanitario,  previo  conglobamento  dell'elemento distinto
della retribuzione di cui alla legge 438/1992,  e'  stabilito  in  L.
32.977.000.
    2.  A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto in via
transitoria  dall'art.  45  ed  indipendentemente  dall'effettuazione
dell'opzione  ai  sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 502/1992, lo
stipendio tabellare annuo per dodici mensilita' del Dirigente  di  II
livello  del  ruolo  sanitario,  previo  conglobamento  dell'elemento
distinto della retribuzione di cui alla L. 438/1992, e' stabilito  in
L. 43.941.000.