ART. 41 Stipendio tabellare dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario e della qualifica unica dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo 1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto in via transitoria dall'art.42, lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilita', della qualifica unica dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo e del I livello dirigenziale del ruolo sanitario, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla legge 438/1992, e' stabilito in L. 32.977.000. 2. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto in via transitoria dall'art. 45 ed indipendentemente dall'effettuazione dell'opzione ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 502/1992, lo stipendio tabellare annuo per dodici mensilita' del Dirigente di II livello del ruolo sanitario, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla L. 438/1992, e' stabilito in L. 43.941.000.