ART. 42
                  Norma transitoria per i Dirigenti
                   gia' appartenenti al IX livello
    dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo
    1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo stipendio tabellare  annuo
dei  Dirigenti  gia'  di  IX  livello,  con  piu'  di  cinque anni di
anzianita', appartenenti ai ruoli sottoindicati, previo conglobamento
dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla L. n. 438/1992,
e' stabilito come di seguito indicato:
    I - per i Dirigenti del ruolo amministrativo, in L.    27.643.000
che ricomprendono:
    a)  lo stipendio tabellare dell'ex IX livello di appartenenza, ai
sensi dell'art. 41 del D.P.R. 384/1990 che comprende  gli  incrementi
di cui all'art. 40, commi 3 e 4;
    b)   l'intero  ammontare  dell'indennita'  di  direzione  di  cui
all'art. 44 del D.P.R. 384/1990, come rideterminata dall'art. 48  del
decreto medesimo;
    c)  il  conglobamento  di  un  importo  pari a n. 65 ore annue di
lavoro straordinario feriale diurno nella misura spettante all'ex  IX
livello,  alle  tariffe  di cui al D.P.R.  384/1990, incrementato del
6%.
    II - per i Dirigenti dei ruoli tecnico  e  professionale,  il  L.
27.643.000 che ricomprendono:
    a)  lo stipendio tabellare dell'ex IX livello di appartenenza, ai
sensi dell'art. 41 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli  incrementi
di cui all'art. 40, commi 3 e 4;
    b)  l'intero  ammontare  dell'indennita' tecnico professionale di
cui all'art. 45 del D.P.R. 384/1990, come rideterminata dall'art. 48,
comma 1 secondo alinea, del decreto medesimo;
    c) conglobamento di un importo pari a n. 65 ore annue  di  lavoro
straordinario   feriale  diurno  nella  misura  spettante  all'ex  IX
livello, alle tariffe di cui al D.P.R.   384/1990,  incrementato  del
6%.
    III  -  per  i  Dirigenti di I livello del ruolo sanitario, in L.
27.643.000 che ricomprendono:
    a) lo stipendio tabellare dell'ex IX livello di appartenenza,  ai
sensi  dell'art. 41 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli incrementi
di cui all'art.40, commi 1 e 2;
    b) un importo pari  al  74,2%  dell'ammontare  complessivo  delle
indennita'   di   cui   all'art.  45  del  D.P.R.     384/1990,  come
rideterminate dall'art. 48 del decreto medesimo;
    2.  Lo  stipendio tabellare annuo dei Dirigenti dei quattro ruoli
con meno  di  cinque  anni  di  anzianita'  al  1  dicembre  1995  e'
determinato in L. 26.091.000, con le modalita' stabilite dal comma 1;
in  tale stipendio tabellare sono ricomprese per intero le indennita'
previste dagli artt. 44 e 45 del D.P.R. 384/1990 con l'incremento del
6%, salvo che per il ruolo sanitario per il  quale  il  conglobamento
delle indennita' ex art. 45, avviene solo nella misura del 69, 4% con
il relativo incremento.
    3.  L'art.  48 del D.P.R. 384/1990 trova tuttora applicazione nei
confronti di tutti i Dirigenti con meno di cinque  anni  di  servizio
indicati  nel comma 2, con la precisazione che la maggiorazione delle
indennita' ivi previste - che scatta al compimento del quinto anno di
servizio previo giudizio favorevole - si somma nella misura di  12/13
allo stipendio tabellare fissato nello stesso comma 2 per raggiungere
lo stipendio tabellare dei Dirigenti con piu' di cinque anni, secondo
lo scaglionamento previsto per questi ultimi.
    4.  Lo stipendio tabellare dei Dirigenti di cui ai commi 1 e 2 e'
incrementato nel modo seguente, ai sensi dell'art.   3  del  D.L.  n.
583/1996:
    - dal 1 gennaio 1996 di L. 1.726.000 annue;
    -  dal  1 luglio 1997 di L. 5.334.000 annue, che ricomprendono il
precedente incremento.
    5. Dal 1.7.1997 lo stipendio tabellare dei Dirigenti con piu'  di
cinque   anni   di   anzianita'  destinatari  del  presente  articolo
raggiungera'  quello  previsto   nell'art.41.   Tale   stipendio   e'
automaticamente   raggiunto   anche   dai  Dirigenti  con  anzianita'
inferiore ai cinque anni con l'applicazione dell'art. 48  del  D.P.R.
384/1990.
    6.   Lo   stipendio  tabellare  dei  Dirigenti  assunti  dopo  la
stipulazione del presente contratto  corrisponde  a  quello  in  atto
goduto  dai  Dirigenti di cui al comma 2 e segue la dinamica prevista
per i medesimi dai commi 3 e 4.