ART. 42 Norma transitoria per i Dirigenti gia' appartenenti al IX livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo 1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo stipendio tabellare annuo dei Dirigenti gia' di IX livello, con piu' di cinque anni di anzianita', appartenenti ai ruoli sottoindicati, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla L. n. 438/1992, e' stabilito come di seguito indicato: I - per i Dirigenti del ruolo amministrativo, in L. 27.643.000 che ricomprendono: a) lo stipendio tabellare dell'ex IX livello di appartenenza, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di cui all'art. 40, commi 3 e 4; b) l'intero ammontare dell'indennita' di direzione di cui all'art. 44 del D.P.R. 384/1990, come rideterminata dall'art. 48 del decreto medesimo; c) il conglobamento di un importo pari a n. 65 ore annue di lavoro straordinario feriale diurno nella misura spettante all'ex IX livello, alle tariffe di cui al D.P.R. 384/1990, incrementato del 6%. II - per i Dirigenti dei ruoli tecnico e professionale, il L. 27.643.000 che ricomprendono: a) lo stipendio tabellare dell'ex IX livello di appartenenza, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli incrementi di cui all'art. 40, commi 3 e 4; b) l'intero ammontare dell'indennita' tecnico professionale di cui all'art. 45 del D.P.R. 384/1990, come rideterminata dall'art. 48, comma 1 secondo alinea, del decreto medesimo; c) conglobamento di un importo pari a n. 65 ore annue di lavoro straordinario feriale diurno nella misura spettante all'ex IX livello, alle tariffe di cui al D.P.R. 384/1990, incrementato del 6%. III - per i Dirigenti di I livello del ruolo sanitario, in L. 27.643.000 che ricomprendono: a) lo stipendio tabellare dell'ex IX livello di appartenenza, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli incrementi di cui all'art.40, commi 1 e 2; b) un importo pari al 74,2% dell'ammontare complessivo delle indennita' di cui all'art. 45 del D.P.R. 384/1990, come rideterminate dall'art. 48 del decreto medesimo; 2. Lo stipendio tabellare annuo dei Dirigenti dei quattro ruoli con meno di cinque anni di anzianita' al 1 dicembre 1995 e' determinato in L. 26.091.000, con le modalita' stabilite dal comma 1; in tale stipendio tabellare sono ricomprese per intero le indennita' previste dagli artt. 44 e 45 del D.P.R. 384/1990 con l'incremento del 6%, salvo che per il ruolo sanitario per il quale il conglobamento delle indennita' ex art. 45, avviene solo nella misura del 69, 4% con il relativo incremento. 3. L'art. 48 del D.P.R. 384/1990 trova tuttora applicazione nei confronti di tutti i Dirigenti con meno di cinque anni di servizio indicati nel comma 2, con la precisazione che la maggiorazione delle indennita' ivi previste - che scatta al compimento del quinto anno di servizio previo giudizio favorevole - si somma nella misura di 12/13 allo stipendio tabellare fissato nello stesso comma 2 per raggiungere lo stipendio tabellare dei Dirigenti con piu' di cinque anni, secondo lo scaglionamento previsto per questi ultimi. 4. Lo stipendio tabellare dei Dirigenti di cui ai commi 1 e 2 e' incrementato nel modo seguente, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 583/1996: - dal 1 gennaio 1996 di L. 1.726.000 annue; - dal 1 luglio 1997 di L. 5.334.000 annue, che ricomprendono il precedente incremento. 5. Dal 1.7.1997 lo stipendio tabellare dei Dirigenti con piu' di cinque anni di anzianita' destinatari del presente articolo raggiungera' quello previsto nell'art.41. Tale stipendio e' automaticamente raggiunto anche dai Dirigenti con anzianita' inferiore ai cinque anni con l'applicazione dell'art. 48 del D.P.R. 384/1990. 6. Lo stipendio tabellare dei Dirigenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto corrisponde a quello in atto goduto dai Dirigenti di cui al comma 2 e segue la dinamica prevista per i medesimi dai commi 3 e 4.