ART. 45 Norma transitoria per i dirigenti gia' appartenenti all'XI livello del ruolo sanitario 1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo stipendio tabellare annuo dei Dirigenti gia' appartenenti all'XI livello del ruolo sanitario, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla legge 438/1992, e' quello stabilito dall'art. 41, comma 2 e ricomprende: a) lo stipendio tabellare dell'art. 41 del D.P.R. 384/1990 comprensivo degli incrementi mensili lordi di cui all'art. 40 commi 1 e 2; b) un importo pari al 47, 7% dell'indennita' di cui all'art. 45 del citato D.P.R. 384/1990.