ART. 45
               Norma transitoria per i dirigenti gia'
           appartenenti all'XI livello del ruolo sanitario
    1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo stipendio tabellare  annuo
dei  Dirigenti  gia' appartenenti all'XI livello del ruolo sanitario,
previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui
alla legge 438/1992, e' quello stabilito  dall'art.  41,  comma  2  e
ricomprende:
    a)  lo  stipendio  tabellare  dell'art.  41 del D.P.R.   384/1990
comprensivo degli incrementi mensili lordi di cui all'art. 40 commi 1
e 2;
    b) un importo pari al 47, 7% dell'indennita' di cui  all'art.  45
del citato D.P.R. 384/1990.