ART. 48
                 Norma transitoria per il personale
       dirigenziale delle I.P.A.B. aventi finalita' sanitarie
    1. Il trattamento economico stipendiale dei  Dirigenti  della  ex
seconda qualifica dirigenziale, derivante dall'applicazione dell'art.
47, comma 3 a decorrere dal 1  dicembre 1995 e' cosi' determinato:
    a) stipendio tabellare nella misura stabilita all'art.  47, comma
3;
    b)  maturato economico annuo, pensionabile e non riassorbibile di
L. 5.007.000,  pari  al  maggior  importo,  rispetto  allo  stipendio
tabellare  di  cui alla lett. a), del trattamento economico tabellare
in godimento al 1  dicembre  1995  ottenuto  dalla  sommatoria  delle
seguenti voci:
    -  stipendio  tabellare  ex  art.  43 D.P.R. 333/1990 comprensivo
dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 della  L.
n. 438/1992;
    - incrementi contrattuali di cui all'art. 47, comma 2;
    -  differenza  tra l'importo dell'indennita' integrativa speciale
in godimento e quella della ex prima qualifica dirigenziale.
    2.  Ai  Dirigenti  professionisti  legali  che  ne  abbiano  gia'
beneficiato  e'  conservato, negli attuali importi, nell'ambito della
retribuzione individuale  di  anzianita',  il  compenso  riconosciuto
dall'art. 69, comma 1, del DPR 268/1987.