ART. 48 Norma transitoria per il personale dirigenziale delle I.P.A.B. aventi finalita' sanitarie 1. Il trattamento economico stipendiale dei Dirigenti della ex seconda qualifica dirigenziale, derivante dall'applicazione dell'art. 47, comma 3 a decorrere dal 1 dicembre 1995 e' cosi' determinato: a) stipendio tabellare nella misura stabilita all'art. 47, comma 3; b) maturato economico annuo, pensionabile e non riassorbibile di L. 5.007.000, pari al maggior importo, rispetto allo stipendio tabellare di cui alla lett. a), del trattamento economico tabellare in godimento al 1 dicembre 1995 ottenuto dalla sommatoria delle seguenti voci: - stipendio tabellare ex art. 43 D.P.R. 333/1990 comprensivo dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 della L. n. 438/1992; - incrementi contrattuali di cui all'art. 47, comma 2; - differenza tra l'importo dell'indennita' integrativa speciale in godimento e quella della ex prima qualifica dirigenziale. 2. Ai Dirigenti professionisti legali che ne abbiano gia' beneficiato e' conservato, negli attuali importi, nell'ambito della retribuzione individuale di anzianita', il compenso riconosciuto dall'art. 69, comma 1, del DPR 268/1987.