ART. 49
                       Effetti nuovi stipendi
    1.   Le    misure    degli    stipendi    tabellari    risultanti
dall'applicazione della Parte Seconda - Titolo I - Capi I e II, hanno
effetto   sulla  tredicesima  mensilita',  sul  compenso  per  lavoro
straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza  -  normale  e
privilegiato  -  sull'indennita'  premio di servizio, sull'indennita'
alimentare di cui all'art. 29, comma 4, sull'equo  indennizzo,  sulle
ritenute  assistenziali  e  previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
    2. I benefici economici - ivi compresa  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale  -  risultanti  dall'applicazione  della Parte Seconda -
Titolo  I  -  Capi  I  e  II  hanno   effetto   integralmente   sulla
determinazione  del  trattamento di quiescenza dei Dirigenti comunque
cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di  vigenza
del presente biennio contrattuale di parte economica, alle scadenze e
negli  importi  previsti  dalle  disposizioni richiamate dal presente
comma.   Agli   effetti   dell'indennita'   premio    di    servizio,
dell'indennita'  sostitutiva  del  preavviso  e  di  quella  prevista
dall'art.   2122 del c.c.  si  considerano  solo  gli  scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
    3. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2, la retribuzione di
posizione  -  per  la parte indicata nell'art.  53, comma 4 e tabella
allegato  n.  2  -  essendo  costituita  dalle  indennita'  fisse   e
ricorrenti  previste  dagli  artt.  44,  45 e 48 del D.P.R. 384/1990,
nella quota non  utilizzata  per  la  ricostruzione  dello  stipendio
tabellare  nonche'  dall'art.  47  dello stesso decreto - mantiene la
natura delle predette   indennita' ed e',  pertanto,  utile  ai  fini
pensionistici  e  dell'indennita' premio di servizio, cosi' come gia'
previsto  dalle vigenti disposizioni per le indennita' che  vi  hanno
dato origine.
    4.  Analogamente  al  comma  3,  la retribuzione di posizione dei
Dirigenti in servizio presso le IPAB indicate nell'art. 47, comma 2 -
che,  ai  sensi  dell'art.      53,   e'   costituita   dalla   parte
dell'indennita' di funzione gia' prevista dall'art. 38 del dpr 333/90
nella  quota  non  utilizzata  per  la  ricostruzione dello stipendio
tabellare - mantiene la natura di predetta indennita'. Come tale,  e'
utile ai fini pensionistici e dell'indennita' premio di fine servizio
secondo  quanto  previsto  per la citata indennita' di funzione dalle
vigenti disposizioni.