ART. 49 Effetti nuovi stipendi 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione della Parte Seconda - Titolo I - Capi I e II, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza - normale e privilegiato - sull'indennita' premio di servizio, sull'indennita' alimentare di cui all'art. 29, comma 4, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici - ivi compresa l'indennita' di vacanza contrattuale - risultanti dall'applicazione della Parte Seconda - Titolo I - Capi I e II hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei Dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica, alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2, la retribuzione di posizione - per la parte indicata nell'art. 53, comma 4 e tabella allegato n. 2 - essendo costituita dalle indennita' fisse e ricorrenti previste dagli artt. 44, 45 e 48 del D.P.R. 384/1990, nella quota non utilizzata per la ricostruzione dello stipendio tabellare nonche' dall'art. 47 dello stesso decreto - mantiene la natura delle predette indennita' ed e', pertanto, utile ai fini pensionistici e dell'indennita' premio di servizio, cosi' come gia' previsto dalle vigenti disposizioni per le indennita' che vi hanno dato origine. 4. Analogamente al comma 3, la retribuzione di posizione dei Dirigenti in servizio presso le IPAB indicate nell'art. 47, comma 2 - che, ai sensi dell'art. 53, e' costituita dalla parte dell'indennita' di funzione gia' prevista dall'art. 38 del dpr 333/90 nella quota non utilizzata per la ricostruzione dello stipendio tabellare - mantiene la natura di predetta indennita'. Come tale, e' utile ai fini pensionistici e dell'indennita' premio di fine servizio secondo quanto previsto per la citata indennita' di funzione dalle vigenti disposizioni.