ART. 5 Materie di contrattazione 1. La contrattazione collettiva decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui al comma 2, secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in conformita' ai criteri e procedure indicati nell'art. 4, garantendo il rispetto delle disponibilita' finanziarie fissate a livello nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs. 502 del 1992, modificato dall'art.10 comma 1 della L. 23.12.94 n. 724, in tema di avanzi di amministrazione, nonche' dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 502. 2. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie: a) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale; b) criteri generali per la definizione della percentuale di risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda o ente e da affidare alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. n. 502 del 1992 (Dipartimenti, Distretti, Presidi Ospedalieri ), dalle Leggi regionali di organizzazione e dai regolamenti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai Dirigenti; c) criteri generali per la distribuzione delle risorse aggiuntive ai sensi della precedente lettera; d) criteri generali sulle modalita' di attribuzione ai Dirigenti della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti; e) spostamento di quote di risorse tra i fondi di cui agli artt. 58, 60 e 61 e per le I.P.A.B. 59, 60 e 65; f) linee di indirizzo generale per l'attivita' di formazione e aggiornamento dei Dirigenti; g) pari opportunita', anche per le finalita' della legge 10.4.1991 n. 125; in tale materia sono confermate tutte le disposizioni dell'art. 40 del D.P.R. n. 270/1987 e dell'art. 23 del D.P.R. n. 384/1990; h) mobilita' di cui all'art. 35, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e all'art.30; i) criteri generali sui tempi e modalita' di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs 626/1994 e nei limiti stabiliti dall'eventuale accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto. l) implicazioni relative all'applicazione delle lettere h) ed i) dell'art. 6 nonche' delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualita' del lavoro, sulla professionalita' e mobilita' dei Dirigenti. 3. L'erogazione della retribuzione di risultato e' strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale. 4. I contratti decentrati non possono comportare, ne' direttamente ne' indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, salvo per quanto riguarda le eventuali risorse di cui al comma 1 lettera c), e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.