ART. 5
                      Materie di contrattazione
    1. La contrattazione collettiva decentrata riguarda le materie  e
gli  istituti  di  cui  al comma 2, secondo le clausole di rinvio del
presente articolo ed in conformita' ai criteri e  procedure  indicati
nell'art.  4, garantendo il rispetto delle disponibilita' finanziarie
fissate a livello nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4,
comma 8 del D.Lgs. 502 del 1992, modificato dall'art.10 comma 1 della
L. 23.12.94 n. 724, in tema di  avanzi  di  amministrazione,  nonche'
dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 502.
    2. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
    a)  individuazione  delle  posizioni  dirigenziali i cui titolari
devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146  del
1990,  secondo  quanto  previsto dall'accordo sulle norme di garanzia
dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
    b) criteri generali  per  la  definizione  della  percentuale  di
risorse  da  destinare  alla  realizzazione  degli obiettivi generali
dell'azienda o  ente  e  da  affidare  alle  articolazioni  aziendali
individuate  dal  D.Lgs.  n.   502 del 1992 (Dipartimenti, Distretti,
Presidi Ospedalieri ), dalle Leggi regionali di organizzazione e  dai
regolamenti  aziendali,  ai fini dell'attribuzione della retribuzione
di risultato ai Dirigenti;
    c) criteri generali per la distribuzione delle risorse aggiuntive
ai sensi della precedente lettera;
    d) criteri generali sulle modalita' di attribuzione ai  Dirigenti
della  retribuzione  collegata  ai  risultati  ed  agli  obiettivi  e
programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
    e) spostamento di quote di risorse tra i fondi di cui agli  artt.
58, 60 e 61 e per le I.P.A.B. 59, 60 e 65;
    f)  linee  di  indirizzo generale per l'attivita' di formazione e
aggiornamento dei Dirigenti;
    g)  pari  opportunita',  anche  per  le  finalita'  della   legge
10.4.1991   n.   125;  in  tale  materia  sono  confermate  tutte  le
disposizioni dell'art. 40 del D.P.R. n. 270/1987 e dell'art.  23  del
D.P.R. n. 384/1990;
    h)  mobilita'  di  cui all'art. 35, comma 8 del D.Lgs.  n. 29 del
1993 e all'art.30;
    i) criteri generali sui tempi e modalita' di  applicazione  delle
norme  relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza
e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs 626/1994
e  nei  limiti  stabiliti  dall'eventuale  accordo  quadro   relativo
all'attuazione dello stesso decreto.
    l)  implicazioni relative all'applicazione delle lettere h) ed i)
dell'art. 6 nonche' delle innovazioni  organizzative  e  tecnologiche
sulla  qualita'  del  lavoro,  sulla professionalita' e mobilita' dei
Dirigenti.
    3. L'erogazione della retribuzione di risultato  e'  strettamente
correlata  alla  realizzazione  degli obiettivi assegnati ed avviene,
quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero
per stati di avanzamento, in ogni caso dopo  la  necessaria  verifica
almeno trimestrale.
    4.   I   contratti   decentrati   non   possono  comportare,  ne'
direttamente  ne'  indirettamente  anche   a   carico   di   esercizi
successivi,  oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente
contratto, salvo per quanto riguarda le eventuali risorse di  cui  al
comma  1  lettera  c),  e  conservano  la  loro  efficacia  sino alla
stipulazione dei successivi contratti.