ART. 50
              Graduazione delle funzioni dei Dirigenti
    ai fini della determinazione della retribuzione di posizione
    1. Le aziende od enti, in relazione alle articolazioni  aziendali
individuate   dal   D.Lgs.   502/92,   dalle   leggi   regionali   di
organizzazione e dagli eventuali atti di  indirizzo  e  coordinamento
del   Ministero  della  Sanita',  determinano  la  graduazione  delle
funzioni dirigenziali cui e' correlato il  trattamento  economico  di
posizione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 29 del 1993.
    2.  L'individuazione  viene  effettuata  nel  rispetto  di quanto
previsto dall'art.5, comma 2 e sulla  base  dei  seguenti  criteri  e
parametri  di  massima  che  le aziende ed enti possono integrare con
riferimento  alla  loro  specifica  situazione  organizzativa  e  nel
rispetto delle leggi regionali di cui al comma 1:
    -   complessita'   della   struttura   in   relazione   alla  sua
articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti;
    - grado di autonomia in relazione anche  ad  eventuale  struttura
sovraordinata;
    -   grado   di  autonomia  negli  interventi  e  nelle  attivita'
professionali;
    - affidamento e gestione di budget;
    - consistenza delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
ricomprese nel budget affidato;
    - importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse
e specifiche norme di legge;
    - svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione,
vigilanza, verifica di attivita' direzionali;
    - grado di competenza specialistico - funzionale o professionale;
    -  grado  di  responsabilita'  negli interventi e nelle decisioni
degli  altri  Dirigenti  dell'unita'  operativa   appartenenti   alla
medesima professione;
    -  grado  di  autonomia  nella direzione della cura per i profili
sanitari ove cio' sia previsto dalle leggi che regolano  il  relativo
ordinamento professionale;
    -  utilizzazione,  nell'ambito  della struttura, di metodologie e
strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica
per l'azienda od ente;
    - affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e
formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'azienda od ente;
    -  produzione  di  entrate  proprie  destinate  al  finanziamento
generale dell'azienda od ente;
    -  rilevanza  degli  incarichi  di  cui all'art. 54 e 55, interna
all'unita' operativa ovvero a livello aziendale;
    -  ampiezza  del  bacino  di  utenza  per  le  unita'   operative
caratterizzate  da tale elemento e reale capacita' di soddisfacimento
della domanda di servizi espressa;
    - valenza strategica  della  struttura  rispetto  agli  obiettivi
aziendali,  purche'  collegata  oggettivamente  con  uno  o  piu' dei
precedenti criteri
    3. Le aziende ed enti, in base alle risultanze della  graduazione
di   cui   al  comma  precedente,  attribuiscono  ad  ogni  posizione
dirigenziale prevista nel proprio  assetto  organizzativo  un  valore
economico  secondo  i parametri di riferimento di cui agli artt. 54 e
55 previa informazione alle  rappresentanze  sindacali  di  cui  agli
artt.  10  e  11,  seguita, su richiesta da un incontro. A parita' di
struttura  organizzativa  e  corrispondenza  delle   funzioni,   alle
posizioni e' attribuita la stessa valenza economica.
    4.  La  graduazione  delle funzioni relativa agli incarichi di II
livello dirigenziale e' effettuata  dalle  aziende  ed  enti  con  le
modalita'   indicate  nel  comma  2,  in  modo  oggettivo  e,  cioe',
indipendentemente  dalla  circostanza  che   i   predetti   Dirigenti
esercitino  o meno l'opzione per il rapporto ad incarico quinquennale
rinnovabile.  Essa  ha  effetto   solo   sulla   determinazione   del
trattamento economico relativo alla retribuzione di posizione secondo
la disciplina del presente Capo.
    5.  Alla  retribuzione  della posizione, sulla base dei criteri e
parametri stabiliti dal presente articolo, si  provvede  mediante  il
"Fondo  per  la  retribuzione  di posizione" - costituito presso ogni
azienda o ente al fine  di  assegnare  ai  Dirigenti  un  trattamento
economico  correlato  alle  funzioni dell'incarico attribuito ed alle
connesse responsabilita' - e  finanziato  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 58.
    6.  La  disciplina  del conferimento degli incarichi prevista dai
successivi  articoli  del  presente  Capo  entra  in  vigore  con  la
sottoscrizione  del  presente  contratto e presuppone altresi' che le
aziende ed enti realizzino le seguenti innovazioni:
    a) attuazione dei principi previsti dal titolo I del D.Lgs. n. 29
del 1993 e, in particolare, dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 14;
    b) ridefinizione delle strutture organizzative e  delle  funzioni
dirigenziali;
    c)  istituzione  e attivazione dei servizi di controllo interno o
dei nuclei di valutazione.