ART. 50 Graduazione delle funzioni dei Dirigenti ai fini della determinazione della retribuzione di posizione 1. Le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. 502/92, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Ministero della Sanita', determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui e' correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 29 del 1993. 2. L'individuazione viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, comma 2 e sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima che le aziende ed enti possono integrare con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa e nel rispetto delle leggi regionali di cui al comma 1: - complessita' della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti; - grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata; - grado di autonomia negli interventi e nelle attivita' professionali; - affidamento e gestione di budget; - consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato; - importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge; - svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione, vigilanza, verifica di attivita' direzionali; - grado di competenza specialistico - funzionale o professionale; - grado di responsabilita' negli interventi e nelle decisioni degli altri Dirigenti dell'unita' operativa appartenenti alla medesima professione; - grado di autonomia nella direzione della cura per i profili sanitari ove cio' sia previsto dalle leggi che regolano il relativo ordinamento professionale; - utilizzazione, nell'ambito della struttura, di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'azienda od ente; - affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'azienda od ente; - produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell'azienda od ente; - rilevanza degli incarichi di cui all'art. 54 e 55, interna all'unita' operativa ovvero a livello aziendale; - ampiezza del bacino di utenza per le unita' operative caratterizzate da tale elemento e reale capacita' di soddisfacimento della domanda di servizi espressa; - valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purche' collegata oggettivamente con uno o piu' dei precedenti criteri 3. Le aziende ed enti, in base alle risultanze della graduazione di cui al comma precedente, attribuiscono ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un valore economico secondo i parametri di riferimento di cui agli artt. 54 e 55 previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta da un incontro. A parita' di struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle posizioni e' attribuita la stessa valenza economica. 4. La graduazione delle funzioni relativa agli incarichi di II livello dirigenziale e' effettuata dalle aziende ed enti con le modalita' indicate nel comma 2, in modo oggettivo e, cioe', indipendentemente dalla circostanza che i predetti Dirigenti esercitino o meno l'opzione per il rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile. Essa ha effetto solo sulla determinazione del trattamento economico relativo alla retribuzione di posizione secondo la disciplina del presente Capo. 5. Alla retribuzione della posizione, sulla base dei criteri e parametri stabiliti dal presente articolo, si provvede mediante il "Fondo per la retribuzione di posizione" - costituito presso ogni azienda o ente al fine di assegnare ai Dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni dell'incarico attribuito ed alle connesse responsabilita' - e finanziato con le modalita' di cui all'art. 58. 6. La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dai successivi articoli del presente Capo entra in vigore con la sottoscrizione del presente contratto e presuppone altresi' che le aziende ed enti realizzino le seguenti innovazioni: a) attuazione dei principi previsti dal titolo I del D.Lgs. n. 29 del 1993 e, in particolare, dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 14; b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali; c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.