ART. 51
          Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali
    1. A ciascun Dirigente sono conferiti incarichi di  direzione  di
struttura  ovvero  di funzioni ispettive e di consulenza, di studio e
ricerca, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 29 del  1993  o  di  natura
professionale in relazione alle attivita' svolte.
    2.  Gli  incarichi  nella  qualifica unica di Dirigente del ruolo
professionale, tecnico ed amministrativo  sono  affidati,  a  ciascun
Dirigente,  dalle  aziende  od  enti, con atto scritto e motivato nel
rispetto dei principi e procedure previsti dagli artt. 19  e  26  del
D.Lgs.  n. 29 del 1993. Gli obiettivi e le risorse sono attribuiti ai
sensi dell'art. 62, commi 4, 5 e 6. Nel caso di strutture  articolate
l'affidamento  degli  incarichi  avviene su proposta del Dirigente di
piu' elevato livello.  Analogamente si procede per gli incarichi  per
il  primo  livello dirigenziale del ruolo sanitario che sono affidati
nel rispetto delle procedure  stabilite  dagli  artt.  15,  comma  2,
penultimo  periodo  del  D.Lgs. n. 502 del 1992 e 19 del D.Lgs. n. 29
del 1993.
    3. Le aziende o enti formulano in via preventiva  i  criteri  per
l'affidamento  e  la revoca degli incarichi dirigenziali nel rispetto
dei principi stabiliti dalle disposizioni citate nei  commi  1  e  2.
Tali  criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di
informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt.10 e  11,
seguita, su richiesta, da un incontro.
    4.  Nel  conferimento ai Dirigenti del comma 2 degli incarichi di
cui agli artt. 54, comma 1  lettera  b)  e  55  in  applicazione  del
presente  contratto,  le aziende o enti tengono conto - rispetto agli
incarichi da conferire -  della  professionalita'  e  dell'esperienza
gia'  acquisite  dai  Dirigenti  in  servizio  sia  in relazione alle
posizioni organizzative precedentemente ricoperte dagli stessi sia ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 384/1990, con  particolare  riferimento
per  i  Dirigenti  dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
all'art. 26 comma 2-quinquies del D.Lgs. n. 29 del 1993.
    5.  La  revoca  dell'incarico  in  seguito  all'accertamento  dei
risultati  negativi  di gestione o della inosservanza delle direttive
impartite ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.  29 del 1993  avviene  con
atto  scritto  e  motivato dopo l'espletamento delle procedure di cui
all'art. 57.
    6.  Per  il  conferimento  degli   incarichi   del   II   livello
dirigenziale  del  ruolo  sanitario si provvede secondo la disciplina
dell'art. 52.