ART. 51 Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali 1. A ciascun Dirigente sono conferiti incarichi di direzione di struttura ovvero di funzioni ispettive e di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 29 del 1993 o di natura professionale in relazione alle attivita' svolte. 2. Gli incarichi nella qualifica unica di Dirigente del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo sono affidati, a ciascun Dirigente, dalle aziende od enti, con atto scritto e motivato nel rispetto dei principi e procedure previsti dagli artt. 19 e 26 del D.Lgs. n. 29 del 1993. Gli obiettivi e le risorse sono attribuiti ai sensi dell'art. 62, commi 4, 5 e 6. Nel caso di strutture articolate l'affidamento degli incarichi avviene su proposta del Dirigente di piu' elevato livello. Analogamente si procede per gli incarichi per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario che sono affidati nel rispetto delle procedure stabilite dagli artt. 15, comma 2, penultimo periodo del D.Lgs. n. 502 del 1992 e 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993. 3. Le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni citate nei commi 1 e 2. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt.10 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro. 4. Nel conferimento ai Dirigenti del comma 2 degli incarichi di cui agli artt. 54, comma 1 lettera b) e 55 in applicazione del presente contratto, le aziende o enti tengono conto - rispetto agli incarichi da conferire - della professionalita' e dell'esperienza gia' acquisite dai Dirigenti in servizio sia in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte dagli stessi sia ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 384/1990, con particolare riferimento per i Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo all'art. 26 comma 2-quinquies del D.Lgs. n. 29 del 1993. 5. La revoca dell'incarico in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 29 del 1993 avviene con atto scritto e motivato dopo l'espletamento delle procedure di cui all'art. 57. 6. Per il conferimento degli incarichi del II livello dirigenziale del ruolo sanitario si provvede secondo la disciplina dell'art. 52.