ART. 55 Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione relativa alle funzioni dirigenziali dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonche' di I livello del ruolo sanitario 1. Le Aziende ed Enti, nel prevedere, nelle singole strutture organizzative, le relative posizioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 29/1993, individuano i corrispondenti incarichi dirigenziali non comportanti direzione di struttura, determinandone la graduazione e la relativa retribuzione di posizione nell'ambito delle fasce di valori annui di cui al comma 3. 2. Tali incarichi possono essere di consulenza, studio e ricerca, nonche' di funzioni ispettive o di verifica e controllo, ovvero incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione. 3. La retribuzione di posizione di cui al comma 1 e' ricompresa nell'ambito delle seguenti fasce: a) da un minimo di £. 7.000.000 fino ad un massimo di L. 55.000.000 per le posizioni dirigenziali inerenti gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 comportanti attivita' o compiti di rilevanza aziendale, attinenti ai criteri e parametri previsti nell'art. 50 comma 2 o di rilevante competenza professionale o specialistico - funzionale (a titolo meramente esemplificativo si individuano attivita' quali il controllo di gestione, l'ufficio relazioni con il pubblico, la progettazione, nonche' i moduli previsti dall'art. 47 del DPR 384/90 cui siano correlate le attivita' di cui al comma 2 ma non le attivita' di direzione di struttura); b) dal valore minimo individuato per ciascun ruolo dalla tabella allegato n. 2 ad un massimo di £. 35.000.000 per le posizioni dirigenziali i cui incarichi abbiano rilevanza all'interno della struttura di appartenenza ovvero richiedano competenza professionale o specialistico - funzionale di base. 4. Ad ogni Dirigente e' riconosciuta una retribuzione di posizione comunque non inferiore, a titolo personale, a quella prevista dall'art. 53, comma 8 e relativa tabella allegato n. 2, secondo la posizione funzionale di provenienza. Tale retribuzione dovra' essere coerente con gli incarichi rientranti nelle tipologie rapportabili a quelle indicate a titolo esemplificativo nelle lettere a) e b) del comma 3, fatta salva la sua piu' favorevole rideterminazione in sede aziendale ai sensi dell'art. 53, comma 7, per l'attribuzione di incarichi di maggiore responsabilita'. 5. Le modalita' di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali sono quelle previste dall'art. 51. 6. Al Dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, assunti dopo l'entrata in vigore del contratto, il conferimento degli incarichi di cui all'art. 54, comma 1 lettere a) e b) o del comma 3 del presente articolo, avviene dopo il superamento del periodo di prova nel rispetto dell'art. 51, comma 4. Analogamente avviene per il dirigente di I livello del ruolo sanitario limitatamente agli incarichi di cui all'art. 54, comma 1 lettera b) o del comma 3 del presente articolo.