ART. 55
                 Incarichi non comportanti direzione
         di struttura: determinazione ed attribuzione della
                      retribuzione di posizione
            relativa alle funzioni dirigenziali dei ruoli
              professionale, tecnico ed amministrativo
              nonche' di I livello del ruolo sanitario
    1. Le Aziende ed Enti, nel  prevedere,  nelle  singole  strutture
organizzative, le relative posizioni dirigenziali, ai sensi dell'art.
31   del  D.Lgs.  29/1993,  individuano  i  corrispondenti  incarichi
dirigenziali non comportanti direzione di  struttura,  determinandone
la  graduazione  e  la relativa retribuzione di posizione nell'ambito
delle fasce di valori annui di cui al comma 3.
    2. Tali incarichi possono essere di consulenza, studio e ricerca,
nonche' di funzioni ispettive  o  di  verifica  e  controllo,  ovvero
incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione.
    3.  La  retribuzione di posizione di cui al comma 1 e' ricompresa
nell'ambito delle seguenti fasce:
    a) da un minimo  di  £.  7.000.000  fino  ad  un  massimo  di  L.
55.000.000  per  le  posizioni dirigenziali inerenti gli incarichi di
cui ai commi 1 e 2  comportanti  attivita'  o  compiti  di  rilevanza
aziendale,  attinenti  ai  criteri  e parametri previsti nell'art. 50
comma 2 o di rilevante competenza  professionale  o  specialistico  -
funzionale   (a   titolo  meramente  esemplificativo  si  individuano
attivita' quali il controllo di gestione, l'ufficio relazioni con  il
pubblico,  la  progettazione,  nonche' i moduli previsti dall'art. 47
del DPR 384/90 cui siano correlate le attivita' di cui al comma 2  ma
non le attivita' di direzione di struttura);
    b)  dal valore minimo individuato per ciascun ruolo dalla tabella
allegato n. 2 ad un massimo  di  £.    35.000.000  per  le  posizioni
dirigenziali  i  cui  incarichi  abbiano  rilevanza all'interno della
struttura di appartenenza ovvero richiedano competenza  professionale
o specialistico - funzionale di base.
    4.   Ad  ogni  Dirigente  e'  riconosciuta  una  retribuzione  di
posizione comunque  non  inferiore,  a  titolo  personale,  a  quella
prevista  dall'art.  53,  comma  8  e relativa tabella allegato n. 2,
secondo la posizione funzionale  di  provenienza.  Tale  retribuzione
dovra'  essere  coerente con gli incarichi rientranti nelle tipologie
rapportabili a quelle indicate a titolo esemplificativo nelle lettere
a)  e  b)  del  comma  3,  fatta  salva  la   sua   piu'   favorevole
rideterminazione  in  sede  aziendale ai sensi dell'art. 53, comma 7,
per l'attribuzione di incarichi di maggiore responsabilita'.
    5.   Le   modalita'  di  affidamento  e  revoca  degli  incarichi
dirigenziali sono quelle previste dall'art. 51.
    6.   Al   Dirigente   dei   ruoli   professionale,   tecnico   ed
amministrativo,  assunti  dopo  l'entrata in vigore del contratto, il
conferimento degli incarichi di cui all'art.  54, comma 1 lettere  a)
e b) o del comma 3 del presente articolo, avviene dopo il superamento
del periodo di prova nel rispetto dell'art. 51, comma 4. Analogamente
avviene   per   il   dirigente  di  I  livello  del  ruolo  sanitario
limitatamente agli incarichi di cui all'art. 54, comma 1 lettera b) o
del comma 3 del presente articolo.