ART. 56
     Dirigenti di II livello: la retribuzione di posizione e lo
                   specifico trattamento economico
    legato all'incarico quinquennale. Norma di prima applicazione
    1.  Ai  dirigenti  di  II  livello  con  rapporto   ad   incarico
quinquennale  -  oltre  alla  retribuzione  di posizione, compete, ai
sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992, uno specifico trattamento
economico che e' ricompreso tra il 5 % ed il 35 % del valore  massimo
della  retribuzione  di  posizione  prevista  dall'art.  54,  comma 1
lettera a).
    2. Ai fini del presente articolo, le aziende ed enti,  effettuata
la   graduazione  delle  funzioni,  definiscono  la  retribuzione  di
posizione che, ai sensi degli artt. 50, comma  3  e  55,  comma  1  e
seguenti,  puo'  essere  attribuita  in  concreto  ai dirigenti di II
livello,  informandone  gli  stessi  contestualmente   all'atto   del
conferimento  degli  incarichi  di  direzione  di  struttura  di  cui
all'art. 54, comma 1 lett. a).
    3. Ai dirigenti di II livello - assunti dopo l'entrata in  vigore
del  d.lgs.  502 del 1992 o per coloro che abbiano gia' optato per il
rapporto ad incarico quinquennale alla data di entrata in vigore  del
presente  contratto  -  oltre alla retribuzione di posizione prevista
dal comma 2, e' attribuito lo specifico trattamento economico di  cui
al comma 1.
    4.  L'entita'  dello  specifico  trattamento  del  comma  3 viene
determinata con la  stipulazione  del  contratto  individuale  -  che
dovra' avere le medesime caratteristiche descritte all'art. 52, comma
1 - con decorrenza dalla medesima data che non potra' comunque essere
anteriore all'1 gennaio 1997. Il termine per la verifica quinquennale
decorre comunque dall'inizio del rapporto ad incarico.
    5. I dirigenti di II livello che non versino nella situazione del
comma  3 vengono invitati dall'azienda o ente, anche gradualmente, ad
esercitare l'opzione per il rapporto ad incarico quinquennale, previa
informazione circa lo  specifico  trattamento  economico  a  ciascuno
attribuibile ai sensi del comma 1.
    6.   L'esercizio   dell'opzione   comporta  la  stipulazione  del
contratto individuale di cui agli art. 14 e 52, comma 1.
    7. La retribuzione di posizione dei dirigenti di II  livello  che
non  optino o, comunque sino all'accoglimento dell'opzione, e' quella
fissata negli artt. 53 e 54, comma 1, lettera a).
    8. All'applicazione del presente articolo si provvede nei  limiti
del fondo previsto dall'art. 58.