ART. 56 Dirigenti di II livello: la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico legato all'incarico quinquennale. Norma di prima applicazione 1. Ai dirigenti di II livello con rapporto ad incarico quinquennale - oltre alla retribuzione di posizione, compete, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992, uno specifico trattamento economico che e' ricompreso tra il 5 % ed il 35 % del valore massimo della retribuzione di posizione prevista dall'art. 54, comma 1 lettera a). 2. Ai fini del presente articolo, le aziende ed enti, effettuata la graduazione delle funzioni, definiscono la retribuzione di posizione che, ai sensi degli artt. 50, comma 3 e 55, comma 1 e seguenti, puo' essere attribuita in concreto ai dirigenti di II livello, informandone gli stessi contestualmente all'atto del conferimento degli incarichi di direzione di struttura di cui all'art. 54, comma 1 lett. a). 3. Ai dirigenti di II livello - assunti dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 502 del 1992 o per coloro che abbiano gia' optato per il rapporto ad incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del presente contratto - oltre alla retribuzione di posizione prevista dal comma 2, e' attribuito lo specifico trattamento economico di cui al comma 1. 4. L'entita' dello specifico trattamento del comma 3 viene determinata con la stipulazione del contratto individuale - che dovra' avere le medesime caratteristiche descritte all'art. 52, comma 1 - con decorrenza dalla medesima data che non potra' comunque essere anteriore all'1 gennaio 1997. Il termine per la verifica quinquennale decorre comunque dall'inizio del rapporto ad incarico. 5. I dirigenti di II livello che non versino nella situazione del comma 3 vengono invitati dall'azienda o ente, anche gradualmente, ad esercitare l'opzione per il rapporto ad incarico quinquennale, previa informazione circa lo specifico trattamento economico a ciascuno attribuibile ai sensi del comma 1. 6. L'esercizio dell'opzione comporta la stipulazione del contratto individuale di cui agli art. 14 e 52, comma 1. 7. La retribuzione di posizione dei dirigenti di II livello che non optino o, comunque sino all'accoglimento dell'opzione, e' quella fissata negli artt. 53 e 54, comma 1, lettera a). 8. All'applicazione del presente articolo si provvede nei limiti del fondo previsto dall'art. 58.