ART. 57 Valutazione dei Dirigenti 1. Per la valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti, in relazione allo svolgimento degli incarichi agli stessi affidati ai sensi degli artt. 54 e 55, le aziende o enti definiscono sistemi e meccanismi di valutazione gestiti attraverso i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione istituiti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993 e dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502 del 1992. 2. Le aziende o enti determinano in via preventiva i criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt.10 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro. 3. Nella valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti cui sono affidati incarichi ai sensi dell'art. 54, gli organismi di cui al comma 1 dovranno comunque considerare l'operato dei Dirigenti in correlazione con gli obiettivi da perseguire secondo le direttive ricevute; in caso di incarico con affidamento di budget, la correlazione deve tener conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili. 4. Nella valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti cui siano stati affidati incarichi ai sensi dell'art. 55, gli organismi di cui al comma 1 dovranno considerare l'operato dei Dirigenti in relazione all'osservanza delle direttive e, solo qualora agli incarichi stessi sia stata correlata anche attivita' di gestione finanziaria, tecnica o amministrativa, la valutazione riguardera' anche i risultati della stessa ai sensi del comma 3. 5. Gli organismi di cui al comma 1, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una eventuale valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del Dirigente, anche assistito da una persona di fiducia. 6. L'esito della valutazione periodica e' riportato nel fascicolo personale dei Dirigenti interessati. Dello stesso si tiene conto nelle decisioni di affidamento degli incarichi. 7. L'accertamento dell'inosservanza delle direttive ed i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con le procedure di cui all'art. 20 del D.Lgs. 29/1993, in ragione della gravita' dello scostamento, possono determinare: a) l'affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore; b) la perdita della retribuzione di posizione ed il collocamento in disponibilita' per la durata massima di un anno. 8. In caso di accertamento di responsabilita' particolarmente grave e reiterata si applica l'art.35, commi 4 e 6. 9. Per effetto del collocamento in disponibilita' di cui al comma 7, lett. b), non si puo' procedere a nuove nomine di qualifiche dirigenziali per un numero di posti corrispondenti, ai sensi del comma 9 dell'art. 20 del D.Lgs. 29/1993. 10. Al Dirigente di II livello di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 3 che non abbia superato positivamente la valutazione prevista dal presente articolo, ove non ricorrano le condizioni del comma 7 lett. b) e 8, e' affidato un incarico dirigenziale di valore inferiore anche ricompreso tra quelli dell'art. 55, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 6. 11. I Dirigenti di II livello di cui all'art. 52 commi 1, 2 e 3 che, comunque, al termine del quinquennio non superino positivamente la verifica ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992, rimangono collocati nel medesimo livello con il trattamento economico definito dagli artt. 45 e 53, commi 4 e 6. Contestualmente l'azienda o ente congela un posto di I livello dirigenziale.