ART. 57
                      Valutazione dei Dirigenti
    1. Per la valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti,  in
relazione  allo  svolgimento  degli incarichi agli stessi affidati ai
sensi degli artt. 54 e 55, le aziende o enti  definiscono  sistemi  e
meccanismi  di  valutazione gestiti attraverso i servizi di controllo
interno o i nuclei di valutazione istituiti ai sensi dell'art. 20 del
D.Lgs. n.  29/1993 e dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502 del 1992.
    2. Le aziende o enti determinano in via preventiva i criteri  che
informano  i  sistemi  di  valutazione.  Tali  criteri,  prima  della
definitiva  determinazione,  sono  oggetto   di   informazione   alle
rappresentanze  sindacali  di  cui  agli  artt.10  e  11, seguita, su
richiesta, da un incontro.
    3. Nella valutazione dei risultati conseguiti dai  Dirigenti  cui
sono  affidati  incarichi ai sensi dell'art. 54, gli organismi di cui
al comma 1 dovranno comunque considerare l'operato dei  Dirigenti  in
correlazione  con  gli  obiettivi  da perseguire secondo le direttive
ricevute;  in  caso  di  incarico  con  affidamento  di  budget,   la
correlazione  deve  tener  conto  delle  risorse umane, finanziarie e
strumentali effettivamente disponibili.
    4. Nella valutazione dei risultati conseguiti dai  Dirigenti  cui
siano  stati  affidati incarichi ai sensi dell'art. 55, gli organismi
di cui al comma 1 dovranno considerare  l'operato  dei  Dirigenti  in
relazione   all'osservanza  delle  direttive  e,  solo  qualora  agli
incarichi stessi sia stata  correlata  anche  attivita'  di  gestione
finanziaria,  tecnica  o  amministrativa,  la valutazione riguardera'
anche i risultati della stessa ai sensi del comma 3.
    5. Gli organismi di cui al  comma  1,  prima  di  procedere  alla
definitiva formalizzazione di una eventuale valutazione non positiva,
acquisiscono  in  contraddittorio le valutazioni del Dirigente, anche
assistito da una persona di fiducia.
    6. L'esito della valutazione periodica e' riportato nel fascicolo
personale dei Dirigenti interessati.  Dello  stesso  si  tiene  conto
nelle decisioni di affidamento degli incarichi.
    7.   L'accertamento   dell'inosservanza   delle  direttive  ed  i
risultati   negativi   della   gestione   finanziaria,   tecnica   ed
amministrativa  con  le  procedure  di  cui  all'art.  20  del D.Lgs.
29/1993,  in  ragione  della  gravita'  dello  scostamento,   possono
determinare:
    a)  l'affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico
inferiore;
    b)  la perdita della retribuzione di posizione ed il collocamento
in disponibilita' per la durata massima di un anno.
    8. In caso di  accertamento  di  responsabilita'  particolarmente
grave e reiterata si applica l'art.35, commi 4 e 6.
    9. Per effetto del collocamento in disponibilita' di cui al comma
7,  lett.  b),  non  si  puo'  procedere a nuove nomine di qualifiche
dirigenziali per un numero di  posti  corrispondenti,  ai  sensi  del
comma 9 dell'art. 20 del D.Lgs. 29/1993.
    10. Al Dirigente di II livello di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 3
che  non  abbia  superato  positivamente  la valutazione prevista dal
presente articolo, ove non ricorrano le condizioni del comma 7  lett.
b)  e  8,  e'  affidato  un incarico dirigenziale di valore inferiore
anche ricompreso tra quelli dell'art. 55, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 53, comma 6.
    11. I Dirigenti di II livello di cui all'art. 52 commi 1, 2  e  3
che,  comunque, al termine del quinquennio non superino positivamente
la verifica ai sensi  dell'art.  15  del  D.Lgs.  n.  502  del  1992,
rimangono collocati nel medesimo livello con il trattamento economico
definito  dagli artt. 45 e 53, commi 4 e 6. Contestualmente l'azienda
o ente congela un posto di I livello dirigenziale.