ART. 58
                  Finanziamento della retribuzione
                    di posizione per i Dirigenti
          nonche' dello specifico trattamento economico dei
             dirigenti di II livello del ruolo sanitario
    1. Al finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti
dei ruoli professionale, tecnico e d amministrativo e  dei  dirigenti
di  I e II livello del ruolo sanitario secondo la disciplina prevista
negli  artt.  54  e  55  nonche'  dell'attribuzione  dello  specifico
trattamento  economico ai dirigenti di II livello del ruolo sanitario
ai sensi dell'art. 56, si provvede mediante l'utilizzo dei  fondi  di
cui  ai  commi 2 e 3, costituiti a decorrere dal 1 dicembre 1995 ed a
valere sulla competenza 1996, senza alcun pregiudizio  sugli  aumenti
del biennio successivo.
    2.  Il  fondo  per la retribuzione di posizione dei Dirigenti dei
ruoli professionale, tecnico ed amministrativo e' formato:
    a) dall'ammontare delle risorse destinate nell'anno 1993:
    - alle indennita' previste dagli artt. 44, 45  e  48  del  D.P.R.
384/1990,  residue  dopo  l'applicazione degli artt.  42, 43 e 44 del
presente contratto;
    - alle indennita'  di  cui  all'art.  46  del  D.P.R.    384/1990
(partecipazione  all'Ufficio di Direzione, Coordinamento) riferite ai
Dirigenti dei ruoli sopraindicati;
    -  alle  indennita'  dell'art.  47  del  D.P.R.  384/1990   nella
percentuale spettante ai vari ruoli.
    b)  di  una somma pari allo 0,25 % del monte salari, al netto dei
contributi a carico dell'azienda o ente,  calcolato  con  riferimento
all'anno  1993  e  al  solo  personale con qualifica di Dirigente del
ruolo amministrativo, e ad una somma pari allo 0,20% del monte salari
dei dirigenti dei  ruoli  professionale  e  tecnico,  individuato  al
medesimo  modo.  Tali  incrementi  per  l'anno  1995  riguardano  due
dodicesimi (mese di dicembre  e  13  mensilita').  Lo  stesso  fondo,
quindi,  in  ragione  d'anno,  al  1  gennaio  1996  e' incrementato,
rispettivamente, di una somma pari all'1,60% e  all'1,31%  del  monte
salari dei ruoli citati.
    3.  A  decorrere dal 1 gennaio 1997 il fondo di cui al comma 2 e'
incrementato:
    - di un importo pari a 30  minuti  di  plus  orario  settimanale,
calcolati sulla base del trattamento economico previsto dall'art. 61,
commi  6  e  7  del  D.P.R.    384/1990  con  riferimento alle tre ex
posizioni funzionali di provenienza di ciascun  dirigente  dei  ruoli
citati;
    -  di  un  importo  pari  a  65  ore  annue  pro-capite di lavoro
straordinario diurno feriale secondo le tariffe fissate dall'art.  10
del  DPR  384/1990,  riferito ai soli Dirigenti dei ruoli citati gia'
appartenenti agli ex X ed XI livello.
    In    corrispondenza    dei    predetti    incrementi     vengono
proporzionalmente  ridotti i fondi degli artt. 60 e 61. Dal 1 gennaio
1997 l'istituto del lavoro straordinario per i dirigenti  di  cui  al
secondo alinea e per quelli indicati nell'art. 42, comma 1, punti I e
II, e' abrogato.
    4.  Il  fondo  per la retribuzione di posizione dei Dirigenti del
ruolo sanitario e' formato:
    a) dall'ammontare delle risorse destinate nell'anno 1993:
    - alle indennita'  previste  dagli  artt.  45  e  48  del  D.P.R.
384/1990,  residue  dopo  l'applicazione degli artt.  42, 43 e 44 del
presente contratto;
    - all'indennita' di partecipazione all'Ufficio di  Direzione,  di
cui  all'art. 46 del D.P.R. 384/1990, per i Dirigenti per i quali era
prevista;
    -  alle  indennita'  dell'art.  47  del  D.P.R.  384/1990   nella
percentuale spettante.
    b)  di  una somma pari allo 0,22 % del monte salari, al netto dei
contributi a carico dell'azienda o ente,  calcolato  con  riferimento
all'anno  1993  e  al  solo  personale con qualifica di Dirigente del
ruolo sanitario, limitatamente a due dodicesimi per l'anno 1995 (mese
di dicembre e 13 mensilita'). Lo stesso  fondo,  quindi,  in  ragione
d'anno,  dall'1.1.1996  e' incrementato, rispettivamente di una somma
pari all'1,46% del medesimo monte salari.
    5. A decorrere dal 1 gennaio 1997 il fondo di cui al comma  4  e'
incrementato:
    -  di  un  importo  pari  a 60 minuti di plus orario settimanale,
calcolati sulla base del trattamento economico previsto dall'art. 61,
commi 6 e 7  del  D.P.R.    384/1990  con  riferimento  alle  tre  ex
posizioni  funzionali  di  provenienza  di  ciascun  dirigente. Per i
dirigenti di II livello dieci  minuti  dell'importo  trasferito  sono
comunque finalizzati, con quello del terzo alinea, al finanziamento -
almeno  nella  misura  minima - dello specifico trattamento economico
previsto dall'art. 56;
    - di un  importo  pari  a  15  ore  annue  pro-capite  di  lavoro
straordinario  diurno feriale secondo le tariffe fissate dall'art. 10
del DPR 384/1990 per i dirigenti gia' appartenenti al IX e X livello;
    - di un importo pari a n.  65  ore  annue  pro-capite  di  lavoro
straordinario  diurno feriale secondo le tariffe fissate dall'art. 10
del DPR 384/1990 per i dirigenti di II livello.  Detto  trasferimento
opera in relazione alla gradualita' delle opzioni.
    In     corrispondenza    degli    incrementi    citati    vengono
proporzionalmente ridotti i fondi degli art. 60 e 61.  Dall'1 gennaio
1997 l'istituto del  lavoro  straordinario  per  i  Dirigenti  di  II
livello  del  ruolo  sanitario  e' abrogato e per quelli di I livello
ridotto della quota utilizzata nel presente comma, secondo alinea.
    6. Dal 1 gennaio 1997, i fondi dei commi 3 e 4 possono, altresi',
essere proporzionalmente incrementati con le risorse del fondo di cui
all'art. 61,  nella  misura,  condizioni  e  modalita'  indicate  dal
medesimo articolo, comma 2, lettera a) secondo periodo.
    7.  Il fondo annuale per la retribuzione di posizione deve essere
integralmente  utilizzato.  Eventuali  risorse   che   a   consultivo
risultassero   ancora  disponibili  nel  citato  fondo  annuale  sono
temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato
relativo al medesimo anno  e  quindi  riassegnate  al  fondo  per  la
retribuzione  di  posizione  a  decorrere  dall'esercizio finanziario
dell'anno successivo.
    8. Nel periodo di vigenza del presente contratto,  le  aziende  e
gli  enti  che,  in attuazione degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 29/93,
rideterminino, con atto formale, la dotazione organica dei  posti  di
funzione  dirigenziale  in numero superiore a quello preso a base del
calcolo di cui alla  lettera  a)  del  comma  1,  nel  finanziare  la
predetta  dotazione  organica  dovranno tenere conto del valore delle
posizioni organizzative di nuova  istituzione  per  incrementare  con
l'atto  deliberativo,  in misura congrua, il fondo di cui al presente
articolo. Qualora il personale dirigente nel 1995 risulti,  comunque,
superiore  a  quello preso come base di calcolo nel 1993, i fondi dei
commi  2  e  4  sono  formati  dall'ammontare  delle  risorse   delle
rispettive  lettere  a)  calcolate  per  l'anno  1995,  alle quali si
aggiunge l'incremento di  cui  alle  lettere  b)  dei  commi  citati,
calcolato con riferimento al monte salari del 1993.
    9. I fondi per la retribuzione di posizione di cui ai commi 2 e 4
sono  utilizzati per garantire gli effetti degli artt. 53, comma 8, e
56.