ART. 58 Finanziamento della retribuzione di posizione per i Dirigenti nonche' dello specifico trattamento economico dei dirigenti di II livello del ruolo sanitario 1. Al finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e d amministrativo e dei dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario secondo la disciplina prevista negli artt. 54 e 55 nonche' dell'attribuzione dello specifico trattamento economico ai dirigenti di II livello del ruolo sanitario ai sensi dell'art. 56, si provvede mediante l'utilizzo dei fondi di cui ai commi 2 e 3, costituiti a decorrere dal 1 dicembre 1995 ed a valere sulla competenza 1996, senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo. 2. Il fondo per la retribuzione di posizione dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo e' formato: a) dall'ammontare delle risorse destinate nell'anno 1993: - alle indennita' previste dagli artt. 44, 45 e 48 del D.P.R. 384/1990, residue dopo l'applicazione degli artt. 42, 43 e 44 del presente contratto; - alle indennita' di cui all'art. 46 del D.P.R. 384/1990 (partecipazione all'Ufficio di Direzione, Coordinamento) riferite ai Dirigenti dei ruoli sopraindicati; - alle indennita' dell'art. 47 del D.P.R. 384/1990 nella percentuale spettante ai vari ruoli. b) di una somma pari allo 0,25 % del monte salari, al netto dei contributi a carico dell'azienda o ente, calcolato con riferimento all'anno 1993 e al solo personale con qualifica di Dirigente del ruolo amministrativo, e ad una somma pari allo 0,20% del monte salari dei dirigenti dei ruoli professionale e tecnico, individuato al medesimo modo. Tali incrementi per l'anno 1995 riguardano due dodicesimi (mese di dicembre e 13 mensilita'). Lo stesso fondo, quindi, in ragione d'anno, al 1 gennaio 1996 e' incrementato, rispettivamente, di una somma pari all'1,60% e all'1,31% del monte salari dei ruoli citati. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1997 il fondo di cui al comma 2 e' incrementato: - di un importo pari a 30 minuti di plus orario settimanale, calcolati sulla base del trattamento economico previsto dall'art. 61, commi 6 e 7 del D.P.R. 384/1990 con riferimento alle tre ex posizioni funzionali di provenienza di ciascun dirigente dei ruoli citati; - di un importo pari a 65 ore annue pro-capite di lavoro straordinario diurno feriale secondo le tariffe fissate dall'art. 10 del DPR 384/1990, riferito ai soli Dirigenti dei ruoli citati gia' appartenenti agli ex X ed XI livello. In corrispondenza dei predetti incrementi vengono proporzionalmente ridotti i fondi degli artt. 60 e 61. Dal 1 gennaio 1997 l'istituto del lavoro straordinario per i dirigenti di cui al secondo alinea e per quelli indicati nell'art. 42, comma 1, punti I e II, e' abrogato. 4. Il fondo per la retribuzione di posizione dei Dirigenti del ruolo sanitario e' formato: a) dall'ammontare delle risorse destinate nell'anno 1993: - alle indennita' previste dagli artt. 45 e 48 del D.P.R. 384/1990, residue dopo l'applicazione degli artt. 42, 43 e 44 del presente contratto; - all'indennita' di partecipazione all'Ufficio di Direzione, di cui all'art. 46 del D.P.R. 384/1990, per i Dirigenti per i quali era prevista; - alle indennita' dell'art. 47 del D.P.R. 384/1990 nella percentuale spettante. b) di una somma pari allo 0,22 % del monte salari, al netto dei contributi a carico dell'azienda o ente, calcolato con riferimento all'anno 1993 e al solo personale con qualifica di Dirigente del ruolo sanitario, limitatamente a due dodicesimi per l'anno 1995 (mese di dicembre e 13 mensilita'). Lo stesso fondo, quindi, in ragione d'anno, dall'1.1.1996 e' incrementato, rispettivamente di una somma pari all'1,46% del medesimo monte salari. 5. A decorrere dal 1 gennaio 1997 il fondo di cui al comma 4 e' incrementato: - di un importo pari a 60 minuti di plus orario settimanale, calcolati sulla base del trattamento economico previsto dall'art. 61, commi 6 e 7 del D.P.R. 384/1990 con riferimento alle tre ex posizioni funzionali di provenienza di ciascun dirigente. Per i dirigenti di II livello dieci minuti dell'importo trasferito sono comunque finalizzati, con quello del terzo alinea, al finanziamento - almeno nella misura minima - dello specifico trattamento economico previsto dall'art. 56; - di un importo pari a 15 ore annue pro-capite di lavoro straordinario diurno feriale secondo le tariffe fissate dall'art. 10 del DPR 384/1990 per i dirigenti gia' appartenenti al IX e X livello; - di un importo pari a n. 65 ore annue pro-capite di lavoro straordinario diurno feriale secondo le tariffe fissate dall'art. 10 del DPR 384/1990 per i dirigenti di II livello. Detto trasferimento opera in relazione alla gradualita' delle opzioni. In corrispondenza degli incrementi citati vengono proporzionalmente ridotti i fondi degli art. 60 e 61. Dall'1 gennaio 1997 l'istituto del lavoro straordinario per i Dirigenti di II livello del ruolo sanitario e' abrogato e per quelli di I livello ridotto della quota utilizzata nel presente comma, secondo alinea. 6. Dal 1 gennaio 1997, i fondi dei commi 3 e 4 possono, altresi', essere proporzionalmente incrementati con le risorse del fondo di cui all'art. 61, nella misura, condizioni e modalita' indicate dal medesimo articolo, comma 2, lettera a) secondo periodo. 7. Il fondo annuale per la retribuzione di posizione deve essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse che a consultivo risultassero ancora disponibili nel citato fondo annuale sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e quindi riassegnate al fondo per la retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo. 8. Nel periodo di vigenza del presente contratto, le aziende e gli enti che, in attuazione degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 29/93, rideterminino, con atto formale, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a base del calcolo di cui alla lettera a) del comma 1, nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno tenere conto del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione per incrementare con l'atto deliberativo, in misura congrua, il fondo di cui al presente articolo. Qualora il personale dirigente nel 1995 risulti, comunque, superiore a quello preso come base di calcolo nel 1993, i fondi dei commi 2 e 4 sono formati dall'ammontare delle risorse delle rispettive lettere a) calcolate per l'anno 1995, alle quali si aggiunge l'incremento di cui alle lettere b) dei commi citati, calcolato con riferimento al monte salari del 1993. 9. I fondi per la retribuzione di posizione di cui ai commi 2 e 4 sono utilizzati per garantire gli effetti degli artt. 53, comma 8, e 56.