ART. 6 Informazione preventiva 1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero negli enti dove siano in servizio almeno 5 Dirigenti, gli organi di vertice, per il tramite del Dirigente cui sia assegnato tale specifico compito secondo i rispettivi ordinamenti, informano in via preventiva, per iscritto ed in tempo utile, le rappresentanze sindacali di cui agli artt.10 e 11 sui criteri generali relativi a: a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilita' ai fini della retribuzione di posizione; c) sistemi di valutazione dell'attivita' dei Dirigenti; d) modalita' di formazione dei fondi per la retribuzione di posizione e per le condizioni di lavoro; e) articolazione dell'orario e dei piani per assicurare l'emergenza; f) programmi di formazione e di aggiornamento dei Dirigenti; g) misure per favorire le pari opportunita'; h) piani di ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie; i) sperimentazioni gestionali; l) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; m) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro. 2. Gli enti di cui al comma 1 che abbiano in servizio piu' di 10 Dirigenti possono individuare modalita' di informazione preventiva piu' articolate, anche in materie non comprese nel medesimo comma.