ART. 6
                       Informazione preventiva
    1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero negli enti  dove
siano  in  servizio almeno 5 Dirigenti, gli organi di vertice, per il
tramite del  Dirigente  cui  sia  assegnato  tale  specifico  compito
secondo  i  rispettivi  ordinamenti, informano in via preventiva, per
iscritto ed in tempo utile, le rappresentanze sindacali di  cui  agli
artt.10 e 11 sui criteri generali relativi a:
    a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
    b)  articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e
delle  connesse  responsabilita'  ai  fini  della   retribuzione   di
posizione;
    c) sistemi di valutazione dell'attivita' dei Dirigenti;
    d)  modalita'  di  formazione  dei  fondi  per la retribuzione di
posizione e per le condizioni di lavoro;
    e)  articolazione  dell'orario  e  dei   piani   per   assicurare
l'emergenza;
    f) programmi di formazione e di aggiornamento dei Dirigenti;
    g) misure per favorire le pari opportunita';
    h)  piani  di  ristrutturazione  e  riconversione delle strutture
sanitarie;
    i) sperimentazioni gestionali;
    l) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione
nei luoghi di lavoro;
    m) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro.
    2. Gli enti di cui al comma 1 che abbiano in servizio piu' di  10
Dirigenti  possono  individuare  modalita' di informazione preventiva
piu' articolate, anche in materie non comprese nel medesimo comma.