ART. 60 Costituzione del fondo 1. Per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative, dal 1.12.1995 e' istituito un fondo, che e' formato nel suo ammontare dalla somma spesa per l'anno 1993 per il pagamento al personale destinatario del presente contratto: - della indennita' di pronta disponibilita' di cui all'art. 18 del D.P.R. 270/1987, come modificato dall'art. 68,ultimo comma del D.P.R. 384/1990; - dell'indennita' per servizio notturno e festivo di cui all'art. 52 del D.P.R. 384/1990; - dell'indennita' di rischio da radiazioni di cui all'art. 54 del D.P.R. 384/1990; - dei compensi di cui all'art. 26, comma 15 del D.P.R. 270/1987. - dell'indennita' di bilinguismo di cui all'art. 52 del D.P.R. 270/1987 e 46, comma 1, del D.P.R. 384/1990; - dell'indennita' di profilassi antitubercolare di cui all'art. 59 del D.P.R. 270/1987. - dell'indennita' di polizia giudiziaria di cui all'art. 46, comma 2 del DPR 384/1990. A tale somma si aggiunge un importo corrispondente al valore di 50 ore di lavoro straordinario spettante nell'anno di riferimento ai Dirigenti di I livello del ruolo sanitario. Tale importo, per l'anno 1997 e' decurtato delle somme corrispondenti alle ore di lavoro straordinario portate ad incremento dei fondi previsti dall'art. 58 per le varie categorie di dirigenti ovvero utilizzate nell'art. 42. 2. Il fondo, nel quale confluiscono le risorse previste dalle norme citate nel comma 1, e' tuttora finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, collegati alla natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza o per fronteggiare particolari situazioni di lavoro ecc. 3. I compensi spettanti per i servizi di guardia e di pronta disponibilita' sono disciplinati dagli artt.18 e 19. Per quanto attiene i compensi per lavoro straordinario e le indennita' per servizio notturno e festivo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10 e 52 del D.P.R. 384/1990. 4. Il fondo di cui al comma 2, e' destinato anche: - alla attribuzione dell'indennita' di rischio radiologico di cui all'art. 5 della legge 24.12. 1994, n. 724, ai soggetti ivi previsti. L'indennita' stessa, nella misura individuata dall'art. 5, comma 4 della citata legge 724/1994, e' corrisposta in base alle vigenti disposizioni; - alla remunerazione dell'attivita' didattica svolta fuori dell'orario di lavoro, in via forfetaria, con un compenso di L. 50.000 lorde, relativo all'impegno per la preparazione delle lezioni ed alla correzione degli elaborati nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici. Se l'attivita' in questione e' svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto svolti fuori dell'orario di lavoro; - alla corresponsione, ove spettanti, dell'indennita' di bilinguismo, di polizia giudiziaria e di profilassi antitubercolare nelle misure indicate dalle norme citate nel comma 1. 5. Qualora il fondo annuale di cui al comma 1, a consuntivo, non risulti integralmente utilizzato, le risorse ancora disponibili nel citato fondo annuale sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e riassegnate al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo. 6. In sede di contrattazione decentrata, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda o ente ai sensi degli artt. 17, 18 e 19, il fondo annuale di cui al comma 1 puo' essere destinato in parte al fondo di cui all'art. 58 ovvero finalizzato a rideterminare l'importo dell'indennita' di pronta disponibilita' tuttora fissato dall'art. 51, comma 2, del D.P.R. 384/1990. Il trasferimento effettuato a favore del fondo di cui all'art. 58 e' irreversibile. 7. Tali disposizioni, dall'entrata in vigore del presente contratto, si applicano in quanto compatibili anche alle IPAB aventi finalita' sanitarie.