ART. 60
                       Costituzione del fondo
    1. Per la corresponsione degli emolumenti connessi a  determinate
condizioni  lavorative,  dal  1.12.1995 e' istituito un fondo, che e'
formato nel suo ammontare dalla somma spesa per l'anno  1993  per  il
pagamento al personale destinatario del presente contratto:
    -  della  indennita'  di pronta disponibilita' di cui all'art. 18
del D.P.R. 270/1987, come modificato dall'art.  68,ultimo  comma  del
D.P.R. 384/1990;
    - dell'indennita' per servizio notturno e festivo di cui all'art.
52 del D.P.R. 384/1990;
    - dell'indennita' di rischio da radiazioni di cui all'art. 54 del
D.P.R. 384/1990;
    - dei compensi di cui all'art. 26, comma 15 del D.P.R. 270/1987.
    -  dell'indennita'  di  bilinguismo di cui all'art. 52 del D.P.R.
270/1987 e 46, comma 1, del D.P.R.  384/1990;
    - dell'indennita' di profilassi antitubercolare di  cui  all'art.
59 del D.P.R. 270/1987.
    -  dell'indennita'  di  polizia  giudiziaria di cui all'art.  46,
comma 2 del DPR 384/1990.
    A tale somma si aggiunge un importo corrispondente al  valore  di
50  ore di lavoro straordinario spettante nell'anno di riferimento ai
Dirigenti di I livello del ruolo sanitario. Tale importo, per  l'anno
1997  e'  decurtato  delle  somme  corrispondenti  alle ore di lavoro
straordinario portate ad incremento dei fondi previsti  dall'art.  58
per le varie categorie di dirigenti ovvero utilizzate nell'art. 42.
    2.  Il  fondo,  nel  quale confluiscono le risorse previste dalle
norme citate nel comma 1, e' tuttora finalizzato  alla  remunerazione
di  compiti  che  comportano  oneri,  rischi o disagi particolarmente
rilevanti,  collegati  alla  natura  dei   servizi   che   richiedono
interventi  di  urgenza  o per fronteggiare particolari situazioni di
lavoro ecc.
    3. I compensi spettanti per i servizi  di  guardia  e  di  pronta
disponibilita'  sono  disciplinati  dagli  artt.18 e 19.   Per quanto
attiene i compensi per  lavoro  straordinario  e  le  indennita'  per
servizio  notturno e festivo si applicano le disposizioni di cui agli
artt. 10 e 52 del D.P.R. 384/1990.
    4. Il fondo di cui al comma 2, e' destinato anche:
    - alla attribuzione dell'indennita' di rischio radiologico di cui
all'art. 5 della  legge  24.12.  1994,  n.    724,  ai  soggetti  ivi
previsti.  L'indennita' stessa, nella misura individuata dall'art. 5,
comma 4 della citata legge 724/1994,  e'  corrisposta  in  base  alle
vigenti disposizioni;
    -   alla  remunerazione  dell'attivita'  didattica  svolta  fuori
dell'orario di lavoro, in via  forfetaria,  con  un  compenso  di  L.
50.000  lorde, relativo all'impegno per la preparazione delle lezioni
ed alla correzione degli elaborati nonche' per la partecipazione alle
attivita' degli organi didattici.  Se  l'attivita'  in  questione  e'
svolta  durante  l'orario  di lavoro, il compenso di cui sopra spetta
nella misura del 20% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e
correzione degli elaborati in  quanto  svolti  fuori  dell'orario  di
lavoro;
    -   alla   corresponsione,   ove  spettanti,  dell'indennita'  di
bilinguismo, di polizia giudiziaria e di  profilassi  antitubercolare
nelle misure indicate dalle norme citate nel comma 1.
    5.  Qualora il fondo annuale di cui al comma 1, a consuntivo, non
risulti integralmente utilizzato, le risorse ancora  disponibili  nel
citato fondo annuale sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la
retribuzione  di risultato relativo al medesimo anno e riassegnate al
fondo  di  cui  al  presente  articolo  a  decorrere   dall'esercizio
finanziario dell'anno successivo.
    6.  In  sede  di  contrattazione  decentrata,  in base ai modelli
organizzativi adottati dall'azienda o ente ai sensi degli  artt.  17,
18  e 19, il fondo annuale di cui al comma 1 puo' essere destinato in
parte al fondo di cui all'art. 58 ovvero finalizzato a  rideterminare
l'importo  dell'indennita'  di  pronta disponibilita' tuttora fissato
dall'art.  51,  comma  2,  del  D.P.R.  384/1990.  Il   trasferimento
effettuato a favore del fondo di cui all'art.  58 e' irreversibile.
    7.   Tali  disposizioni,  dall'entrata  in  vigore  del  presente
contratto, si applicano in quanto compatibili anche alle IPAB  aventi
finalita' sanitarie.