ART. 62
                  La produttivita' per i Dirigenti
                  del Servizio Sanitario Nazionale
    1. La retribuzione di risultato  dei  Dirigenti  e'  strettamente
correlata  alla  realizzazione  dei  programmi e progetti aventi come
obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati  e
il  rispetto della disponibilita' complessiva di spesa assegnata alle
singole strutture, sulla base della  metodologia  della  negoziazione
per  budget  ai sensi degli articoli 5, comma 4 e seguenti del D.Lgs.
n. 502 del 1992 e 14 e 20, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
    2. Il fondo di cui all'art.61 e' pertanto destinato a  promuovere
il  miglioramento  organizzativo  e  l'erogazione  dei servizi per la
realizzazione degli  obiettivi  generali  dell'azienda  o  dell'ente,
finalizzati  al  conseguimento di piu' elevati livelli di efficienza,
di efficacia e di  economicita'  dei  servizi  istituzionali,  tra  i
quali,  con  riferimento  anche  alle  disposizioni  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, sono particolarmente qualificanti:
    -  il  miglioramento  degli  indici  di  rendimento  legati  alla
degenza;
    -   l'ottimizzazione   delle   condizioni  di  fruibilita'  delle
prestazioni ospedaliere con il pieno utilizzo  e  valorizzazione  dei
servizi  sanitari pubblici anche attraverso l'ampliamento degli orari
di apertura al pubblico e un maggiore orientamento all'utenza;
    -  la  razionalizzazione  della  spesa  per  consumi  sanitari  e
farmaceutici  anche  attraverso  l'adozione  di  adeguati  protocolli
clinici, diagnostici e terapeutici;
    - il miglioramento  dei  livelli  qualitativi  di  intervento  di
sanita' collettiva negli ambienti di vita e di lavoro;
    -  la  razionalizzazione,  la  personalizzazione ed umanizzazione
della funzione ospedaliera anche attraverso l'individuazione di forme
alternative, quali la spedalizzazione  o  l'assistenza  a  domicilio,
nonche'   l'incentivazione   delle   prestazioni  e  dei  trattamenti
deospedalizzanti e delle attivita' di ospedale diurno;
    -  la  semplificazione  e  razionalizzazione   dei   procedimenti
amministrativi   finalizzati  all'acquisizione  dei  beni  e  servizi
nonche' al reclutamento del personale;
    - lo svolgimento di funzioni strumentali e di supporto  collegate
con le attivita' istituzionali;
    -  la  realizzazione  di  modelli organizzativi innovativi per le
attivita' delle articolazioni aziendali;
    - l'avvio di tecniche per il controllo di gestione.
    3. Nel passaggio al nuovo sistema di retribuzione  per  risultati
dovranno,   comunque,   essere  garantiti  i  livelli  organizzativi,
assistenziali  e  di  produttivita'   ottenuti   con   l'applicazione
dell'istituto  di  incentivazione sub 1 di cui all'art. 57 del D.P.R.
384/1990,  lett.  a).  La  retribuzione  di  risultato compensa anche
l'eventuale superamento dell'orario di lavoro di cui all'art. 17  per
il raggiungimento dell'obiettivo assegnato.
    4.  In  attuazione  dei  fini  indicati  nei commi precedenti, la
direzione generale, di norma con cadenza annuale e in  corrispondenza
con  l'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei
Dirigenti  responsabili,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,   alle
strutture aziendali di piu' elevato livello:
    a)  definisce i programmi e gli obiettivi prestazionali, emanando
le conseguenti direttive generali per l'azione  amministrativa  e  la
gestione;
    b)   assegna  a  ciascuna  articolazione  aziendale,  individuata
secondo i rispettivi ordinamenti, le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  necessarie al loro raggiungimento, indicando quale e' la
quota parte del fondo della retribuzione di risultato assegnata  alla
medesima   e,   in   particolare,   quella   riservata  al  Dirigente
responsabile, in base alla metodologia del comma 1;
    5.  I  Dirigenti  responsabili  delle   articolazioni   aziendali
provvedono,  con le medesime procedure e metodologie del comma 4, nei
confronti   delle   singole   unita'   operative    che    compongono
l'articolazione medesima.
    6.   Gli  obiettivi,  preventivamente  illustrati  dal  Dirigente
responsabile  dell'articolazione  aziendale  a  tutti   i   Dirigenti
dell'unita'   operativa,   sono   assegnati  formalmente  secondo  la
tipologia degli incarichi conferiti a ciascun di essi ai sensi  degli
artt.53  e  54 con l'indicazione dell'incentivo economico connesso in
attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera c).
    7. L'erogazione dell'incentivo di cui al comma 6 e'  strettamente
connessa  ai  risultati  conseguiti  in  relazione alla realizzazione
degli  obiettivi  assegnati.  Detti   risultati   sono   oggetto   di
valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno
o  del  nucleo  di  valutazione  di cui all'art. 56, che ne definisce
parametri e standard di riferimento.
    8. La retribuzione di risultato e' corrisposta a consuntivo,  nei
limiti delle quote di produttivita' assegnate all'unita' operativa e,
comunque,    nel    rispetto    delle    disponibilita'   finanziarie
complessivamente  attribuite   alla   medesima,   in   relazione   al
raggiungimento  totale  o  parziale del risultato. Tale verifica puo'
essere anche periodica, per stati di avanzamento.
    9.  Ferma  rimanendo  la  formazione  del  fondo  con  le  regole
stabilite  all'art.61  nei  confronti  delle  aziende ed enti che non
hanno ancora attivato la metodologia di budget citata al comma 1,  e'
consentita,  sino  al  31  dicembre 1996 e, comunque, non oltre il 30
giugno 1997, la gestione dell'istituto incentivante secondo le  norme
previste  dall'art  57,  comma  6, lett. b) del D.P.R.  384/1990, nel
rispetto, in particolare, dei principi di cui ai commi 1, 2, 3,  4  e
5.
    10.  Le IPAB aventi finalita' sanitarie di cui all'art. 47, comma
2, utilizzano il fondo previsto dall'art. 65,  secondo  le  modalita'
del  presente articolo fatta salva la quota di cui all'art. 63, comma
2  da  destinare  ai  premi  per  la   qualita'   della   prestazione
individuale.
    11.  Il  servizio  di controllo o nucleo di valutazione di cui al
comma 7 svolge anche un'attivita' di monitoraggio che si conclude con
un rapporto da trasmettere all'A.Ra.N., da allegarsi  alla  relazione
annuale sullo stato dell'amministrazione.
    12.  Per le aziende e gli enti rientranti nella previsione di cui
al comma 8 tale rapporto dovra' in particolare evidenziare  lo  stato
di attuazione della nuova metodologia.