ART. 63 Premio per la qualita' della prestazione individuale 1. L'azienda o ente attribuisce la retribuzione di risultato di cui agli artt. 61, comma 2, lett. b) e 65 nell'ambito del piu' ampio processo di valutazione previsto dall'art.57, sulla base del grado di raggiungimento di predefiniti obiettivi e/o livelli di prestazione. 2. Le risorse del fondo di cui agli artt. 61, comma 2 lett. b), e le risorse di cui agli artt. 62 comma 10 e 65, sono attribuite, con cadenza annuale e, comunque non oltre il 31 dicembre, di ogni anno nella forma di premi di qualita' della prestazione individuale a non piu' del 7% dei Dirigenti in servizio, esclusi i Dirigenti che beneficiano dell'art.64. 3. I principali fattori di valutazione, variamente combinati ed integrati secondo le caratteristiche delle metodologie valutative adottate da ciascuna azienda o ente e ponderati per le diverse posizioni di incarico dirigenziale, sono: a) capacita' dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte, con flessibilita' alle esigenze del servizio e contemperando i diversi impegni; b) grado di conseguimento degli obiettivi assegnati; c) capacita' dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttivita', attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonche' mediante la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro; d) capacita' di rispettare e far rispettare le regole ed i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualita' dei servizi; e) capacita' dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale; f) capacita' dimostrata nell'assolvere compiti inerenti ad attivita' di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione; g) qualita' dell'apporto personale specifico; h) contributo all'integrazione tra le diverse aree, strutture e servizi dirigenziali e all'adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze e cambiamenti di modalita' operative, ed al mantenimento dei livelli quantitativi di prestazioni erogate. i) impegno orario. 4. Le decisioni inerenti l'attribuzione del premio per la particolare qualita' della prestazione devono essere rese pubbliche. A richiesta del singolo Dirigente o delle Organizzazioni sindacali deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni adottate: 5. I risultati generali dell'applicazione del presente articolo sono comunicati alle OO.SS. che possono chiedere un incontro al riguardo con la direzione generale dell'azienda o ente.