ART. 63
        Premio per la qualita' della prestazione individuale
    1. L'azienda o ente attribuisce la retribuzione di  risultato  di
cui  agli artt. 61, comma 2, lett. b) e 65 nell'ambito del piu' ampio
processo di valutazione previsto dall'art.57, sulla base del grado di
raggiungimento di predefiniti obiettivi e/o livelli di prestazione.
    2. Le risorse del fondo di cui agli artt. 61, comma 2 lett.   b),
e le risorse di cui agli artt. 62 comma 10 e 65, sono attribuite, con
cadenza  annuale  e,  comunque non oltre il 31 dicembre, di ogni anno
nella forma di premi di qualita' della prestazione individuale a  non
piu'  del  7%  dei  Dirigenti  in  servizio,  esclusi i Dirigenti che
beneficiano dell'art.64.
    3. I principali fattori di valutazione, variamente  combinati  ed
integrati  secondo  le  caratteristiche  delle metodologie valutative
adottate da ciascuna azienda  o  ente  e  ponderati  per  le  diverse
posizioni di incarico dirigenziale, sono:
    a)  capacita'  dimostrata  di gestire il proprio tempo di lavoro,
facendo fronte,  con  flessibilita'  alle  esigenze  del  servizio  e
contemperando i diversi impegni;
    b) grado di conseguimento degli obiettivi assegnati;
    c)  capacita'  dimostrata  nel  motivare,  guidare  e  valutare i
collaboratori e di generare un clima  organizzativo  favorevole  alla
produttivita',  attraverso una equilibrata individuazione dei carichi
di lavoro nonche' mediante la gestione degli  istituti  previsti  dal
contratto di lavoro;
    d)  capacita'  di  rispettare  e  far  rispettare  le regole ed i
vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e
promuovendo la qualita' dei servizi;
    e) capacita' dimostrata nel gestire e promuovere  le  innovazioni
tecnologiche  e procedimentali, i conseguenti processi formativi e la
selezione, a tal fine, del personale;
    f)  capacita'  dimostrata  nell'assolvere  compiti  inerenti   ad
attivita'   di   controllo,  connesse  alle  funzioni  affidate,  con
particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;
    g) qualita' dell'apporto personale specifico;
    h) contributo all'integrazione tra le diverse aree,  strutture  e
servizi  dirigenziali  e  all'adattamento  al contesto di intervento,
anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze e cambiamenti di
modalita' operative, ed al mantenimento dei livelli  quantitativi  di
prestazioni erogate.
    i) impegno orario.
    4.  Le  decisioni  inerenti  l'attribuzione  del  premio  per  la
particolare qualita' della prestazione devono essere rese  pubbliche.
A  richiesta  del  singolo Dirigente o delle Organizzazioni sindacali
deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni adottate:
    5.  I  risultati generali dell'applicazione del presente articolo
sono comunicati alle OO.SS.  che  possono  chiedere  un  incontro  al
riguardo con la direzione generale dell'azienda o ente.