ART. 64
             Onorari e compensi di natura professionale
    1. Ai Dirigenti avvocati  e  procuratori  appartenenti  al  ruolo
professionale  spettano  i  compensi di natura professionale previsti
dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito  di
condanna della parte avversa soccombente.
    2.  Le  aziende  ed enti che hanno alle loro dipendenze Dirigenti
legali  appartenenti  al  ruolo  professionale  adottano  secondo  il
proprio  ordinamento le misure procedurali e organizzative necessarie
all'applicazione di quanto previsto dal comma  1,  nel  rispetto  dei
seguenti principi:
    a)   gli  onorari  che  devono  essere  corrisposti  sono  quelli
recuperati a seguito di  condanna  alle  spese  della  parte  avversa
soccombente  e  sono  corrisposti  dopo l'avvenuta acquisizione delle
relative somme nel bilancio dell'azienda o ente;
    b) gli onorari spettano esclusivamente ai Dirigenti  appartenenti
al ruolo professionale che svolgono funzioni legali;
    c)  la  ripartizione  degli  onorari  tra  i  Dirigenti del ruolo
professionale legale e' definita dall'azienda o ente;
    d) l'azienda o ente stabilisce una quota non  inferiore  al  5  %
degli  onorari  da  trattenere  a  copertura  forfetaria  delle spese
generali.
    3. Nella determinazione della retribuzione di  risultato  di  cui
all'art.  62,  le  risorse  finanziarie  derivanti  dal  comma  1 del
presente articolo, nonche' quelle previste  dall'art.  61,  comma  2,
punto  b)  sono destinate ad incentivare le prestazioni dei Dirigenti
che le hanno effettuate i quali non beneficiano, di conseguenza,  del
premio per la prestazione individuale.