ART. 65 Finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la qualita' della prestazione individuale per i Dirigenti delle IPAB aventi finalita' sanitarie 1. Al finanziamento della retribuzione di risultato dei Dirigenti delle IPAB aventi finalita' sanitarie di cui all'art. 47, comma 2, a decorrere dal 31 dicembre 1995 ed a valere per il 1996, senza alcun pregiudizio per gli aumenti del biennio successivo, si provvede mediante la costituzione di un fondo che, in prima applicazione del presente contratto, e' formato: - da una quota non inferiore al 4% e non superiore all'8% del Fondo di cui all'art. 61; - dalle risorse aggiuntive indicate nel comma 3. - le risorse che specifiche disposizioni finalizzano all'espletamento di particolari funzioni, quali, ad esempio, quella dell'art. 45, comma 8, del DPR n. 333 del 1990. - le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti dal personale per la quota di pertinenza di particolari categorie di Dirigenti, quale, ad esempio, quelle di cui all'art. 69, comma 2, del DPR n. 268 del 1987 e all'art. 18 della legge n. 109/1994. 2. Possono avvalersi delle facolta' di cui al comma 1 secondo alinea le IPAB non dissestate e non strutturalmente deficitarie secondo le vigenti disposizioni e che abbiano realizzato le seguenti innovazioni: a) attuazione dei principi di razionalizzazione di cui al titolo I del D.Lgs. 29 del 1993; b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali; c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione. 3. Le IPAB che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 possono incrementare, dal 31 dicembre 1995, con oneri a proprio carico, il Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di una somma pari allo 0,5% della quota del monte salari annuo riferito al 1993 e relativo ai Dirigenti, al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione. Tale somma puo' essere incrementata di un'ulteriore somma pari allo 0, 2 % del medesimo monte salari, qualora siano accertati risparmi di gestione almeno quantitativamente corrispondenti secondo i criteri indicati al comma 5. 4. I risparmi di gestione consistono nei minori oneri relativi al personale dirigenziale derivanti dagli adempimenti organizzativi indicati al comma 5 che non incidano sulla gestione e sulla qualita' dei servizi resi agli utenti. 5. I risparmi di gestione sono determinati a consuntivo sulla base della differenza tra la spesa per il personale dirigenziale, al netto della spesa per l'indennita' di funzione, al 31 agosto 1995 e quella al 31.8.1993, entrambe rapportate ad anno e calcolate secondo i criteri di cui al comma 19 dell'art. 3 della legge 537/1993, tenendo conto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo. 6. Le amministrazioni devono attestare attraverso i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione che detti risparmi non abbiano prodotto effetti negativi sull'estensione e sulla qualita' dei servizi resi agli utenti e non siano dovuti all'affidamento di attivita' all'esterno.