ART. 65
       Finanziamento della retribuzione di risultato e premio
                  per la qualita' della prestazione
  individuale per i Dirigenti delle IPAB aventi finalita' sanitarie
    1. Al finanziamento della retribuzione di risultato dei Dirigenti
delle IPAB aventi finalita' sanitarie di cui all'art. 47, comma 2,  a
decorrere  dal  31 dicembre 1995 ed a valere per il 1996, senza alcun
pregiudizio per gli  aumenti  del  biennio  successivo,  si  provvede
mediante  la  costituzione di un fondo che, in prima applicazione del
presente contratto, e' formato:
    - da una quota non inferiore al 4% e  non  superiore  all'8%  del
Fondo di cui all'art. 61;
    - dalle risorse aggiuntive indicate nel comma 3.
    -    le   risorse   che   specifiche   disposizioni   finalizzano
all'espletamento di particolari funzioni, quali, ad  esempio,  quella
dell'art. 45, comma 8, del DPR n. 333 del 1990.
    -  le  risorse  che  specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla  incentivazione  di  prestazioni  o  risultati   raggiunti   dal
personale  per  la  quota  di  pertinenza di particolari categorie di
Dirigenti, quale, ad esempio, quelle di cui all'art. 69, comma 2, del
DPR n. 268 del 1987 e all'art. 18 della legge n. 109/1994.
    2. Possono avvalersi delle facolta' di cui  al  comma  1  secondo
alinea  le  IPAB  non  dissestate  e  non strutturalmente deficitarie
secondo le vigenti disposizioni e che abbiano realizzato le  seguenti
innovazioni:
    a)  attuazione dei principi di razionalizzazione di cui al titolo
I del D.Lgs. 29 del 1993;
    b) ridefinizione delle strutture organizzative e  delle  funzioni
dirigenziali;
    c)  istituzione  e attivazione dei servizi di controllo interno o
dei nuclei di valutazione.
    3. Le IPAB che si trovino nelle condizioni indicate nel  comma  2
possono  incrementare,  dal  31  dicembre  1995,  con oneri a proprio
carico, il Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di  una  somma
pari  allo 0,5% della quota del monte salari annuo riferito al 1993 e
relativo  ai  Dirigenti,   al   netto   dei   contributi   a   carico
dell'Amministrazione.   Tale   somma   puo'  essere  incrementata  di
un'ulteriore somma pari allo  0,  2  %  del  medesimo  monte  salari,
qualora siano accertati risparmi di gestione almeno quantitativamente
corrispondenti secondo i criteri indicati al comma 5.
    4. I risparmi di gestione consistono nei minori oneri relativi al
personale  dirigenziale  derivanti  dagli  adempimenti  organizzativi
indicati al comma 5 che non incidano sulla gestione e sulla  qualita'
dei servizi resi agli utenti.
    5.  I  risparmi  di  gestione sono determinati a consuntivo sulla
base della differenza tra la spesa per il personale dirigenziale,  al
netto  della  spesa per l'indennita' di funzione, al 31 agosto 1995 e
quella al 31.8.1993, entrambe rapportate ad anno e calcolate  secondo
i  criteri  di  cui  al  comma  19  dell'art. 3 della legge 537/1993,
tenendo conto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo.
    6. Le amministrazioni devono attestare attraverso  i  servizi  di
controllo  interno  o  i nuclei di valutazione che detti risparmi non
abbiano prodotto effetti negativi sull'estensione  e  sulla  qualita'
dei  servizi  resi  agli utenti e non siano dovuti all'affidamento di
attivita' all'esterno.