ART. 66
             Attivita' libero professionale intramuraria
                  dei dirigenti del ruolo sanitario
    1. In applicazione dell'art. 4, comma 11bis del d.lgs.   502/1992
e  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in materia, a tutti i
dirigenti  del  ruolo  sanitario   e'   consentito   lo   svolgimento
dell'attivita'    libero   professionale   all'interno   dei   locali
dell'azienda o ente, sia in regime  ambulatoriale  o  di  diagnostica
strumentale e di laboratorio che in costanza di ricovero.
    2.  L'esercizio  dell'attivita'  professionale  intra muraria non
deve essere in contrasto con le finalita' istituzionali  dell'azienda
o  ente  e  lo  svolgimento  deve  essere organizzato in modo tale da
garantire l'integrale assolvimento  dei  compiti  di  istituto  e  da
assicurare la piena funzionalita' dei servizi.
    3.  L'esercizio  dell'attivita'  libero  professionale  si svolge
nelle seguenti forme:
    a) libera professione individuale,  caratterizzata  dalla  scelta
diretta - da parte dell'utente - del singolo professionista cui viene
richiesta la prestazione.;
    b)    attivita'    libero   professionale   svolta   in   equipe,
caratterizzata dalla richiesta di prestazioni a  pagamento  da  parte
dell'utente,   singolo   o   associato   anche  attraverso  forme  di
rappresentanza,  all'equipe,  che  vi  provvede  nei   limiti   delle
disponibilita' orarie concordate.
    c)  attivita'  professionali  autonome  rese  su  richiesta ed in
favore dell'azienda  per  l'erogazione  di  prestazioni  alla  stessa
commissionate da utenti singoli o associati anche attraverso forme di
rappresentanza;
    d) attivita' di consulenza secondo la disciplina dell'art. 67.
    4.  La libera professione individuale e di equipe di cui al comma
3, lettere a) e b) riguarda le attivita' in regime ambulatoriale,  di
diagnostica  strumentale  e di laboratorio. L'attivita' professionale
autonoma di cui alla lettera c) del medesimo comma riguarda le stesse
attivita' nonche'  le  prestazioni,  comprese  quelle  farmaceutiche,
collegate  alla  attivita'  libero professionale erogata in regime di
ricovero,
    5. Tra le attivita' del comma 3, lettera c)  rientrano  anche  le
attivita'  di  laboratorio, farmaceutiche e quelle strumentali o non,
complementari o di supporto alle attivita' professionali  di  cui  al
comma  3,  lett.  a) e b), individuate dall'azienda o ente secondo le
modalita' definite nel CCNL. di riferimento del relativo personale.
    6. L'azienda o ente, nella fissazione delle tariffe, individua la
quota percentuale destinata a se stessa.   Un'ulteriore  quota  della
tariffa  -  da  concordare  in  azienda ai sensi dell'art. 5, comma 1
lettera f) comunque non inferiore al 5% - puo' essere destinata  alle
attivita'  di  formazione  ed  aggiornamento  professionale  ai sensi
dell'art. 33.
    7. Le parti, allo scopo  di  fornire  alle  aziende  linee  guida
uniformi in materia rinviano all'allegato n. 5.