ART. 67 Prestazioni di consulenza 1. L'attivita' di consulenza dei dirigenti della presente area negoziale, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 55. 2. La consulenza puo' essere, altresi', esercitata al di fuori dell'azienda o ente medesimo nei seguenti casi: A) In servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini: - i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; - il compenso e le modalita', ove l'attivita' abbia luogo fuori dell'orario di lavoro; Il compenso deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della consulenza, entro quindici giorni dall'introito. B) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attivita' non e' in contrasto con le finalita' ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e disciplini: - la durata della convenzione; - la natura della prestazione, che non puo' configurare un rapporto di lavoro subordinato; - i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; - l'entita' del compenso, ove l'attivita' sia svolta fuori del debito orario di lavoro; - obbligo del recupero del debito orario, qualora la consulenza, compatibilmente con l'esigenza del servizio, sia stata resa nell'orario di lavoro; - motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilita' con l'attivita' di istituto; Il compenso deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della consulenza entro quindici giorni dall'introito.