ART. 68
                      Disposizioni particolari
    1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione
del presente contratto vengono portati a termine secondo le  norme  e
le procedure vigenti alla data del loro inizio.
    2.  Ai Dirigenti destinatari dell'art. 4, comma 21 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, che - assegnato presso  un'azienda  o  ente  -
opti  per  l'inquadramento  nei  ruoli  di  questi ultimi, si applica
l'art. 14, commi 1 e 4  del  D.P.R.  384/1990,  alle  condizioni  ivi
stabilite.
    3.  Nulla  e'  innovato  per  i dipendenti del servizio sanitario
nazionale operanti nel distretto  speciale  del  comune  di  Campione
d'Italia purche' ivi effettivamente residenti.
    4.  Ai  Dirigenti in servizio presso le Agenzie regionale e delle
province  autonome  di  cui  all'art.1,  comma  8  in  attesa   della
stipulazione  dell'accordo  di  cui all'art. 1, comma 2 continuano ad
applicarsi i contratti del comparto degli enti di  provenienza.  Sono
disapplicate le norme di leggi regionali che attribuiscano a soggetti
diversi  dall'A.Ra.N...  la  possibilita' di stipulare accordi per la
definizione del comparto di appartenenza del predetto personale.  Con
il  medesimo  accordo  sara'  effettuata  la verifica del comparto di
appartenenza del  personale  addetto  ai  servizi  sociali  integrati
gestiti dalle aziende sanitarie.
    5.  Ai  Dirigenti che usufruiscono dei distacchi sindacali di cui
all'art. 2 del D.P.C.M 27 ottobre 1984 n. 770 compete la retribuzione
di cui all'art. 39, punti da 1 a 3 e punto 8 ove spettante nonche' la
retribuzione di posizione corrispondente all'incarico  attribuito  al
momento   del   distacco   od  altra  di  pari  valenza  in  caso  di
rideterminazione degli incarichi successiva al distacco, comunque non
inferiore a quella della tabella allegato n. 2, goduta dal dirigente.
Non compete  la  retribuzione  di  risultato,  quella  connessa  alle
particolari condizioni di lavoro e, per i dirigenti di II livello del
ruolo  sanitario  con rapporto ad incarico quinquennale, lo specifico
trattamento economico di cui all'art. 56.
    6. Ai  Dirigenti  comandati  presso  altre  aziende  o  enti  del
comparto  ovvero  presso  altre  pubbliche  amministrazioni, ai sensi
delle disposizioni vigenti, spetta, nel rispetto dell'art.  3,  comma
63  della  L.537/1993,  una  retribuzione di posizione corrispondente
all'incarico rivestito presso l'azienda o ente di provenienza ovvero,
in  caso  di  graduazione  delle   funzioni   dirigenziali   avvenuta
successivamente  al  comando,  altra  di  valenza  almeno  pari  alle
funzioni svolte nell'azienda, ente o amministrazione presso la  quale
presta servizio, determinata dall'amministrazione stessa.
    7.  Per  i  dirigenti  collocati  in aspettativa per svolgere gli
incarichi di cui all'art. 3, commi 6 e 7, ed all'art. 4, comma 1  del
d.lgs.  502/1992,  il trattamento stipendiale sul quale devono essere
calcolati i contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'art.
3, comma 8 del  citato  decreto,  e'  costituito  dalla  retribuzione
tabellare,  dall'indennita'  integrativa speciale, dalla retribuzione
individuale  di  anzianita'  e  dalla   retribuzione   di   posizione
determinata  ai  sensi  dell'art. 53, esclusivamente nelle componenti
fissate nella  tabella  allegato  3.  Dal  computo  sono  esclusi  la
retribuzione  di  risultato,  le  indennita'  connesse  a particolari
condizioni di lavoro e, per i dirigenti di II livello con rapporto ad
incarico quinquennale rinnovabile, lo specifico trattamento economico
di cui all'art. 56.
    8. Sono confermate le disposizioni di cui all'art.  28,  comma  2
del  DPR  761/1979  nonche'  quelle  dell'art.  41 del DPR 270/1987 e
dell'art. 19 del D.P.R. 384/1990.   E', altresi',  confermato  l'art.
56,  comma 1, punto 2) del D.P.R. 761/1979, relativo all'accertamento
della sopravvenuta incapacita'  professionale.  I  soggetti  titolari
della  procedura  prevista  dal  comma  3  e  seguenti della medesima
disposizione sono sostituiti con  quelli  corrispondenti  del  d.lgs.
502/1992,  secondo i regolamenti aziendali. Analogamente si procede i
Collegi e le Commissioni di  cui  agli  artt.  48,  comma  1,  ultimo
capoverso e 54 del D.P.R. 384/1990.
    9. Nell'attribuzione degli stipendi tabellari ai dirigenti di cui
all'art.   42   ove   siano   state   conglobate  le  ore  di  lavoro
straordinario, le aziende ed enti provvederanno ad operare  i  dovuti
conguagli   con  gli  incrementi  contrattuali,  detraendole  qualora
prestate.