ART. 68 Disposizioni particolari 1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vengono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio. 2. Ai Dirigenti destinatari dell'art. 4, comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che - assegnato presso un'azienda o ente - opti per l'inquadramento nei ruoli di questi ultimi, si applica l'art. 14, commi 1 e 4 del D.P.R. 384/1990, alle condizioni ivi stabilite. 3. Nulla e' innovato per i dipendenti del servizio sanitario nazionale operanti nel distretto speciale del comune di Campione d'Italia purche' ivi effettivamente residenti. 4. Ai Dirigenti in servizio presso le Agenzie regionale e delle province autonome di cui all'art.1, comma 8 in attesa della stipulazione dell'accordo di cui all'art. 1, comma 2 continuano ad applicarsi i contratti del comparto degli enti di provenienza. Sono disapplicate le norme di leggi regionali che attribuiscano a soggetti diversi dall'A.Ra.N... la possibilita' di stipulare accordi per la definizione del comparto di appartenenza del predetto personale. Con il medesimo accordo sara' effettuata la verifica del comparto di appartenenza del personale addetto ai servizi sociali integrati gestiti dalle aziende sanitarie. 5. Ai Dirigenti che usufruiscono dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M 27 ottobre 1984 n. 770 compete la retribuzione di cui all'art. 39, punti da 1 a 3 e punto 8 ove spettante nonche' la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco od altra di pari valenza in caso di rideterminazione degli incarichi successiva al distacco, comunque non inferiore a quella della tabella allegato n. 2, goduta dal dirigente. Non compete la retribuzione di risultato, quella connessa alle particolari condizioni di lavoro e, per i dirigenti di II livello del ruolo sanitario con rapporto ad incarico quinquennale, lo specifico trattamento economico di cui all'art. 56. 6. Ai Dirigenti comandati presso altre aziende o enti del comparto ovvero presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, spetta, nel rispetto dell'art. 3, comma 63 della L.537/1993, una retribuzione di posizione corrispondente all'incarico rivestito presso l'azienda o ente di provenienza ovvero, in caso di graduazione delle funzioni dirigenziali avvenuta successivamente al comando, altra di valenza almeno pari alle funzioni svolte nell'azienda, ente o amministrazione presso la quale presta servizio, determinata dall'amministrazione stessa. 7. Per i dirigenti collocati in aspettativa per svolgere gli incarichi di cui all'art. 3, commi 6 e 7, ed all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 502/1992, il trattamento stipendiale sul quale devono essere calcolati i contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 3, comma 8 del citato decreto, e' costituito dalla retribuzione tabellare, dall'indennita' integrativa speciale, dalla retribuzione individuale di anzianita' e dalla retribuzione di posizione determinata ai sensi dell'art. 53, esclusivamente nelle componenti fissate nella tabella allegato 3. Dal computo sono esclusi la retribuzione di risultato, le indennita' connesse a particolari condizioni di lavoro e, per i dirigenti di II livello con rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile, lo specifico trattamento economico di cui all'art. 56. 8. Sono confermate le disposizioni di cui all'art. 28, comma 2 del DPR 761/1979 nonche' quelle dell'art. 41 del DPR 270/1987 e dell'art. 19 del D.P.R. 384/1990. E', altresi', confermato l'art. 56, comma 1, punto 2) del D.P.R. 761/1979, relativo all'accertamento della sopravvenuta incapacita' professionale. I soggetti titolari della procedura prevista dal comma 3 e seguenti della medesima disposizione sono sostituiti con quelli corrispondenti del d.lgs. 502/1992, secondo i regolamenti aziendali. Analogamente si procede i Collegi e le Commissioni di cui agli artt. 48, comma 1, ultimo capoverso e 54 del D.P.R. 384/1990. 9. Nell'attribuzione degli stipendi tabellari ai dirigenti di cui all'art. 42 ove siano state conglobate le ore di lavoro straordinario, le aziende ed enti provvederanno ad operare i dovuti conguagli con gli incrementi contrattuali, detraendole qualora prestate.