ART. 72
                           Disapplicazioni
    1. A norma dell'art. 72, comma 1 del D.  Lgs.  n.  29  del  1993,
dalla  data  di  cui  all'art.  2,  comma  2, sono inapplicabili, nei
confronti del personale dirigenziale appartenente alla presente  area
negoziale,  tutte  le  norme  previgenti incompatibili con quelle del
presente contratto in relazione ai soggetti  ed  alle  materie  dalle
stesse contemplate e, in particolare, le seguenti disposizioni:
    a)  con riferimento alla durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto: art. 5 del DPR 384/1990;
    b) con riferimento ai tempi e procedure per la  stipulazione  del
contratto decentrato: art. 6 del DPR 384/ 1990;
    c)  con  riferimento  alle materie di contrattazione: artt. 2 e 3
del DPR 270/1987;
    d) con riferimento ai diritti di  informazione  e  consultazione:
artt. dal 18 al 20 del DPR 13/1986; art.  38 del DPR 270/1987;
    e)  con riferimento alle forme di partecipazione: art. 60 del DPR
761/1979;
    f) con riferimento alle rappresentanze sindacali  nei  luoghi  di
lavoro: art. 25 della L.93/1983;
    g)  con  riferimento alla composizione delle delegazioni:  art. 4
del DPR 270/1987;
    h) con riferimento all'interpretazione autentica  dei  contratti:
art.  112  del  DPR  270/1987; art. 7 del DPR 384/90; art. 21 del DPR
13/1986;
    i) con riferimento al contratto individuale di lavoro: art.    12
del DPR 3/1957; art. 27, comma 4, del DPR 761/1979; artt. 18, commi 3
e 4, e 20 del DM Sanita' 30.01.1982; art. 12 del D.P.R. 3/1957 e art.
27, comma 4 del D.P.R. 761/1979;
    j) con riferimento al periodo di prova: art. 14 del DPR 761/1979;
    k)  con  riferimento  al  contratto  a  tempo determinato: per le
disapplicazioni vedi dichiarazione congiunta all'art. 16
    l)  con  riferimento  all'orario  di  lavoro:  art.  32  del  DPR
761/1979; art. 16 del DPR 270/1987; art. 9 del DPR 384/1990;
    m)  con  riferimento  alla  pronta disponibilita': art.18 del DPR
270/1987; art. 68, comma 9 del DPR 384/1990;
    n) con riferimento alle ferie, festivita' e  riposo  settimanale:
artt.  33  e  37  del DPR 761/1979; art. 4 del DPR 395/1988; art. 68,
comma 5, del DPR 384/1990;
    o) con riferimento alle  assenze  retribuite:  art.  38  del  DPR
761/1979;  art.  3,  commi dal 37 al 41, della L. 537/1993 e art. 22,
commi da 22 a 24 e 26 della L. 724/1994;
    p) con riferimento alle assenze per malattia e agli  infortuni  e
malattie  derivanti  da  causa di servizio: art. 47 del DPR 761/1979;
art. 56, commi 1, punto 1) e 2 del medesimo decreto, artt.  28  e  29
del  DPR  270/1987;  artt.    37, 68, commi da 1 a 7, 70 e 71 del DPR
3/1957; artt.  dal 30 al 34 del DPR 686/1957; art. 3, commi dal 37 al
41,  della  L.  537/1993  e  art. 22, commi da 22 a 24 e 26, della L.
724/1994;
    q) con riferimento all'astensione obbligatoria e facoltativa  per
maternita'  e  al  servizio  militare:  artt.  da 37 a 41 e 67del DPR
3/1957; art. 38 e 47 del DPR 761/1979; art.   3, comma  37  della  L.
537/1993;  art. 7, comma 3 della L. 1204/1971, limitatamente ai primi
30 giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita  del  bambino
fino al compimento del terzo anno;
    r) con riferimento all'aspettativa: artt. 69 e 70 del DPR 3/1957;
art. 47 del DPR 761/1979;
    s) con riferimento al passaggio ad altra funzione per inidoneita'
fisica: art. 16 del DPR 761/1979; art. 16 del DPR 384/1990;
    t)  con  riferimento  agli  effetti  del  procedimento penale sul
rapporto di lavoro e al recesso: artt. 51 e 61 del DPR 761/1979; art.
34 del DPR 384/1990; di conseguenza gli artt. da 78  a  123  del  DPR
3/1957, fatto salvo quanto previsto dall'art. 66, comma 1;
    u)   con   riferimento  all'aggiornamento  professionale  e  alla
partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata: art. 26 del  DPR
270/1987; art. 68, comma 4, del DPR 384/1990;
    v)  con  riferimento  alle  cause  di  cessazione del rapporto di
lavoro: artt. 52, 54, 55 e 57 del DPR 761/1979; per cio' che concerne
l'art. 56 del medesimo decreto vedi il punto p) del presente comma;
    w) con riferimento alla norma transitoria per  i  Dirigenti  gia'
appartenenti  all'ex  IX  livello: art. 26, comma 2-ter del D.Lgs. 29
del 1993; art. 18, comma 2-bis del D.Lgs.    502  del  1993,  eccetto
l'ultimo periodo del secondo capoverso;
    x)  con riferimento alle norme transitorie di cui agli artt.  42,
43, 44 nonche' all'art. 45: artt. 41,  44  e  45  del  DPR  384/1990,
sostituiti  dai nuovi valori tabellari nei quali vengono inglobate ed
assorbite in quota parte le indennita' citate; art. 45, comma  2  del
DPR  384/1990  la  cui  somma  annua e' assorbita dal nuovo stipendio
tabellare;
    y) con riferimento agli artt. 47 e 48: l'art. 43 del DPR 333/1990
sostituito dal nuovo valore tabellare; art. 38 del DPR  333/1990  per
la parte assorbita dal tabellare; art. 69, comma 1 del DPR 268/1987;
    z)   con   riferimento   alla  retribuzione  di  posizione  della
dirigenza: artt. 44, 45 e 47 del DPR 384/1990 assorbiti e  sostituiti
dalla retribuzione di posizione; art. 53 del DPR 384/1990;
    aa)  con  riferimento  al  finanziamento  della  retribuzione  di
posizione: art. 10 del DPR 384/1990, limitatamente nei confronti  dei
dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo; art. 46
del DPR 384/1990 nonche' tutte le altre indennita' indicate nell'art.
53  le quali, in quanto confluite nel fondo, sono da esso assorbite e
retribuite ad altro titolo;
    bb) con  riferimento  all'art.  59:  art.  38  del  DPR  333/1990
confluita ed assorbita dal fondo di posizione;
    cc)  con  riferimento  al  fondo per le condizioni di lavoro: gli
articoli dei decreti 270/1987  e  384/1990  citati  nel  primo  comma
dell'art.  60  sono  disapplicati laddove ridisciplinati nel presente
contratto altrimenti sono mantenuti in vigore per quanto  attiene  la
parte normativa e le procedure di erogazione, salvo specifica diversa
indicazione.  Le  risorse  previste  per  il pagamento delle predette
indennita' confluiscono nel fondo e sono da esso assorbite;
    dd)  con  riferimento  alla  produttivita'  per  i  dirigenti del
S.S.N.: artt. da 57  a  67  del  DPR  384/1990,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'art. 62, comma 9 del presente contratto per il quale la
disapplicazione  della  lettera b) del sesto comma del citato art. 57
decorre dall'1 gennaio 1997.
    2. Con riferimento alle norme di garanzia  dei  servizi  pubblici
essenziali,  dalla data di cui al comma 1 sono altresi' inapplicabili
gli artt. 3 e 4 del DPR 384/1990.
    3. Il DPR 25 giugno 1983 n. 348 e' completamente disapplicato.
    4. Sono del pari disapplicate  le  norme  contenute  nelle  leggi
regionali in materie oggetto del presente contratto.
    5.  Le  aziende  ed enti curano adeguate forme di pubblicita' per
informare i dirigenti dell'intervenuta  disapplicazione  ed  inviano,
per   conoscenza,   all'A.Ra.N.     l'elenco  delle  norme  non  piu'
applicabili in quanto incompatibili con il presente contratto.
    6.  Le  parti   concordano   che   eventuali   errori   materiali
riscontrabili   nel   presente  contratto  saranno  corretti  a  cura
dell'A.Ra.N., previa informazione alle OO.SS.  firmatarie.