ART. 8
                       Informazione successiva
    1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero negli  enti  nei
quali  siano  in  servizio  almeno  5  Dirigenti,  su richiesta delle
rappresentanze sindacali di cui agli artt.10 e 11 e con le  modalita'
indicate  nell'art.7, comma 3, sono fornite adeguate informazioni sui
provvedimenti  e  sugli  atti  di   gestione   adottati   riguardanti
l'organizzazione  del  lavoro,  la  costituzione,  la modificazione e
l'estinzione dei rapporti di lavoro della dirigenza,  l'utilizzazione
dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato.
    2.  Le  informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme
opportune, tenuto conto prioritariamente dell'esigenza di continuita'
dell'azione amministrativa.