(all. 5 - art. 1)
                            ALLEGATO N. 5
    Per fornire alle aziende ed enti unita' di indirizzo per  attuare
le  modalita' organizzative dell'attivita' libero professionale e per
la fissazione delle tariffe, fatte salve le disposizioni  vigenti  in
materia  nonche'  le  circolari del Ministero della Sanita', le parti
concordano i seguenti punti:
    1. La realizzazione dell'art. 66 rende opportuno che le aziende e
gli enti,, sentite le organizzazioni sindacali di cui agli art. 10  e
11,  adottino  -  entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto una idonea disciplina regolamentare  della  materia,  nella
quale  fissare anche i criteri per la determinazione delle tariffe da
applicare alle prestazioni, assicurando, altresi',  il  rispetto  dei
seguenti principi:
    a)  l'attivita' libero professionale in regime ambulatoriale deve
essere organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi
tipo di attivita istituzionale, compresa la pronta disponibilita';
    b) qualora, per ragioni tecnico - organizzative non sia possibile
l'articolazione  dell'attivita'   libero   professionale   in   orari
differenziati,   dovra'   essere   stabilito   un   tempo   standard,
corrispondente al tempo mediamente  necessario  all'esecuzione  delle
medesime  prestazioni  in  regime  istituzionale,  da  recuperare  in
relazione al numero di prestazioni effettuate;
    c) non e' consentita attivita' libero professionale per eventuali
tipologie di attivita' da individuare in sede aziendale.
    2.  La  disciplina  aziendale  dovra'  prevedere   le   modalita'
autorizzative   dell'esercizio  dell'attivita'  libero  professionale
nelle quali dovranno essere indicati:
    - gli spazi orari disponibili;
    - i locali e le attrezzature necessari;
    - le modalita' organizzative, anche in relazione al personale  di
supporto;
    -  le  tariffe  da  applicare  secondo  le  diverse  tipologie di
attivita' libero professionale.
    3. La disciplina aziendale potra',  altresi',  individuare  forme
sperimentali   di   attivita'  libero  professionali  individuali  da
svolgersi  anche   in   forma   associata   come   "Associazione   di
professionisti".
    4.  Nella  fissazione'  delle  tariffe le aziende o enti terranno
comunque conto dei seguenti criteri generali:
    a) relativamente alle attivita' ambulatoriali  o  di  diagnostica
strumentale  e  di  laboratorio,  la tariffa e' riferita alla singola
prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni;
    b)   relativamente   alle   prestazioni   libero    professionali
individuali,  in  regime  di ricovero, ai sensi dell'art. 4, comma l0
del D.Lgs. 502/1992, la tariffa e' forfetaria;
    c) le tariffe  di  cui  alle  lettere  precedenti  devono  essere
remunerative  di tutti i costi sostenuti dall'azienda o ente e devono
evidenziare, pertanto,  le  voci  relative  ai  compensi  del  libero
professionista, dell'equipe, del personale di supporto, i costi - pro
quota  -  per i materiali, per l'ammortamento e la manutenzione delle
apparecchiature, nonche' la percentuale destinata all'azienda o ente,
finalizzata all'ulteriore sviluppo delle attivita istituzionali. Tale
quota puo' essere comprensiva di una  percentuale  da  concordare  in
azienda con dirigenti interessati per essere destinata alle attivita'
di aggiornamento professionale;
    d)  le  tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica
strumentale e di laboratorio non possono comunque essere  determinate
in  importi  inferiori a quelli previsti dalle disposizioni vigenti a
titolo di partecipazione del cittadino alla spesa  sanitaria  per  le
corrispondenti prestazioni;
    e)   le  tariffe  sono  verificate  annualmente,  anche  ai  fini
dell'art. 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n.  724;
    f) nell'attivita' libero professionale di equipe di cui  all'art.
66,  comma  3, lett. b), la distribuzione della quota parte spettante
ai singoli componenti avviene - da parte dell'azienda  o  ente  -  su
indicazione dell'equipe stessa;
    5.  Le  tariffe  delle  prestazioni  libero  professionali di cui
all'art. 66, comma 3 lettere a) e b) sono definite  dall'azienda  nel
rispetto  dei vincoli ordinistici, in contraddittorio con i dirigenti
interessati.  Per  l'attivita'  di  cui   alla   lettera   c)   della
disposizione  citata,  la  tariffa  e'  definita dall'azienda, previa
contrattazione  decentrata  per  la   determinazione   dei   compensi
spettanti ai soggetti interessati.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
    Le  parti, visto anche il D.L. 163/1995, convertito con modifiche
con legge dell'11 luglio 1995, n. 273, esprimono il comune avviso che
le  Aziende  ed  enti,  nell'istituire  -  mediante   i   regolamenti
richiamati  dalla  citata  legge - i servizi di controllo interno o i
nuclei di valutazione deputati la valutazione dei dirigenti ai  sensi
dell'art.  57  del  presente  contratto,  dovranno tenere conto della
particolare funzione che detti organismi saranno chiamati a  svolgere
in  relazione  alle  specifiche professionalita' operanti in azienda,
prevedendone  una  adeguata  composizione  o,  se   del   caso,   una
integrazione con figure adeguate per professionalita' e qualifica.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA  N. 2
    Le  parti si danno atto che i protocolli di cui all'art. 9, comma
4, non dovranno assumere carattere di accordi integrativi regionali.
                    DICHIARAZIONE  CONGIUNTA N. 3
    Le parti, in relazione agli artt.  9  e  31  del  presente  CCNL,
concordano  sulla necessita' che, a livello regionale, venga esperito
ogni  utile  tentativo  teso  alla   ricollocazione   dei   dirigenti
eventualmente  dichiarati  in  esubero.  A tale scopo le parti, anche
quale suggerimento alla  Conferenza  di  cui  all'art.  9,  comma  3,
individuano   -   quale  strumento  che  puo'  facilitare  la  citata
ricollocazione - il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  anche
nell'ambito  di  strutture o unita' operative o servizi delle aziende
ed enti nei  quali  il  possesso  o  la  mancanza  di  una  specifica
disciplina  non  determini    un ostacolo ad un proficuo e funzionale
inserimento.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
    Le parti concordano sulla necessita' ed urgenza dell'approvazione
di  provvedimenti  che  affrontino  il problema dell'utilizzazione di
istituti di  flessibilita'  del  rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti
pubblici  e,  in  particolare,  di  quelli del S.S.N., in cui vengono
impiegate professionalita' per  le  quali  l'utilizzazione  part-time
risulta   particolarmente   adeguata  per  le  caratteristiche  delle
prestazioni lavorative, di contenuto prevalentemente professionale.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
    Le parti si impegnano ad iniziare, a partire dal mese di  gennaio
1997,  i  lavori preparatori per giungere alla regolamentazione della
costituzione di fondi di previdenza  complementari  e  della  riforma
dell'indennita'  premio di servizio. Le parti considerano la modifica
del d.lgs. n. 124 del  1993  e  successive  modificazioni  condizione
preliminare   per   rendere   attuabile   un  sistema  di  previdenza
complementare adeguata alle esigenze dei Dirigenti delle  Aziende  ed
Enti  del  S.S.N.  In  tale orientamento dovranno essere costruite le
modalita' di costituzione e di funzionamento del fondo e le  clausole
che ne permettano la verifica.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
    Le  parti  riconoscono  l'importanza peculiare della tutela della
salute dei Dirigenti  e  della  sicurezza  sul  posto  di  lavoro  e,
conseguentemente,  rinnovano la propria attenzione ed impegno per una
evoluzione  costruttiva  della  materia  al  fine  di  garantire   ai
Dirigenti  lo  svolgimento  delle  proprie  attivita'  nelle migliori
condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona  e  della  sua
integrita'  fisica.  A  tal  fine  le  parti, per dare concretezza ai
principi della tutela  della  salute  e  dell'integrita'  fisica  dei
dipendenti,  in  ottemperanza al disposto dell'art. 9 della L. n. 300
del 1970, conformemente a quanto previsto dalla  normativa  nazionale
vigente  in  materia  ed  in  particolare  dal d.lgs.   n. 626 del 19
settembre 1994, si impegnano  a  definire  gli  aspetti  contrattuali
relativi  alla figura del rappresentante per la sicurezza, sulla base
dell'accordo intercompartimentale definito.
    Le parti si impegnano altresi' a disciplinare  la  materia  delle
attivita'  usuranti  non appena sara' definito il quadro normativo di
riferimento.
                    DICHIARAZIONE  CONGIUNTA N. 7
    Le parti, in riferimento  a  quanto  previsto  nell'allegato  n.6
dell'accordo    dell'Area   Medica,   circa   la   previsione   della
maggiorazione del  40%  del  valore  massimo  della  retribuzione  di
posizione  nel  caso di conferimento dell'incarico di responsabile di
Dipartimento, quale premio per l'esclusivita' di rapporto, convengono
sulla  necessita'  che  le   Aziende,   nella   predisposizione   del
Regolamento  indicato  nel citato allegato n. 6 ed in quello n. 5 del
presente  contratto,  valutino,  ai  fini   dell'attribuzione   della
relativa   maggiorazione   della   retribuzione   di   posizione,  il
conseguimento del giusto equilibrio nei confronti dei  Dirigenti  del
ruolo  sanitario,  professionale,  tecnico  ed  amministrativo il cui
rapporto e' caratterizzato dalla esclusivita'.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
    Le parti con riferimento all'applicazione dell'art.  17  comma  4
del  presente  contratto,  relativo  alla  individuazione  di due ore
dell'orario lavorativo dei dirigenti da  destinare  ad  attivita'  di
aggiornamento  professionale,  auspicano  che  nella prossima tornata
contrattuale  anche  a  detti  dirigenti  vengano  riconosciute,  per
evidenti  motivi  di  parita'  di  trattamento,  le stesse ore e pari
opportunita'  di  aggiornamenti  settimanali  godute  dalla dirigenza
medica.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
    Le  parti  convengono  che  gli  effetti   che   derivano   dalla
sottoscrizione del contratto individuale di
    lavoro  nei  confronti dei Dirigenti assunti successivamente alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  CCNL     si   producono
automaticamente  anche nei confronti dei Dirigenti gia' in servizio a
tale data.  Non occorre pertanto che questi ultimi  sottoscrivano  un
contratto  individuale,  fatta  salva  l'instaurazione  di  un  nuovo
rapporto di lavoro, con la stessa  o  altra  azienda,  a  seguito  di
vincita di concorso pubblico ovvero in esito a processi di mobilita'.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
    Le parti sottolineano la necessita' che le Aziende, nel formulare
i  criteri  per  l'affidamento degli incarichi, pongano attenzione al
rispetto dei principi della Legge 903/1977 e della Legge 125/1991.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
    Le  parti  prendono  atto  dell'eliminazione  dal   testo   delle
disposizioni  riguardanti l'attivita' di consulenza (art. 67 lett. B)
verso i soggetti privati, per effetto  delle  osservazioni  formulate
dal  Governo  in  data  12.9.1996  in  sede  di  autorizzazione  alla
sottoscrizione del presente contratto.
    Le parti convengono sulla necessita' di  reincontrarsi  entro  il
31.3.1997,  data  entro  la  quale  il  quadro  legislativo derivante
dall'emananda legge di accompagno della finanziaria 1997 in  tema  di
attivita'   libero   professionale   sara'  completato,  al  fine  di
rivalutare alla luce di tali disposizioni le norme censurate.
                       DICHIARAZIONE A VERBALE
    Le  sottoscritte  Confederazioni  ed   Organizzazioni   sindacali
concordano  sulla  necessita'  di  determinare, nel nuovo ordinamento
professionale ex art. 35 del CCNL dei  comparto  sanita',  una  nuova
collocazione    nell'area    della    pre-dirigenza    dei   laureati
amministrativi, anche  assumendo  iniziative  per  la  revisione  dei
requisiti  di  accesso  alla dirigenza di cui all'art. 26 comma 1 del
D.Lgs. n. 29/1993.,
 S.I.C.U.S. Sindacato Italiano Chimici dirigenti Sanita' e Ambiente
                       DICHIARAZIONE A VERBALE
    La scrivente O.S. esprime formale dissenso sul  mancato  rispetto
delle  linee  guida  per  la stipula dei comitati della Dirigenza che
avrebbero dovuto portare  ad  una  sostanziale  armonizzazione  della
normativa,  della  struttura  della  retribuzione  e  del trattamento
economico specie per i Dirigenti che operano negli stessi  servizi  e
svolgono analoghe funzioni.
    In  particolare  si dissente per la mancata individuazione di una
specifica  indennita'  per  i  Dirigenti  del  ruolo  sanitario   cui
competono,  analogamente  al  personale  medico, oltre alle attivita'
organizzativo-gestionali   proprie   della   funzione   dirigenziale,
specifiche   e  peculiari  attivita'  professionali  sanitarie  e  di
prevenzione di primaria importanza.
  USPPI - Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego
                       DICHIARAZIONE A VERBALE
    L'O.S. USPPI intende sottolineare  che  il  presente  CCNL  viene
sottoscritto  con  la  seguente dichiarazione a verbale, in attesa di
pervenire ad una definitiva soluzione  degli  istituti  normativi  ed
economici  relativi  agli  appartenenti  al  ruolo  professionale del
S.S.N.  e  conferma  le  dichiarazioni  ripetutamente rese in sede di
trattative anche in rapporto al vincolo prioritario  con  gli  Ordini
professionali   di   appartenenza,   che   lega  gli  ingegneri,  gli
architetti, i geologi e i legali  del  ruolo  professionale  iscritti
agli albi, nell'esercizio delle loro attivita' professionali.
    1.  Si  richiamano  le  rilevanti  discriminazioni  a danno delle
categorie professionali appartenenti al ruolo professionale contenute
all'interno del  contratto,  in  particolare  in  materia  economica,
nonche'  la  sperequazione  del  compenso degli appartenenti al ruolo
professionale attribuito per il  biennio  1994-1995  per  la  mancata
entrata  in  vigore  del contratto, rispetto al compenso piu' elevato
assegnato  ai  ruoli  amministrativo  e  sanitario,  cosi'  come   le
posizioni  dirigenziali  di  strutture  complesse  dalle  quali  sono
esclusi gli appartenenti al ruolo professionale.
    2. Non e' stato tenuto conto dei rischi di  natura  professionale
per  i quali l'onere della copertura assicurativa deve essere posto a
carico della amministrazione  di  appartenenza,  cosi'  come  l'onere
della  iscrizione  agli  albi  professionali,  la  cui  iscrizione e'
obbligatoria  per  lo  svolgimento   delle   mansioni   professionali
d'istituto,   nel   rispetto  della  legge  n.  109/94  e  successive
modificazioni e integrazioni.
    3. Non e' stata prevista la disponibilita' di consentire non meno
di quattro ore di  servizio  per  l'aggiornamento  professionale,  in
analogia  a  quanto  e'  stato  previsto  per  le categorie dell'area
medica.
    4. Non sono state regolamentate specifiche  discipline  riservate
allo "status" professionale degli appartenenti al ruolo professionale
iscritti  agli  albi  degli Ordini professionali, anche in materia di
recesso,   in   quanto,   provvedimenti   disciplinari   degli   enti
professionali,  quale  magistratura  speciale,  trovano una incidenza
diretta e  immediata  sullo  "status"  impiegatizio,  trattandosi  di
obblighi di comportamento che ineriscono lo stesso soggetto.
    5.  Il  ruolo professionale e' stato posto sullo stesso piano del
ruolo tecnico in  difformita'  del  DPR  761/79,  in  particolare  in
materia  di  trattamenti  economici,  pur  distinguendosi detto ruolo
nettamente da quello tecnico, tenuto conto che  gli  appartenenti  al
ruolo  professionale  iscritti  agli  albi,  si inseriscono oltre che
nella  sfera  organizzativa  propria  della  amministrazione,   anche
nell'ambito di un'altra struttura giuridica divenendo un elemento sia
del   rapporto   di  impiego  sia  dei  vari  rapporti  professionali
costituiti con altri soggetti,  che  li  distingue  nettamente  dalle
prestazioni   di   lavoro  degli  appartenenti  ai  ruoli  tecnico  e
amministrativo, comportando dirette responsabilita' a norma di  legge
di natura professionale, penale, amministrativa e ordinistica.
    6.  Le prestazioni professionali non hanno peso ponderale poiche'
non sono graduabili parametricamente, essendo connesse esclusivamente
alle  responsabilita'   professionali,   responsabilita'   che   sono
deontologicamente  identiche, per cui la retribuzione degli incarichi
non comportanti direzione di struttura  deve  essere  commisurata  in
misura   identica   al   limite  massimo  per  qualsiasi  prestazione
professionale prestata.
    Con  queste  premesse, si ritiene che, in particolare nei settori
della gestione ospedaliera, della prevenzione e sicurezza dei  luoghi
di  lavoro,  nonche'  nel  campo dell'uso razionale dell'energia, gli
obiettivi delle riforme avviate con la legge n. 421/92 con i  decreti
legislativi   n.      502/92   e   n.   29/93  saranno  difficilmente
raggiungibili.
    Questa  miope  politica  di   disincentivazione   delle   elevate
prestazioni  intellettuali  e  delle  capacita'  professionali  degli
appartenenti  al  ruolo  professionale,  sta'  provocando  un   vuoto
difficilmente  recuperabile  nel  S.S.N., a causa delle limitatissime
consistenze numeriche rimaste in organico nella quasi totalita' delle
aziende sanitarie e ospedaliere, mentre agevola soltanto  gli  enormi
sprechi   di   risorse   economiche  che  si  continuano  ad  offrire
all'esterno delle strutture del S.S.N. ad  oggetto  di  tangentopoli.
Tale degrado culturale, infine, non consente nel S.S.N. di assicurare
livelli   accettabili  alle  prestazioni  professionali,  cosi'  come
garantite negli altri paesi della C.E.E.
  USPPI  - Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego
Federazione Nazionale Tecnici di Stato
TECSTAT Federazione Nazionale Professionisti dello Stato
(Comparto Ministeri)
Segreteria Nazionale
                                         Via Gramsci, 34 - 00197 Roma
                                            Tel. (06) 3512008-3611683
                                                7885435 fax 06/786233
                       DICHIARAZIONE A VERBALE
    L'U.S.P.P.I.:
    prendendo atto della decisione dell'A.R.A.N. di non inserire  nel
presente    CCNL    la   soluzione   delle   problematiche   inerenti
l'equiparazione del personale dipendente del Ministero della Sanita',
inquadrato nei  profili  professionali  di  medico  chirurgo,  medico
veterinario,  chimico, farmacista biologo e psicologo, ai sensi della
D.P.C.M. n. 73 del 13/12/1995, registrato presso la Corte  dei  Conti
il  20/04/1996,  nonostante  la  nota  Ministero del Tesoro, prot. n.
154363 del 24/06/1996, che individua nell'area dirigenziale sanitaria
del S.S.N., il reperimento delle risorse finanziarie  necessarie  per
la  copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione del
suddetto D.P.C.M.
                               RITIENE
    urgente e improcastinabile la necessita' di  definire,  in  tempi
ristretti,  la  soluzione  della posizione contrattuale per le figure
professionali di cui al suddetto D.P.C.M.  in  "Attuazione  art.  18,
comma  8,  D.Lvo  30/12/1992  n.  502  e  successive modificazioni ed
integrazioni."
    Roma, 17/07/1996
    Il Segretario Nazionale: (firma illeggibile)
                       Il Segretario Generale: Dr. Ing. Osvaldo Amato
                RdB RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE
FEDERAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO, SERVIZI,
INDUSTRIA E SETTORE PRIVATO
ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE (CUB.)
           Contratto dell'Area della dirigenza non Medica
                       Dichiarazione a verbale
    Come  gia' affermato nella dichiarazione a verbale n. 15 allegata
al C.C.N.L  1994/97,  per  il  personale  del  comparto,  il  rinnovo
contrattuale  si  e' mosso all'interno di ridotti e rigidi margini di
trattative  precostituiti  che   compromettono   quei   miglioramenti
auspicati nella Sanita' pubblica.
    Questa O.S. ritiene che il C.C.N.L. ibrido tra pubblico e privato
accrescera' ulteriormente lo stato di disorientamento della dirigenza
e  di  conseguenza  la confusione e la qualita' delle prestazioni del
Sistema Sanitario pubblico.
    Con la trattativa conclusa nella notte si e' avuta una  ulteriore
divaricazione tra i trattamenti economici dei quattro ruoli.
    Questo contratto:
    -  limita  le  garanzie  individuali  e  collettive  fino ad oggi
rappresentate  da  affermazioni  di  diritti   che   tutelavano   gli
operatori.
    -   non   recupera,  come  si  auspicava,  l'apprezzamento  della
capacita' e della professionalita' e piu' in generale  gli  strumenti
oggettivi  di  qualificazione  professionale,  ma  puo lasciare ampia
discrezionalita'  nel  privilegiare  quegli  elementi  di   fedelta',
subordinazione  e  gerarchizzazione  del  rapporto,  come  gia  si e'
sperimentato nella fase di passaggio alla  "aziendalizzazione"  delle
USL;
    -  affermando  i principi ispiratori dei decreti legislativi 29 e
502, di fatto non solo limita  l'insieme  dei  diritti  ma  avvia  un
processo pericoloso di divisione degli operatori dirigenti prevedendo
benefici  economici  differenziati per ruolo rispetto alle previsioni
dei nuovi livelli economici, come gia' si puo notare all'art 53 dove,
al comma 11, le somme forfettarie "compensative da corrispondere  per
il biennio 94/95 sono addirittura sperequanti.
    Inammissibile  a nostro giudizio e' la determinazione delle parti
economiche sopra dette, erogate in termini differenziati per ruoli  e
in  modo  particolare  con  la  mortificazione  dei  ruoli  tecnico e
professionale che si vedono incomprensibilmente svantaggiati rispetto
ai restanti ruoli. Si stravolge in tal modo l'indirizzo unitario e si
rischia di creare nuove e  piu'  profonde  diseguaglianze  del  tutto
ingiustificate.
    Con   questo   contratto   sara'   pregiudicato   quel  ruolo  di
coordinamento e responsabilizzazione che  invece  dovevano  essere  i
riferimenti  fondamentali  rispetto  agli orientamenti negativi sopra
espressi  e  quindi  si  rischiera'  di  mortificare  proprio  quelle
professionalita'  che  sono  essenziali  per  un  corretto e positivo
processo di miglioramento dei Servizi Pubblici.
    Questa O.S. firma il presente accordo nazionale al solo scopo  di
avere  la possibilita' della consultazione e contrattazione in ambito
locale.
    Come organizzazione  sindacale  infatti  saremo  impegnati  nella
contrattazione   decentrata  in  uno  sforzo  per  recuperare  quelle
condizioni di perequazione che non si  sono  potute  concretizzare  a
livello  nazionale e vigileremo per prevenire bloccare e denunciare i
tentativi  di   adeguare   l'organizzazione   e   l'assegnazione   di
responsabilita'  di  strutture agli appetiti di personaggi miracolati
nel passato per capacita' non  dimostrate  e  senza  i  requisiti  di
legge.
    Resta  infatti  il  pericolo  di continuita' del perverso sistema
dicotomico  della   assegnazione   della   direzione   di   strutture
strategiche  ed  economicamente appetibili a personaggi "fedeli" e di
responsabilita' "virtuali" a persone non allineate o scomode.
    Alle  considerazioni  negative fin qui espresse si aggiunge anche
una critica di  fondo  sulla  mancanza  di  trasparenza  relativa  ai
criteri  che  hanno portato alla previsione dei benefici economici ed
in particolare di quelli differenziati per ruolo.
                       DICHIARAZIONE A VERBALE
    Si precisa che l'attuale denominazione  della  CISNAL  e'  U.G.L.
(Unione Generale del Lavoro) cosi' come legittimamente deliberato dal
Congresso   confederale  straordinario  del  28-1  nella  seduta  del
28-11-1996.
                            ------------
                  MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 31 marzo 1994.
    Codice  di   comportamento   dei   dipendenti   delle   pubbliche
amministrazioni.
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
    Visto  l'art.  2  della legge 23 ottobre 1992, n. 421, contenente
"Delega al Governo per la  razionalizzazione  e  la  revisione  delle
discipline... in materia di pubblico impiego.... ";
    Visto  l'art.  58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, aggiunto dall'art. 26 del decreto legislativo 23  dicembre  1993,
n. 546;
    Visto  che,  ai  sensi  del  predetto  art.  58-bis  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica,   deve sentire le
confederazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale prima di definire il codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni;
    Sentite  le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
    Ritenuta la necessita' di procedere alla definizione del predetto
codice di comportamento;
                               Decreta
                               Art. 1.
                 Disposizioni di carattere generale
    1. I principi e i contenuti  del  presente  codice  costituiscono
specificazioni  esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta',
imparzialita'  che  qualificano   il   corretto   adempimento   della
prestazione  lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare, quello della polizia  di  Stato  ed  il  Corpo  di  polizia
penitenziaria,    nonche'   i   componenti   delle   magistrature   e
dell'Avvocatura dello Stato - si  impegnano  ad  osservarlo  all'atto
dell'assunzione in servizio.
    2.  Restano  ferme le disposizioni riguardanti la responsabilita'
penale, civile ed amministrativa dei pubblici dipendenti.
    3.  Il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   impartisce
all'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni, direttive volte ad  assicurare  il  recepimento  del
presente  codice  nei contratti collettivi di lavoro e a coordinare i
principi con la materia della responsabilita' disciplinare.
    4. Gli unici delle singole amministrazioni, che hanno  competenza
in  materia  di  affari generali e personale, vigilano sulla corretta
applicazione del codice e prestano consulenza ai dipendenti sui  casi
concreti.
    5.  Il  dirigente  dell'ufficio  e'  responsabile dell'osservanza
delle norme del codice.
                               Art. 2.
                              Principi
    1. Il comportamento  del  dipendente  e'  tale  da  stabilire  un
rapporto   di   fiducia   e   collaborazione   tra   i   cittadini  e
l'amministrazione.
    2. Il pubblico dipendente conforma  la  sua  condotta  al  dovere
costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed
onore  e  di  rispettare i principi di buon andamento e imparzialita'
dell'amministrazione
    3. Nell'espletamento dei propri compiti, il  dipendente  antepone
il  rispetto  della  legge  e  l'interesse  pubblico  a gli interessi
privati propri ed altrui; ispira le proprie decisioni,  ed  i  propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato.
    4.  Nel  rispetto  dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la
giusta quantita' di tempo e di energie allo  svolgimento  dei  propri
compiti,  si  impegna a svolgere nel modo piu' semplice ed efficiente
nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilita' connesse  ai
propri compiti.
    5.  Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone
per  ragioni  di  ufficio.  Egli  non  utilizza  a  fini  privati  le
informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
    6.  Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, ai fine
di evitare di prendere decisioni o svolgere attivita'  inerenti  alle
sue  mansioni  in  situazioni,  anche  solo apparenti, di confitto di
interessi.
    7. Nei rapporti con  il  cittadino,  il  dipendente  dimostra  la
massima  disponibilita'  e  non  ne ostacola l'esercizio dei diritti,
Favorisce l'accesso  dei  cittadini  alle  informazioni  a  cui  essi
abbiano  titolo,  e, nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce
tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le  decisioni
dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
    8.  Nella  vita  sociale,  il  dipendente  si  impegna  a evitare
situazioni e comportamenti  che  possano  nuocere  agli  interessi  o
all'immagine della pubblica amministrazione.
                               Art. 3.
                       Regali e altre utilita'
    1.  Il  dipendente  non  chiede, per se' o per altri ne' accetta,
neanche in occasione di festivita', regali o  altre  utilita',  salvo
che  si  tratti  di  regali  d'uso  di modico valore, da soggetti che
abbiano tratto o possano trarre benefici  da  decisioni  o  attivita'
inerenti all'ufficio.
    2.  Il  dipendente  non  offre  regali  o  altre  utilita'  a  un
sovraordinato o a suoi parenti o conviventi; non chiede, ne' accetta,
per se' o per altri, regali o altre utilita' da un subordinato  o  da
suoi parenti salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore.
                               Art. 4.
        Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
    1.   Nel   rispetto  della  disciplina  vigente  del  diritto  di
associazione,   l'adesione   del   dipendente   ad   associazioni   e
organizzazioni,  i cui interessi siano anche indirettamente coinvolti
dallo svolgimento delle  funzioni  dell'amministrazione  deve  essere
comunicata   al   dirigente  dell'ufficio  e  all'organo  di  vertice
dell'amministrazione.
    2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione ancorche'
le associazioni e le organizzazioni non abbiano carattere  riservato,
ne'  si  propongano  l'ottenimento  per i propri soci di posizioni di
rilievo nelle pubbliche amministrazioni.
    3. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  ai  partiti
politici e ai sindacati.
    4.  Il  dipendente  non  costringe altri dipendenti ad aderire ad
associazioni di  cui  egli  faccia  parte,  ne'  li  induce  a  farlo
promettendo vantaggi di carriera.
                               Art. 5.
                      Obblighi di dichiarazione
    1.  Il  dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio
degli interessi, finanziari o  non  finanziari  che  egli  o  i  suoi
parenti  o  conviventi  abbiano  nelle  attivita'  o  nelle decisioni
inerenti all'ufficio.
    2. Il dipendente informa per iscritto il  dirigente  dell'ufficio
degli  interessi  finanziari  che soggetti, con i quali abbia o abbia
avuto  rapporti  di  collaborazione  in  qualunque  modo  retribuita,
abbiano in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio.
    3.  Il  dirigente  comunica all'amministrazione le partecipazioni
azionarie e gli altri  interessi  finanziari  che  possano  porlo  in
conflitto  di  interessi con la funzione pubblica che svolge, nonche'
le  successive  modifiche.  Su  motivata  richiesta   del   dirigente
competente  in  materia di affari generali e personale, egli fornisce
ulteriori  informazioni  sulla  propria  situazione  patrimoniale   e
tributaria.
    4.  Il  dirigente, prima di assumere le sue funzioni, dichiara se
abbia  parenti  o  conviventi  che  esercitano  attivita'   politiche
professionali  o  economiche che li pongano in contatti frequenti con
l'ufficio che egli  dovra'  dirigere  o  che  siano  coinvolte  nelle
decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio.
                               Art.6.
                       Obblighi di astensione
    1.   Il   dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione
decisioni o ad attivita'  che  possano  coinvolgere,  direttamente  o
indirettamente,  interessi  finanziari  o  non finanziari propri o di
parenti o conviventi. L'obbligo vale anche nel caso in cui,  pur  non
essendovi  un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del
dipendente  all'adozione  della  decisione  o   all'attivita'   possa
ingenerare     sfiducia     nell'indipendenza     e     imparzialita'
dell'amministrazione.
    2. Il dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di
decisioni  o  ad  attivita'  che  possano coinvolgere, direttamente o
indirettamente, interessi finanziari di soggetti con  i  quali  abbia
rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita. Nei due anni
successivi  alla  cessazione di un precedente rapporto di lavoro o di
collaborazione, il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione
di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere,  direttamente  o
indirettamente  interessi finanziari dei soggetti sopra indicati. Per
il dipendente che abbia avuto cariche direttive  in  imprese  o  enti
pubblici  o  privati,  l'obbligo di astensione ha la durata di cinque
anni.  L'obbligo  vale  anche  nel  caso in cui, pur non essendovi un
effettivo conflitto di interessi, la  partecipazione  del  dipendente
all'adozione   della   decisione  o  all'attivita'  possa  ingenerare
sfiducia nella indipendenza e imparzialita' dell'amministrazione.
    3. Il dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di
decisioni  e  ad  attivita'  che  possano coinvolgere, direttamente o
indirettamente, interessi finanziari di individui  od  organizzazioni
che, negli ultimi cinque anni, abbiano contribuito con denaro o altre
utilita' alle sue spese elettorali.
    4.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare all'adozione di
decisioni e ad attivita'  che  possano  coinvolgere,  direttamente  o
indirettamente,  interessi finanziari, di individui od organizzazioni
presso cui egli aspira ad ottenere un impiego o con cui  egli  aspira
ad avere incarichi di collaborazione.
    5.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare all'adozione di
decisioni o ad attivita'  che  possano  coinvolgere,  direttamente  o
indirettamente, interessi finanziari o non finanziari:
    a) di individui di cui egli sia commensale abituale;
    b)  di  individui  od  organizzazioni  con  cui  egli stesso o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito
o debito;
    c) di  individui  od  organizzazioni  di  cui  egli  sia  tutore,
curatore, procuratore o agente;
    d)  di  enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati,
societa' o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente.
    6. Il dipendente si astiene in ogni altro caso  in  cui  esistano
gravi  ragioni  di  convenienza.  Sull'astensione decide il dirigente
dell'ufficio quando l'astensione  riguarda  quest'ultimo,  decide  il
dirigente competente in materia di affari generali e personale.
    7.  Nel  caso  in  cui,  presso l'ufficio in cui presta servizio,
siano avviati procedimenti che coinvolgano gli interessi di individui
o organizzazioni rispetto ai  quali  sia  prevista  l'astensione,  il
dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
                               Art. 7.
                        Attivita' collaterali
    1. Il dipendente non svolge alcuna attivita' che contrasti con il
corretto adempimento dei compiti d'ufficio.
    2.   Il   dipendente   non   sollecita  ai  propri  superiori  il
conferimento di incarichi remunerati.
    3. Il dirigente  non  accetta  incarichi  di  collaborazione  con
individui  od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente, un interesse economico in decisioni o attivita'  inerenti
all'ufficio.
    4.    Il    dipendente    non   accetta   da   soggetti   diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre  utilita'  per  prestazioni
alle quali e' tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
    5.   Il   dipendente   non   frequenta   abitualmente  persone  o
rappresentanti di imprese  o  altre  organizzazioni  che  abbiano  in
corso,  presso  l'ufficio  dove  egli  presta  servizio, procedimenti
contenziosi o  volti  ad  ottenere  la  concessione  di  sovvenzioni,
contributi,  sussidi o ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi
economici  di  qualunque  genere,  ovvero  autorizzazioni,   licenze,
abilitazioni,  nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque
denominati. La disposizione non vale se i soggetti in questione siano
parenti o conviventi del dipendente.
                               Art. 8.
                            Imparzialita'
    1.  Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa,
assicura la parita' di trattamento tra i  cittadini  che  vengono  in
contatto  con  l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta ne' accorda  ad  alcuno  prestazioni  che  siano  normalmente
accordate o rifiutate ad altri.
    2.  Il  dipendente  respinge  le pressioni illegittime, ancorche'
provenienti dai suoi superiori, indicando le  corrette  modalita'  di
partecipazione all'attivita' amministrativa.
    3. Il dipendente che possa influire sullo svolgimento di una gara
di  appalto o di un procedimento contenzioso o di un esame o concorso
pubblico,  non  accetta  ne'  tiene  conto   di   raccomandazioni   o
segnalazioni,  comunque  denominate, in qualunque forma, a favore o a
danno di partecipanti o interessati. Il  dipendente  che  riceva  una
simile  segnalazione  per  iscritto consegna il relativo documento al
dirigente dell'ufficio e all'ufficio procedente.  Il  dipendente  che
riceva   una  simile  segnalazione  oralmente  la  respinge,  facendo
presente all'interlocutore che quanto richiesto non  e'  conforme  al
corretto  comportamento  di  un pubblico dipendente, e ne informa per
iscritto l'ufficio procedente.
    4. Il dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di
decisioni   o  ad  attivita'  relative  allo  stato  giuridico  o  al
trattamento  economico  di  suoi  parenti  o  conviventi  che   siano
dipendenti della stessa amministrazione.
    5.   Il   dipendente   che   aspiri  ad  una  promozione,  ad  un
trasferimento o  ad  un  altro  provvedimento,  non  si  adopera  per
influenzare   coloro  che  devono  o  possono  adottare  la  relativa
decisione o influire sulla sua adozione, ne'  chiede  o  accetta  che
altri lo facciano.
    6.   Il   dipendente  che  debba  o  possa  adottare  o  influire
sull'adozione di decisioni in ordine a  promozioni,  trasferimenti  o
altri  provvedimenti  relativi  ad altri dipendenti, non accetta, ne'
tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni comunque denominate, in
qualunque forma, a loro favore o  a  loro  danno.  Il  dirigente  che
riceva  una  simile  segnalazione  per  iscritto consegna il relativo
documento al dirigente dell'ufficio.   Il dipendente che  riceva  una
simile   segnalazione   oralmente   la   respinge,  facendo  presente
all'interlocutore che quanto richiesto non e'  conforme  al  corretto
comportamento  di  un  dipendente pubblico, e ne informa per iscritto
l'ufficio procedente.
                               Art. 9.
                  Comportamento nella vita sociale
    1.  Il  dipendente  non  sfrutta   la   posizione   che   ricopre
nell'amministrazione  per ottenere utilita' che non gli spettino. Nei
rapporti   privati,   in   particolare   con    pubblici    ufficiali
nell'esercizio  delle  loro  funzioni, non menziona ne' fa altrimenti
intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio'  possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
                              Art. 10.
                      Comportamento in servizio
    1.  Il  dirigente,  salvo  giustificato  motivo,  non ritarda ne'
delega ad altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di
decisioni di propria spettanza.
    2. Durante l'orario di lavoro, il dipendente non puo'  assentarsi
dal   luogo   di   lavoro   senza   l'autorizzazione   del  dirigente
dell'ufficio.
    3. Durante l'orario di lavoro, non sono consentiti  rinfreschi  o
cerimonie che non siano autorizzate dal dirigente dell'ufficio.
    4.  Il  dipendente  non utilizza a fini privati carta intestata o
altro materiale di cancelleria,  ne'  elaboratori,  fotocopiatrici  o
altre attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
    5.  Salvo  casi  eccezionali,  dei  quali  informa  il  dirigente
dell'ufficio,  il  dipendente  non  utilizza  le  linee   telefoniche
dell'ufficio  per  effettuare  telefonate personali. Durante l'orario
d'ufficio, il dipendente limita la ricezione di telefonate  personali
sulle linee telefoniche dell'ufficio al minimo indispensabile.
    6.   Il   dipendente   che   dispone   di   mezzi   di  trasporto
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi  compiti
d'ufficio   e   non   vi   trasporta  abitualmente  persone  estranee
all'amministrazione.
    7. Il dipendente non accetta per uso  personale,  ne'  detiene  o
gode   a  titolo  personale,  utilita'  che  siano  offerte  a  causa
dell'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
                              Art. 11.
                      Rapporti con il pubblico
    1. Il dipendente in  diretto  rapporto  con  il  pubblico  presta
adeguata   attenzione  alle  richieste  di  ciascuno  e  fornisce  le
spiegazioni che  gli  siano  richieste  in  ordine  al  comportamento
proprio  e di altri dipendenti dell'ufficio.  Nella trattazione delle
pratiche egli rispetta l'ordine cronologico  delle  richieste  e  non
rifiuta  prestazioni  a  cui  sia  tenuto, motivando genericamente il
rifiuto con la quantita' di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo
a disposizione.
    2.  Salvo  il  diritto  di  esprimere  valutazioni  e  diffondere
informazioni  a  tutela  dei  diritti  sindacali  e dei cittadini, il
dipendente  si  astiene  da  dichiarazioni  pubbliche  che  vadano  a
detrimento  dell'immagine  dell'amministrazione  Il  dipendente tiene
sempre informato il dirigente dell'ufficio dei  propri  rapporti  con
gli  organi  di  stampa.  Nel  caso in cui organi di stampa riportino
notizie  inesatte  sull'amministrazione  o  sulla  sua  attivita',  o
valutazione   che   vadano   a  detrimento  della  sua  immagine,  la
circostanza  va  fatta  presente  al  dirigente   dell'ufficio,   che
valutera'  l'opportunita'  di  fare  precisazione  con  un comunicato
ufficiale.
    3. Il dipendente non prende impegni ne' fa promesse in  ordine  a
decisioni  o  azioni  proprie  o altrui inerenti all'ufficio, se cio'
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialita'.
    4. Nella  redazione  dei  testi  scritti  e  in  tutte  le  altre
comunicazioni  con  i  cittadini,  il dipendente adotta un linguaggio
chiaro e comprensibile.
                              Art. 12.
                              Contratti
    1.    Nella    stipulazione    di     contratti     per     conto
dell'amministrazione,  il  dipendente  non  ricorre a mediazione o ad
altra opera di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilita' a
titolo di intermediazione, ne' per facilitare o  aver  facilitato  la
conclusione o l'esecuzione del contratto.
    2.  Il  dipendente  non  conclude, per conto dell'amministrazione
contratti  di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento   o
assicurazione  con  imprese  con le quali abbia stipulato contratti a
titolo  privato   nel   biennio   precedente.   Nel   caso   in   cui
l'amministrazione  concluda comitati di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le  quali  egli  abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente si astiene
dal  partecipare  all'adozione  delle  decisioni  ed  alle  attivita'
relative all'esecuzione del contratto. Se il suo ufficio e' coinvolto
in  queste  attivita',  dell'astensione  informa  per   iscritto   il
dirigente dell'ufficio.
    3.  Il  dipendente  che  stipula  contratti  a titolo privato con
imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti  di
appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  ed assicurazione, per
conto dell'amministrazione, ne  informa  per  iscritto  il  dirigente
dell'ufficio.
    4.  Se  nelle  situazioni  di  cui  ai  commi  2  e 3 si trova il
dirigente, questi informa per iscritto  il  dirigente  competente  in
materia di affari generali e personale.
                              Art. 13.
          Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
    1.  Il  dirigente fornisce all'ufficio interno di controllo tutte
le informazioni necessarie ad una  piena  valutazione  dei  risultati
conseguite  dall'ufficio  al  quale  e'  preposto,  in relazione agli
standard  di  qualita'   e   di   quantita'   dei   servizi   fissati
dall'amministrazione   apposite   carte   dei   diritti  dell'utente.
L'informazione e resa con  particolare  riguardo  alle  finalita'  di
parita'  di  trattamento  tra  le  diverse categorie di utenti, piena
informazione sulle modalita' dei servizi e sui livelli  di  qualita',
agevole   accesso  agli  uffici,  specie  per  gli  utenti  disabili,
semplificazione e celerita' delle procedure, osservanza  dei  termini
prescritti  per la conclusione delle procedure, sollecita risposta ai
reclami, istanza e segnalazioni.
                              Art. 14.
                      Aggiornamento del codice
    1. Ogni quattro anni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica provvede, anche sulla scorta dei
suggerimenti  che  provengano  dalle  singole  amministrazioni, dalle
organizzazioni  sindacali  nonche'  da  associazioni  di   utenti   o
consumatori, a modificare e a integrare le disposizioni contenute nel
presente decreto. Di tali modifiche e integrazioni si tiene conto, ai
sensi  degli  articoli 50 e 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  nelle  direttive  per  la
stipulazione dei contratti collettivi di lavoro.
    Il  presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
    Roma, 31 marzo 1994
                                                 Il Ministro: CASSESE
Registrato alla Corte dei Conti il 2 aprile 1994
Registro n. 1, Presidenza, foglio n. 150