ALLEGATO N. 5 Per fornire alle aziende ed enti unita' di indirizzo per attuare le modalita' organizzative dell'attivita' libero professionale e per la fissazione delle tariffe, fatte salve le disposizioni vigenti in materia nonche' le circolari del Ministero della Sanita', le parti concordano i seguenti punti: 1. La realizzazione dell'art. 66 rende opportuno che le aziende e gli enti,, sentite le organizzazioni sindacali di cui agli art. 10 e 11, adottino - entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto una idonea disciplina regolamentare della materia, nella quale fissare anche i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare alle prestazioni, assicurando, altresi', il rispetto dei seguenti principi: a) l'attivita' libero professionale in regime ambulatoriale deve essere organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attivita istituzionale, compresa la pronta disponibilita'; b) qualora, per ragioni tecnico - organizzative non sia possibile l'articolazione dell'attivita' libero professionale in orari differenziati, dovra' essere stabilito un tempo standard, corrispondente al tempo mediamente necessario all'esecuzione delle medesime prestazioni in regime istituzionale, da recuperare in relazione al numero di prestazioni effettuate; c) non e' consentita attivita' libero professionale per eventuali tipologie di attivita' da individuare in sede aziendale. 2. La disciplina aziendale dovra' prevedere le modalita' autorizzative dell'esercizio dell'attivita' libero professionale nelle quali dovranno essere indicati: - gli spazi orari disponibili; - i locali e le attrezzature necessari; - le modalita' organizzative, anche in relazione al personale di supporto; - le tariffe da applicare secondo le diverse tipologie di attivita' libero professionale. 3. La disciplina aziendale potra', altresi', individuare forme sperimentali di attivita' libero professionali individuali da svolgersi anche in forma associata come "Associazione di professionisti". 4. Nella fissazione' delle tariffe le aziende o enti terranno comunque conto dei seguenti criteri generali: a) relativamente alle attivita' ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa e' riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni; b) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di ricovero, ai sensi dell'art. 4, comma l0 del D.Lgs. 502/1992, la tariffa e' forfetaria; c) le tariffe di cui alle lettere precedenti devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'azienda o ente e devono evidenziare, pertanto, le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'equipe, del personale di supporto, i costi - pro quota - per i materiali, per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, nonche' la percentuale destinata all'azienda o ente, finalizzata all'ulteriore sviluppo delle attivita istituzionali. Tale quota puo' essere comprensiva di una percentuale da concordare in azienda con dirigenti interessati per essere destinata alle attivita' di aggiornamento professionale; d) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle disposizioni vigenti a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni; e) le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell'art. 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; f) nell'attivita' libero professionale di equipe di cui all'art. 66, comma 3, lett. b), la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene - da parte dell'azienda o ente - su indicazione dell'equipe stessa; 5. Le tariffe delle prestazioni libero professionali di cui all'art. 66, comma 3 lettere a) e b) sono definite dall'azienda nel rispetto dei vincoli ordinistici, in contraddittorio con i dirigenti interessati. Per l'attivita' di cui alla lettera c) della disposizione citata, la tariffa e' definita dall'azienda, previa contrattazione decentrata per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti, visto anche il D.L. 163/1995, convertito con modifiche con legge dell'11 luglio 1995, n. 273, esprimono il comune avviso che le Aziende ed enti, nell'istituire - mediante i regolamenti richiamati dalla citata legge - i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione deputati la valutazione dei dirigenti ai sensi dell'art. 57 del presente contratto, dovranno tenere conto della particolare funzione che detti organismi saranno chiamati a svolgere in relazione alle specifiche professionalita' operanti in azienda, prevedendone una adeguata composizione o, se del caso, una integrazione con figure adeguate per professionalita' e qualifica. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti si danno atto che i protocolli di cui all'art. 9, comma 4, non dovranno assumere carattere di accordi integrativi regionali. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Le parti, in relazione agli artt. 9 e 31 del presente CCNL, concordano sulla necessita' che, a livello regionale, venga esperito ogni utile tentativo teso alla ricollocazione dei dirigenti eventualmente dichiarati in esubero. A tale scopo le parti, anche quale suggerimento alla Conferenza di cui all'art. 9, comma 3, individuano - quale strumento che puo' facilitare la citata ricollocazione - il conferimento di incarichi dirigenziali anche nell'ambito di strutture o unita' operative o servizi delle aziende ed enti nei quali il possesso o la mancanza di una specifica disciplina non determini un ostacolo ad un proficuo e funzionale inserimento. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 Le parti concordano sulla necessita' ed urgenza dell'approvazione di provvedimenti che affrontino il problema dell'utilizzazione di istituti di flessibilita' del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici e, in particolare, di quelli del S.S.N., in cui vengono impiegate professionalita' per le quali l'utilizzazione part-time risulta particolarmente adeguata per le caratteristiche delle prestazioni lavorative, di contenuto prevalentemente professionale. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 Le parti si impegnano ad iniziare, a partire dal mese di gennaio 1997, i lavori preparatori per giungere alla regolamentazione della costituzione di fondi di previdenza complementari e della riforma dell'indennita' premio di servizio. Le parti considerano la modifica del d.lgs. n. 124 del 1993 e successive modificazioni condizione preliminare per rendere attuabile un sistema di previdenza complementare adeguata alle esigenze dei Dirigenti delle Aziende ed Enti del S.S.N. In tale orientamento dovranno essere costruite le modalita' di costituzione e di funzionamento del fondo e le clausole che ne permettano la verifica. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6 Le parti riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei Dirigenti e della sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai Dirigenti lo svolgimento delle proprie attivita' nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrita' fisica. A tal fine le parti, per dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrita' fisica dei dipendenti, in ottemperanza al disposto dell'art. 9 della L. n. 300 del 1970, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare dal d.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, si impegnano a definire gli aspetti contrattuali relativi alla figura del rappresentante per la sicurezza, sulla base dell'accordo intercompartimentale definito. Le parti si impegnano altresi' a disciplinare la materia delle attivita' usuranti non appena sara' definito il quadro normativo di riferimento. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7 Le parti, in riferimento a quanto previsto nell'allegato n.6 dell'accordo dell'Area Medica, circa la previsione della maggiorazione del 40% del valore massimo della retribuzione di posizione nel caso di conferimento dell'incarico di responsabile di Dipartimento, quale premio per l'esclusivita' di rapporto, convengono sulla necessita' che le Aziende, nella predisposizione del Regolamento indicato nel citato allegato n. 6 ed in quello n. 5 del presente contratto, valutino, ai fini dell'attribuzione della relativa maggiorazione della retribuzione di posizione, il conseguimento del giusto equilibrio nei confronti dei Dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo il cui rapporto e' caratterizzato dalla esclusivita'. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8 Le parti con riferimento all'applicazione dell'art. 17 comma 4 del presente contratto, relativo alla individuazione di due ore dell'orario lavorativo dei dirigenti da destinare ad attivita' di aggiornamento professionale, auspicano che nella prossima tornata contrattuale anche a detti dirigenti vengano riconosciute, per evidenti motivi di parita' di trattamento, le stesse ore e pari opportunita' di aggiornamenti settimanali godute dalla dirigenza medica. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9 Le parti convengono che gli effetti che derivano dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nei confronti dei Dirigenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del presente CCNL si producono automaticamente anche nei confronti dei Dirigenti gia' in servizio a tale data. Non occorre pertanto che questi ultimi sottoscrivano un contratto individuale, fatta salva l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, con la stessa o altra azienda, a seguito di vincita di concorso pubblico ovvero in esito a processi di mobilita'. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10 Le parti sottolineano la necessita' che le Aziende, nel formulare i criteri per l'affidamento degli incarichi, pongano attenzione al rispetto dei principi della Legge 903/1977 e della Legge 125/1991. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11 Le parti prendono atto dell'eliminazione dal testo delle disposizioni riguardanti l'attivita' di consulenza (art. 67 lett. B) verso i soggetti privati, per effetto delle osservazioni formulate dal Governo in data 12.9.1996 in sede di autorizzazione alla sottoscrizione del presente contratto. Le parti convengono sulla necessita' di reincontrarsi entro il 31.3.1997, data entro la quale il quadro legislativo derivante dall'emananda legge di accompagno della finanziaria 1997 in tema di attivita' libero professionale sara' completato, al fine di rivalutare alla luce di tali disposizioni le norme censurate. DICHIARAZIONE A VERBALE Le sottoscritte Confederazioni ed Organizzazioni sindacali concordano sulla necessita' di determinare, nel nuovo ordinamento professionale ex art. 35 del CCNL dei comparto sanita', una nuova collocazione nell'area della pre-dirigenza dei laureati amministrativi, anche assumendo iniziative per la revisione dei requisiti di accesso alla dirigenza di cui all'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 29/1993., S.I.C.U.S. Sindacato Italiano Chimici dirigenti Sanita' e Ambiente DICHIARAZIONE A VERBALE La scrivente O.S. esprime formale dissenso sul mancato rispetto delle linee guida per la stipula dei comitati della Dirigenza che avrebbero dovuto portare ad una sostanziale armonizzazione della normativa, della struttura della retribuzione e del trattamento economico specie per i Dirigenti che operano negli stessi servizi e svolgono analoghe funzioni. In particolare si dissente per la mancata individuazione di una specifica indennita' per i Dirigenti del ruolo sanitario cui competono, analogamente al personale medico, oltre alle attivita' organizzativo-gestionali proprie della funzione dirigenziale, specifiche e peculiari attivita' professionali sanitarie e di prevenzione di primaria importanza. USPPI - Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego DICHIARAZIONE A VERBALE L'O.S. USPPI intende sottolineare che il presente CCNL viene sottoscritto con la seguente dichiarazione a verbale, in attesa di pervenire ad una definitiva soluzione degli istituti normativi ed economici relativi agli appartenenti al ruolo professionale del S.S.N. e conferma le dichiarazioni ripetutamente rese in sede di trattative anche in rapporto al vincolo prioritario con gli Ordini professionali di appartenenza, che lega gli ingegneri, gli architetti, i geologi e i legali del ruolo professionale iscritti agli albi, nell'esercizio delle loro attivita' professionali. 1. Si richiamano le rilevanti discriminazioni a danno delle categorie professionali appartenenti al ruolo professionale contenute all'interno del contratto, in particolare in materia economica, nonche' la sperequazione del compenso degli appartenenti al ruolo professionale attribuito per il biennio 1994-1995 per la mancata entrata in vigore del contratto, rispetto al compenso piu' elevato assegnato ai ruoli amministrativo e sanitario, cosi' come le posizioni dirigenziali di strutture complesse dalle quali sono esclusi gli appartenenti al ruolo professionale. 2. Non e' stato tenuto conto dei rischi di natura professionale per i quali l'onere della copertura assicurativa deve essere posto a carico della amministrazione di appartenenza, cosi' come l'onere della iscrizione agli albi professionali, la cui iscrizione e' obbligatoria per lo svolgimento delle mansioni professionali d'istituto, nel rispetto della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Non e' stata prevista la disponibilita' di consentire non meno di quattro ore di servizio per l'aggiornamento professionale, in analogia a quanto e' stato previsto per le categorie dell'area medica. 4. Non sono state regolamentate specifiche discipline riservate allo "status" professionale degli appartenenti al ruolo professionale iscritti agli albi degli Ordini professionali, anche in materia di recesso, in quanto, provvedimenti disciplinari degli enti professionali, quale magistratura speciale, trovano una incidenza diretta e immediata sullo "status" impiegatizio, trattandosi di obblighi di comportamento che ineriscono lo stesso soggetto. 5. Il ruolo professionale e' stato posto sullo stesso piano del ruolo tecnico in difformita' del DPR 761/79, in particolare in materia di trattamenti economici, pur distinguendosi detto ruolo nettamente da quello tecnico, tenuto conto che gli appartenenti al ruolo professionale iscritti agli albi, si inseriscono oltre che nella sfera organizzativa propria della amministrazione, anche nell'ambito di un'altra struttura giuridica divenendo un elemento sia del rapporto di impiego sia dei vari rapporti professionali costituiti con altri soggetti, che li distingue nettamente dalle prestazioni di lavoro degli appartenenti ai ruoli tecnico e amministrativo, comportando dirette responsabilita' a norma di legge di natura professionale, penale, amministrativa e ordinistica. 6. Le prestazioni professionali non hanno peso ponderale poiche' non sono graduabili parametricamente, essendo connesse esclusivamente alle responsabilita' professionali, responsabilita' che sono deontologicamente identiche, per cui la retribuzione degli incarichi non comportanti direzione di struttura deve essere commisurata in misura identica al limite massimo per qualsiasi prestazione professionale prestata. Con queste premesse, si ritiene che, in particolare nei settori della gestione ospedaliera, della prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonche' nel campo dell'uso razionale dell'energia, gli obiettivi delle riforme avviate con la legge n. 421/92 con i decreti legislativi n. 502/92 e n. 29/93 saranno difficilmente raggiungibili. Questa miope politica di disincentivazione delle elevate prestazioni intellettuali e delle capacita' professionali degli appartenenti al ruolo professionale, sta' provocando un vuoto difficilmente recuperabile nel S.S.N., a causa delle limitatissime consistenze numeriche rimaste in organico nella quasi totalita' delle aziende sanitarie e ospedaliere, mentre agevola soltanto gli enormi sprechi di risorse economiche che si continuano ad offrire all'esterno delle strutture del S.S.N. ad oggetto di tangentopoli. Tale degrado culturale, infine, non consente nel S.S.N. di assicurare livelli accettabili alle prestazioni professionali, cosi' come garantite negli altri paesi della C.E.E. USPPI - Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego Federazione Nazionale Tecnici di Stato TECSTAT Federazione Nazionale Professionisti dello Stato (Comparto Ministeri) Segreteria Nazionale Via Gramsci, 34 - 00197 Roma Tel. (06) 3512008-3611683 7885435 fax 06/786233 DICHIARAZIONE A VERBALE L'U.S.P.P.I.: prendendo atto della decisione dell'A.R.A.N. di non inserire nel presente CCNL la soluzione delle problematiche inerenti l'equiparazione del personale dipendente del Ministero della Sanita', inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista biologo e psicologo, ai sensi della D.P.C.M. n. 73 del 13/12/1995, registrato presso la Corte dei Conti il 20/04/1996, nonostante la nota Ministero del Tesoro, prot. n. 154363 del 24/06/1996, che individua nell'area dirigenziale sanitaria del S.S.N., il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del suddetto D.P.C.M. RITIENE urgente e improcastinabile la necessita' di definire, in tempi ristretti, la soluzione della posizione contrattuale per le figure professionali di cui al suddetto D.P.C.M. in "Attuazione art. 18, comma 8, D.Lvo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni." Roma, 17/07/1996 Il Segretario Nazionale: (firma illeggibile) Il Segretario Generale: Dr. Ing. Osvaldo Amato RdB RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE FEDERAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO, SERVIZI, INDUSTRIA E SETTORE PRIVATO ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE (CUB.) Contratto dell'Area della dirigenza non Medica Dichiarazione a verbale Come gia' affermato nella dichiarazione a verbale n. 15 allegata al C.C.N.L 1994/97, per il personale del comparto, il rinnovo contrattuale si e' mosso all'interno di ridotti e rigidi margini di trattative precostituiti che compromettono quei miglioramenti auspicati nella Sanita' pubblica. Questa O.S. ritiene che il C.C.N.L. ibrido tra pubblico e privato accrescera' ulteriormente lo stato di disorientamento della dirigenza e di conseguenza la confusione e la qualita' delle prestazioni del Sistema Sanitario pubblico. Con la trattativa conclusa nella notte si e' avuta una ulteriore divaricazione tra i trattamenti economici dei quattro ruoli. Questo contratto: - limita le garanzie individuali e collettive fino ad oggi rappresentate da affermazioni di diritti che tutelavano gli operatori. - non recupera, come si auspicava, l'apprezzamento della capacita' e della professionalita' e piu' in generale gli strumenti oggettivi di qualificazione professionale, ma puo lasciare ampia discrezionalita' nel privilegiare quegli elementi di fedelta', subordinazione e gerarchizzazione del rapporto, come gia si e' sperimentato nella fase di passaggio alla "aziendalizzazione" delle USL; - affermando i principi ispiratori dei decreti legislativi 29 e 502, di fatto non solo limita l'insieme dei diritti ma avvia un processo pericoloso di divisione degli operatori dirigenti prevedendo benefici economici differenziati per ruolo rispetto alle previsioni dei nuovi livelli economici, come gia' si puo notare all'art 53 dove, al comma 11, le somme forfettarie "compensative da corrispondere per il biennio 94/95 sono addirittura sperequanti. Inammissibile a nostro giudizio e' la determinazione delle parti economiche sopra dette, erogate in termini differenziati per ruoli e in modo particolare con la mortificazione dei ruoli tecnico e professionale che si vedono incomprensibilmente svantaggiati rispetto ai restanti ruoli. Si stravolge in tal modo l'indirizzo unitario e si rischia di creare nuove e piu' profonde diseguaglianze del tutto ingiustificate. Con questo contratto sara' pregiudicato quel ruolo di coordinamento e responsabilizzazione che invece dovevano essere i riferimenti fondamentali rispetto agli orientamenti negativi sopra espressi e quindi si rischiera' di mortificare proprio quelle professionalita' che sono essenziali per un corretto e positivo processo di miglioramento dei Servizi Pubblici. Questa O.S. firma il presente accordo nazionale al solo scopo di avere la possibilita' della consultazione e contrattazione in ambito locale. Come organizzazione sindacale infatti saremo impegnati nella contrattazione decentrata in uno sforzo per recuperare quelle condizioni di perequazione che non si sono potute concretizzare a livello nazionale e vigileremo per prevenire bloccare e denunciare i tentativi di adeguare l'organizzazione e l'assegnazione di responsabilita' di strutture agli appetiti di personaggi miracolati nel passato per capacita' non dimostrate e senza i requisiti di legge. Resta infatti il pericolo di continuita' del perverso sistema dicotomico della assegnazione della direzione di strutture strategiche ed economicamente appetibili a personaggi "fedeli" e di responsabilita' "virtuali" a persone non allineate o scomode. Alle considerazioni negative fin qui espresse si aggiunge anche una critica di fondo sulla mancanza di trasparenza relativa ai criteri che hanno portato alla previsione dei benefici economici ed in particolare di quelli differenziati per ruolo. DICHIARAZIONE A VERBALE Si precisa che l'attuale denominazione della CISNAL e' U.G.L. (Unione Generale del Lavoro) cosi' come legittimamente deliberato dal Congresso confederale straordinario del 28-1 nella seduta del 28-11-1996. ------------ MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA DECRETO 31 marzo 1994. Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, contenente "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline... in materia di pubblico impiego.... "; Visto l'art. 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aggiunto dall'art. 26 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; Visto che, ai sensi del predetto art. 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, deve sentire le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale prima di definire il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; Sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Ritenuta la necessita' di procedere alla definizione del predetto codice di comportamento; Decreta Art. 1. Disposizioni di carattere generale 1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta', imparzialita' che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonche' i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarlo all'atto dell'assunzione in servizio. 2. Restano ferme le disposizioni riguardanti la responsabilita' penale, civile ed amministrativa dei pubblici dipendenti. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, direttive volte ad assicurare il recepimento del presente codice nei contratti collettivi di lavoro e a coordinare i principi con la materia della responsabilita' disciplinare. 4. Gli unici delle singole amministrazioni, che hanno competenza in materia di affari generali e personale, vigilano sulla corretta applicazione del codice e prestano consulenza ai dipendenti sui casi concreti. 5. Il dirigente dell'ufficio e' responsabile dell'osservanza delle norme del codice. Art. 2. Principi 1. Il comportamento del dipendente e' tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. 2. Il pubblico dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione 3. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente antepone il rispetto della legge e l'interesse pubblico a gli interessi privati propri ed altrui; ispira le proprie decisioni, ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato. 4. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantita' di tempo e di energie allo svolgimento dei propri compiti, si impegna a svolgere nel modo piu' semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilita' connesse ai propri compiti. 5. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio. Egli non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. 6. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, ai fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di confitto di interessi. 7. Nei rapporti con il cittadino, il dipendente dimostra la massima disponibilita' e non ne ostacola l'esercizio dei diritti, Favorisce l'accesso dei cittadini alle informazioni a cui essi abbiano titolo, e, nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti. 8. Nella vita sociale, il dipendente si impegna a evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Art. 3. Regali e altre utilita' 1. Il dipendente non chiede, per se' o per altri ne' accetta, neanche in occasione di festivita', regali o altre utilita', salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni o attivita' inerenti all'ufficio. 2. Il dipendente non offre regali o altre utilita' a un sovraordinato o a suoi parenti o conviventi; non chiede, ne' accetta, per se' o per altri, regali o altre utilita' da un subordinato o da suoi parenti salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore. Art. 4. Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, l'adesione del dipendente ad associazioni e organizzazioni, i cui interessi siano anche indirettamente coinvolti dallo svolgimento delle funzioni dell'amministrazione deve essere comunicata al dirigente dell'ufficio e all'organo di vertice dell'amministrazione. 2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione ancorche' le associazioni e le organizzazioni non abbiano carattere riservato, ne' si propongano l'ottenimento per i propri soci di posizioni di rilievo nelle pubbliche amministrazioni. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai partiti politici e ai sindacati. 4. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni di cui egli faccia parte, ne' li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera. Art. 5. Obblighi di dichiarazione 1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli interessi, finanziari o non finanziari che egli o i suoi parenti o conviventi abbiano nelle attivita' o nelle decisioni inerenti all'ufficio. 2. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli interessi finanziari che soggetti, con i quali abbia o abbia avuto rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita, abbiano in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio. 3. Il dirigente comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge, nonche' le successive modifiche. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria. 4. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, dichiara se abbia parenti o conviventi che esercitano attivita' politiche professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovra' dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Art.6. Obblighi di astensione 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri o di parenti o conviventi. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione della decisione o all'attivita' possa ingenerare sfiducia nell'indipendenza e imparzialita' dell'amministrazione. 2. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari di soggetti con i quali abbia rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita. Nei due anni successivi alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro o di collaborazione, il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente interessi finanziari dei soggetti sopra indicati. Per il dipendente che abbia avuto cariche direttive in imprese o enti pubblici o privati, l'obbligo di astensione ha la durata di cinque anni. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione della decisione o all'attivita' possa ingenerare sfiducia nella indipendenza e imparzialita' dell'amministrazione. 3. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni e ad attivita' che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari di individui od organizzazioni che, negli ultimi cinque anni, abbiano contribuito con denaro o altre utilita' alle sue spese elettorali. 4. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni e ad attivita' che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari, di individui od organizzazioni presso cui egli aspira ad ottenere un impiego o con cui egli aspira ad avere incarichi di collaborazione. 5. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari: a) di individui di cui egli sia commensale abituale; b) di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; c) di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; d) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente. 6. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio quando l'astensione riguarda quest'ultimo, decide il dirigente competente in materia di affari generali e personale. 7. Nel caso in cui, presso l'ufficio in cui presta servizio, siano avviati procedimenti che coinvolgano gli interessi di individui o organizzazioni rispetto ai quali sia prevista l'astensione, il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio. Art. 7. Attivita' collaterali 1. Il dipendente non svolge alcuna attivita' che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio. 2. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati. 3. Il dirigente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attivita' inerenti all'ufficio. 4. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilita' per prestazioni alle quali e' tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio. 5. Il dipendente non frequenta abitualmente persone o rappresentanti di imprese o altre organizzazioni che abbiano in corso, presso l'ufficio dove egli presta servizio, procedimenti contenziosi o volti ad ottenere la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ovvero autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati. La disposizione non vale se i soggetti in questione siano parenti o conviventi del dipendente. Art. 8. Imparzialita' 1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parita' di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta ne' accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri. 2. Il dipendente respinge le pressioni illegittime, ancorche' provenienti dai suoi superiori, indicando le corrette modalita' di partecipazione all'attivita' amministrativa. 3. Il dipendente che possa influire sullo svolgimento di una gara di appalto o di un procedimento contenzioso o di un esame o concorso pubblico, non accetta ne' tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma, a favore o a danno di partecipanti o interessati. Il dipendente che riceva una simile segnalazione per iscritto consegna il relativo documento al dirigente dell'ufficio e all'ufficio procedente. Il dipendente che riceva una simile segnalazione oralmente la respinge, facendo presente all'interlocutore che quanto richiesto non e' conforme al corretto comportamento di un pubblico dipendente, e ne informa per iscritto l'ufficio procedente. 4. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' relative allo stato giuridico o al trattamento economico di suoi parenti o conviventi che siano dipendenti della stessa amministrazione. 5. Il dipendente che aspiri ad una promozione, ad un trasferimento o ad un altro provvedimento, non si adopera per influenzare coloro che devono o possono adottare la relativa decisione o influire sulla sua adozione, ne' chiede o accetta che altri lo facciano. 6. Il dipendente che debba o possa adottare o influire sull'adozione di decisioni in ordine a promozioni, trasferimenti o altri provvedimenti relativi ad altri dipendenti, non accetta, ne' tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni comunque denominate, in qualunque forma, a loro favore o a loro danno. Il dirigente che riceva una simile segnalazione per iscritto consegna il relativo documento al dirigente dell'ufficio. Il dipendente che riceva una simile segnalazione oralmente la respinge, facendo presente all'interlocutore che quanto richiesto non e' conforme al corretto comportamento di un dipendente pubblico, e ne informa per iscritto l'ufficio procedente. Art. 9. Comportamento nella vita sociale 1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona ne' fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio' possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. Art. 10. Comportamento in servizio 1. Il dirigente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' delega ad altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 2. Durante l'orario di lavoro, il dipendente non puo' assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente dell'ufficio. 3. Durante l'orario di lavoro, non sono consentiti rinfreschi o cerimonie che non siano autorizzate dal dirigente dell'ufficio. 4. Il dipendente non utilizza a fini privati carta intestata o altro materiale di cancelleria, ne' elaboratori, fotocopiatrici o altre attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. 5. Salvo casi eccezionali, dei quali informa il dirigente dell'ufficio, il dipendente non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per effettuare telefonate personali. Durante l'orario d'ufficio, il dipendente limita la ricezione di telefonate personali sulle linee telefoniche dell'ufficio al minimo indispensabile. 6. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione. 7. Il dipendente non accetta per uso personale, ne' detiene o gode a titolo personale, utilita' che siano offerte a causa dell'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio. Art. 11. Rapporti con il pubblico 1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle richieste di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico delle richieste e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto, motivando genericamente il rifiuto con la quantita' di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. 2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione Il dipendente tiene sempre informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. Nel caso in cui organi di stampa riportino notizie inesatte sull'amministrazione o sulla sua attivita', o valutazione che vadano a detrimento della sua immagine, la circostanza va fatta presente al dirigente dell'ufficio, che valutera' l'opportunita' di fare precisazione con un comunicato ufficiale. 3. Il dipendente non prende impegni ne' fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se cio' possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialita'. 4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni con i cittadini, il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile. Art. 12. Contratti 1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilita' a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. 2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda comitati di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attivita' relative all'esecuzione del contratto. Se il suo ufficio e' coinvolto in queste attivita', dell'astensione informa per iscritto il dirigente dell'ufficio. 3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio. 4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale. Art. 13. Obblighi connessi alla valutazione dei risultati 1. Il dirigente fornisce all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguite dall'ufficio al quale e' preposto, in relazione agli standard di qualita' e di quantita' dei servizi fissati dall'amministrazione apposite carte dei diritti dell'utente. L'informazione e resa con particolare riguardo alle finalita' di parita' di trattamento tra le diverse categorie di utenti, piena informazione sulle modalita' dei servizi e sui livelli di qualita', agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili, semplificazione e celerita' delle procedure, osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanza e segnalazioni. Art. 14. Aggiornamento del codice 1. Ogni quattro anni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede, anche sulla scorta dei suggerimenti che provengano dalle singole amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali nonche' da associazioni di utenti o consumatori, a modificare e a integrare le disposizioni contenute nel presente decreto. Di tali modifiche e integrazioni si tiene conto, ai sensi degli articoli 50 e 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nelle direttive per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro. Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 1994 Il Ministro: CASSESE Registrato alla Corte dei Conti il 2 aprile 1994 Registro n. 1, Presidenza, foglio n. 150