ART. 5 Rideterminazione della retribuzione di posizione 1. La retribuzione di posizione complessivamente prevista nelle due componenti - fissa e variabile - dall'art. 53, comma 8 del CCNL di cui all'art. 1, e' rideterminata, rispettivamente dal 1.1.1997 e dal 31 dicembre 1997 sino al conferimento degli incarichi di cui agli artt. 54 e 55 del citato CCNL, secondo i valori indicati nella tabella allegato n. 1 del presente contratto. 2. I valori minimi degli incarichi previsti dall'art. 54 del CCNL di cui all'art. 1, dal 31 dicembre 1997 sono cosi' rideterminati a regime: 1 gennaio 1997 31 dicembre 1997 fascia a): L. 16.000.000 L. 16.000.000 fascia b): L. 13.500.000 L. 15.000.000 3. I valori minimi degli incarichi previsti dell'art. 55 del CCNL di cui all'art. 1, dal 31 dicembre 1997, sono cosi' rideterminati a regime: 1 gennaio 1997 31 dicembre 1997 fascia a): L. 9.500.000 L. 11.000.000 fascia b): L. 1.800.000 L. 2.000.000 4. Resta confermato quanto previsto dagli artt. 54, comma 2, 55, comma 4 e 68, comma 2 del CCNL citato all'art. 1. 5. Qualora la valutazione dei dirigenti prevista dall'art. 57 del medesimo CCNL non risulti positiva, gli effetti di essa si producono sulla componente variabile della retribuzione di posizione di cui alla tabella allegato n. 1 del presente contratto.