ART. 5
          Rideterminazione della retribuzione di posizione
    1.  La  retribuzione di posizione complessivamente prevista nelle
due componenti - fissa e variabile - dall'art. 53, comma 8  del  CCNL
di  cui  all'art. 1, e' rideterminata, rispettivamente dal 1.1.1997 e
dal 31 dicembre 1997 sino al conferimento degli incarichi di cui agli
artt. 54 e 55 del  citato  CCNL,  secondo  i  valori  indicati  nella
tabella allegato n. 1 del presente contratto.
    2. I valori minimi degli incarichi previsti dall'art. 54 del CCNL
di  cui  all'art.  1, dal 31 dicembre 1997 sono cosi' rideterminati a
regime:
                  1 gennaio 1997             31 dicembre 1997
fascia a):         L. 16.000.000               L. 16.000.000
fascia b):         L. 13.500.000               L. 15.000.000
    3. I valori minimi degli incarichi previsti  dell'art.    55  del
CCNL   di   cui   all'art.  1,  dal  31  dicembre  1997,  sono  cosi'
rideterminati a regime:
                  1 gennaio 1997              31 dicembre 1997
fascia a):         L. 9.500.000                L. 11.000.000
fascia b):         L. 1.800.000                L.  2.000.000
    4. Resta confermato quanto previsto dagli artt.  54, comma 2, 55,
comma 4 e 68, comma 2 del CCNL citato all'art. 1.
    5. Qualora la valutazione dei dirigenti prevista  dall'art.    57
del  medesimo  CCNL  non  risulti  positiva,  gli  effetti di essa si
producono sulla componente variabile della retribuzione di  posizione
di cui alla tabella allegato n. 1 del presente contratto.