(all. 1 - art. 1)
                               Art. 7.
                       Organi della fondazione
   Sono organi della Fondazione:
    l'assemblea dei soci;
    il consiglio di amministrazione;
    il comitato esecutivo se istituito;
    il presidente;
    il collegio dei revisori;
    il collegio dei probiviri;
    il segretario generale.
                               Art. 8.
                               S o c i
   (Omissis).
Comma 8.
   Decadono da soci coloro che riportino una condanna che  menomi  la
onorabilita' .. (omissis).
   (Omissis).
Comma 10.
   La    decadenza   dalla   qualita'   di   socio   e'   pronunciata
inappellabilmente,  su  proposta  del  collegio  dei  probiviri,  dal
consiglio di amministrazione.
   (Omissis).
Comma 12.
   I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti.
                              Art. 10.
                              Assemblea
   L'assemblea dei soci delibera:
    (omissis);
    sulla nomina dei revisori;
    sulla nomina dei probiviri;
    sulla approvazione .. ( omissis);
    (omissis);
    sulla  determinazione  del  compenso  annuo  e  della medaglia di
presenza  da  corrrispondere   ai   componenti   del   consiglio   di
amministrazione,  del comitato esecutivo, del collegio dei revisori e
del collegio dei probiviri.
   (Omissis).
                              Art. 17.
                            Attribuzioni
   (Omissis).
Comma 4.
   Sono di esclusiva competenza del  Consiglio,  oltre  alle  materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
    la nomina del presidente e del vice presidente;
    la nomina del comitato esecutivo se istituito;
    la modifica dello statuto  .. (omissis);
    (omissis).
                              Art. 18.
                         Comitato esecutivo
   Il  consiglio  di amministazione puo' istituire al proprio interno
un comitato esecutivo con funzioni propositive ed  istruttorie  nelle
materie   di  competenza  del  consiglio,  nonche'  con  funzioni  di
attuazione delle delibere del consiglio medesimo.
   Al  comitato  esecutivo  possono  essere  delegate soltanto quelle
attribuzioni  del   consiglio   di   amministrazione   che   non   ne
rappresentino  prerogative  basilari.  Esso  e' disciplinato quanto a
organizzazione ed attivita' da un atto regolamentare del consiglio di
amministrazione nel quale sono anche contenute le deleghe relative.
                              Art. 19.
                             Presidente
Comma 1.
   Il presidente ha la  rappresentanza  legale  della  Fondazione  di
fronte  ai  terzi  ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea dei
soci, il consiglio di amministrazione ed  il  comitato  esecutivo  se
istituito,  vigila  sulla  esecuzione  delle  deliberazioni  di detti
organi e sul conseguimento delle finalita' istituzionali.
Comma 2.
   Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza  il  presidente  puo'
assumere, sentito il segretario generale, decisioni di competenza del
consiglio  di  amministrazione o del comitato esecutivo se istituito.
Delle  decisioni  cosi'  assunte  deve  essere   data   comunicazione
all'organo competente in occasione della sua prima riunione.
   (Omissis).
                              Art. 21.
                       Collegio dei probiviri
   L'assemblea  nomina,  nel proprio ambito, un collegio di probiviri
composto da  tre  soci.  Essi  durano  in  carica  tre  anni  e  sono
rieleggibili.
   Ogni  questione,  che insorga fra i soci e la Fondazione in ordine
alla interpretazione e  all'applicazione  del  presente  statuto,  e'
differita  al  giudizio  esclusivo  e  inappellabile del collegio dei
probiviri.
   Spetta   altresi'   al   collegio    dei    probiviri    procedere
all'accertamento  dei  requisiti  dei nuovi soci, in base all'art. 8,
quinto comma, nonche' proporre al  consiglio  di  amministrazione  la
decadenza  dei soci in applicazione dell'art. 8, commi ottavo e nono,
dello statuto.
                              Art. 23.
                        Indennita' di carica
Comma 1.
   Al   presidente,   al   vice   presidente,   ai   consiglieri   di
amministrazione, ai componenti del comitato esecutivo, ai revisori ed
ai  probiviri  compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a
riunioni del consiglio di amministrazione e del  Comitato  esecutivo,
una medaglia di presenza, oltre al rimborso .. (omissis).
   (Omissis).
                              Art. 24.
                         Segretario generale
   (Omissis).
Comma 3.
   Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio e
del comitato esecutivo se istituito ed esegue le deliberazioni stesse
firmando  la  corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni
atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio.
   (Omissis).