Art. 7. Organi della fondazione Sono organi della Fondazione: l'assemblea dei soci; il consiglio di amministrazione; il comitato esecutivo se istituito; il presidente; il collegio dei revisori; il collegio dei probiviri; il segretario generale. Art. 8. S o c i (Omissis). Comma 8. Decadono da soci coloro che riportino una condanna che menomi la onorabilita' .. (omissis). (Omissis). Comma 10. La decadenza dalla qualita' di socio e' pronunciata inappellabilmente, su proposta del collegio dei probiviri, dal consiglio di amministrazione. (Omissis). Comma 12. I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti. Art. 10. Assemblea L'assemblea dei soci delibera: (omissis); sulla nomina dei revisori; sulla nomina dei probiviri; sulla approvazione .. ( omissis); (omissis); sulla determinazione del compenso annuo e della medaglia di presenza da corrrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri. (Omissis). Art. 17. Attribuzioni (Omissis). Comma 4. Sono di esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti: la nomina del presidente e del vice presidente; la nomina del comitato esecutivo se istituito; la modifica dello statuto .. (omissis); (omissis). Art. 18. Comitato esecutivo Il consiglio di amministazione puo' istituire al proprio interno un comitato esecutivo con funzioni propositive ed istruttorie nelle materie di competenza del consiglio, nonche' con funzioni di attuazione delle delibere del consiglio medesimo. Al comitato esecutivo possono essere delegate soltanto quelle attribuzioni del consiglio di amministrazione che non ne rappresentino prerogative basilari. Esso e' disciplinato quanto a organizzazione ed attivita' da un atto regolamentare del consiglio di amministrazione nel quale sono anche contenute le deleghe relative. Art. 19. Presidente Comma 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo se istituito, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di detti organi e sul conseguimento delle finalita' istituzionali. Comma 2. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il presidente puo' assumere, sentito il segretario generale, decisioni di competenza del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo se istituito. Delle decisioni cosi' assunte deve essere data comunicazione all'organo competente in occasione della sua prima riunione. (Omissis). Art. 21. Collegio dei probiviri L'assemblea nomina, nel proprio ambito, un collegio di probiviri composto da tre soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ogni questione, che insorga fra i soci e la Fondazione in ordine alla interpretazione e all'applicazione del presente statuto, e' differita al giudizio esclusivo e inappellabile del collegio dei probiviri. Spetta altresi' al collegio dei probiviri procedere all'accertamento dei requisiti dei nuovi soci, in base all'art. 8, quinto comma, nonche' proporre al consiglio di amministrazione la decadenza dei soci in applicazione dell'art. 8, commi ottavo e nono, dello statuto. Art. 23. Indennita' di carica Comma 1. Al presidente, al vice presidente, ai consiglieri di amministrazione, ai componenti del comitato esecutivo, ai revisori ed ai probiviri compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, una medaglia di presenza, oltre al rimborso .. (omissis). (Omissis). Art. 24. Segretario generale (Omissis). Comma 3. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo se istituito ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio. (Omissis).