(all. 1 - art. 1)
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE IPOTESI IN CUI LA NEGOZIAZIONE DEGLI
   STRUMENTI  FINANZIARI  TRATTATI NEI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI
   DEVE ESSERE ESEGUITA NEI MERCATI REGOLAMENTATI E LE CONDIZIONI  IN
   PRESENZA DELLE QUALI TALE OBBLIGO NON SUSSISTE.
                               Art. 1.
                           Fonti normative
   1.  Il  presente  regolamento  e'  adottato ai sensi dell'art. 21,
comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
                               Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
   1. Nel presente regolamento l'espressione:
     a) "d.lgs. n. 415/96" indica il decreto  legislativo  23  luglio
1996, n. 415;
     b)    "intermediari   autorizzati"   indica   le   Societa'   di
intermediazione mobiliare  (SIM),  le  imprese  di  investimento,  le
banche e gli agenti di cambio comunque abilitati a prestare in Italia
i servizi di:
     1)  negoziazione,  per  conto  proprio  o  per  conto  terzi, di
strumenti finanziari;
     2)  ricezione  e  trasmissione  di  ordini  aventi  ad   oggetto
strumenti finanziari;
     3) gestione di portafogli di investimento;
     c)  "strumenti  finanziari" indica gli strumenti di cui all'art.
1, comma 1, del d.lgs. n. 415/1996 e pertanto:
     1) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di  capitale  di
rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
     2)  le  obbligazioni,  i  titoli  di  Stato  e  gli altri titoli
negoziabili sul mercato dei capitali;
     3) le quote di organismi di investimento collettivo;
     4) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
     5) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato, che permetta di
acquisire gli strumenti indicati nei precedenti punti, e  i  relativi
indici;
     6)  i  contratti  "futures" su strumenti finanziari, su tassi di
interesse, su valute, su merci, e sui relativi indici,  anche  quando
l'esecuzione  avvenga  attraverso  il  pagamento  di differenziali in
contanti;
     7) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su  tassi
di  interesse, su valute, su merci nonche' su indici azionari (equity
swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento  di
differenziali in contanti;
     8)  i  contratti  a  termine collegati a strumenti finanziari, a
tassi di interesse, a valute, a merci, e ai  relativi  indici,  anche
quando  l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali
in contanti;
     9) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti
indicati  nei  precedenti  punti  e  i  relativi  indici,  nonche'  i
contratti  di  opzione  su valute, su tassi di interesse, su merci, e
sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso  il
pagamento di differenziali in contanti;
     10)  le  combinazioni  di  contratti  o  di  titoli indicati nei
precedenti punti;
     d) "mercati regolamentati" indica:
     1) la borsa valori;
     2) il mercato ristretto;
     3) gli altri mercati autorizzati iscritti  nell'elenco  previsto
dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 415/96;
     4)  i  mercati  regolamentati riconosciuti ai sensi dell'art. 16
della direttiva 93/22/CEE ed iscritti nella  sezione  speciale  dello
stesso  elenco,  come  previsto  dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. n.
415/96;
     e) "blocco" indica un ordine avente ad oggetto  un  quantitativo
di strumenti finanziari il cui controvalore sia non inferiore a:
     300 milioni di lire, nel caso in cui il controvalore giornaliero
medio  degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli
stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta inferiore
a 2,5 miliardi di lire;
     500 milioni di lire, nel caso in cui il controvalore giornaliero
medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano  sugli
stessi  strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso
tra 2,5 e 6 miliardi di lire;
     1 miliardo di lire, nel caso in cui il controvalore  giornaliero
medio  degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli
stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta  compreso
tra 6 e 20 miliardi di lire;
     3  miliardi di lire, nel caso in cui il controvalore giornaliero
medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano  sugli
stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta superiore
a 20 miliardi di lire.
   La   definizione   di  "blocco"  non  si  applica  agli  strumenti
finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 1, lettere f),  g),  h),
i) e j), del d.lgs. n. 415/96.
                               Art. 3.
              Obbligo di esecuzione delle negoziazioni
                      nei mercati regolamentati
   1.   Fatto  salvo  quanto  espressamente  previsto  ai  successivi
articoli 4  e  5,  gli  intermediari  autorizzati  eseguono  o  fanno
eseguire le negoziazioni di strumenti finanziari trattati nei mercati
regolamentati   italiani  esclusivamente  nei  mercati  regolamentati
indicati all'art. 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento.
                               Art. 4.
         Condizioni di esclusione dell'obbligo di esecuzione
            delle negoziazioni nei mercati regolamentati
   1. Le negoziazioni di strumenti finanziari  trattati  nei  mercati
regolamentati italiani possono essere eseguite o fatte eseguire dagli
intermediari  autorizzati  al  di  fuori  dei  mercati  regolamentati
indicati all'art. 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento, a
condizione che:
     a) il cliente abbia preventivamente autorizzato  l'intermediario
ad  eseguire o a far eseguire le negoziazioni al di fuori dei mercati
regolamentati;
     b)  l'esecuzione  delle  negoziazioni  al  di  fuori dei mercati
regolamentati  consenta  di  realizzare  un  miglior  prezzo  per  il
cliente.
   2. Nel caso di ordine telefonico, l'autorizzazione di cui al comma
1,  lettera  a),  puo'  essere rilasciata oralmente, a condizione che
l'intermediario ne mantenga idonea prova  nell'ambito  delle  proprie
procedure.
   3.  L'autorizzazione  di  cui  al comma 1, lettera a), deve essere
conferita con riguardo a singole operazioni.
                               Art. 5.
         Casi di inapplicabilita' dell'obbligo di esecuzione
            delle negoziazioni nei mercati regolamentati
   1.  L'obbligo  di  esecuzione  delle  negoziazioni  di   strumenti
finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani esclusivamente
nei  mercati  regolamentati indicati all'art. 2, comma 1, lettera d),
del presente regolamento, non si applica:
     a) alle negoziazioni disposte da investitori non residenti o non
aventi sede in Italia;
     b) alle  negoziazioni  aventi  ad  oggetto  titoli  di  Stato  o
garantiti dallo Stato;
     c)  alle  negoziazioni  aventi ad oggetto "blocchi" di strumenti
finanziari, come definiti  all'art.  2,  comma  1,  lettera  e),  del
presente regolamento.
   2. In relazione a quanto disposto al comma 1, lettera c), l'organo
del mercato regolamentato italiano in cui sono trattati gli strumenti
finanziari  rende noto, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun
anno, l'elenco degli strumenti finanziari  stessi  con  l'indicazione
del  relativo controvalore scambiato, rispettivamente, nei semestri 1
ottobre-31 marzo e 1 aprile-30 settembre. Gli elenchi hanno validita'
1 giugno e 1 dicembre.  Fino  al  1  giugno  1997,  restano  fermi  i
controvalori  minimi  dei  blocchi determinati dal Consiglio di borsa
con la delibera n. 679 del 22 maggio 1996.
                               Art. 6.
                             D u r a t a
   1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano per
il periodo massimo di un anno, a  far  data  dalla  loro  entrata  in
vigore.
   2.   Entro   tale   termine,   la  Consob,  valutati  gli  effetti
dell'applicazione del presente regolamento nonche' i provvedimenti di
attuazione del d.lgs. n. 415/96 che saranno adottati  dalle  societa'
di  gestione  dei mercati, si riserva di definire, ai sensi dell'art.
21, comma 2, del d.lgs. n. 415/96,  una  eventuale  nuova  disciplina
degli   obblighi   di   esecuzione  delle  negoziazioni  nei  mercati
regolamentati che consenta comunque  di  garantire  la  tutela  degli
investitori,  tenuto  conto  delle  varie  esigenze  di  tutela delle
diverse categorie e del loro livello di esperienza  professionale,  e
il buon funzionamento dei mercati mobiliari.
                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
   1.  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il quinto giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.