REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE IPOTESI IN CUI LA NEGOZIAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI NEI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DEVE ESSERE ESEGUITA NEI MERCATI REGOLAMENTATI E LE CONDIZIONI IN PRESENZA DELLE QUALI TALE OBBLIGO NON SUSSISTE. Art. 1. Fonti normative 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Nel presente regolamento l'espressione: a) "d.lgs. n. 415/96" indica il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; b) "intermediari autorizzati" indica le Societa' di intermediazione mobiliare (SIM), le imprese di investimento, le banche e gli agenti di cambio comunque abilitati a prestare in Italia i servizi di: 1) negoziazione, per conto proprio o per conto terzi, di strumenti finanziari; 2) ricezione e trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari; 3) gestione di portafogli di investimento; c) "strumenti finanziari" indica gli strumenti di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 415/1996 e pertanto: 1) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; 2) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli negoziabili sul mercato dei capitali; 3) le quote di organismi di investimento collettivo; 4) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; 5) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato, che permetta di acquisire gli strumenti indicati nei precedenti punti, e i relativi indici; 6) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; 7) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonche' su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; 8) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci, e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; 9) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nei precedenti punti e i relativi indici, nonche' i contratti di opzione su valute, su tassi di interesse, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; 10) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nei precedenti punti; d) "mercati regolamentati" indica: 1) la borsa valori; 2) il mercato ristretto; 3) gli altri mercati autorizzati iscritti nell'elenco previsto dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 415/96; 4) i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'art. 16 della direttiva 93/22/CEE ed iscritti nella sezione speciale dello stesso elenco, come previsto dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 415/96; e) "blocco" indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di strumenti finanziari il cui controvalore sia non inferiore a: 300 milioni di lire, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta inferiore a 2,5 miliardi di lire; 500 milioni di lire, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 2,5 e 6 miliardi di lire; 1 miliardo di lire, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 6 e 20 miliardi di lire; 3 miliardi di lire, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta superiore a 20 miliardi di lire. La definizione di "blocco" non si applica agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 1, lettere f), g), h), i) e j), del d.lgs. n. 415/96. Art. 3. Obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati 1. Fatto salvo quanto espressamente previsto ai successivi articoli 4 e 5, gli intermediari autorizzati eseguono o fanno eseguire le negoziazioni di strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani esclusivamente nei mercati regolamentati indicati all'art. 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento. Art. 4. Condizioni di esclusione dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati 1. Le negoziazioni di strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati al di fuori dei mercati regolamentati indicati all'art. 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento, a condizione che: a) il cliente abbia preventivamente autorizzato l'intermediario ad eseguire o a far eseguire le negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati; b) l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente. 2. Nel caso di ordine telefonico, l'autorizzazione di cui al comma 1, lettera a), puo' essere rilasciata oralmente, a condizione che l'intermediario ne mantenga idonea prova nell'ambito delle proprie procedure. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1, lettera a), deve essere conferita con riguardo a singole operazioni. Art. 5. Casi di inapplicabilita' dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati 1. L'obbligo di esecuzione delle negoziazioni di strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani esclusivamente nei mercati regolamentati indicati all'art. 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento, non si applica: a) alle negoziazioni disposte da investitori non residenti o non aventi sede in Italia; b) alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato; c) alle negoziazioni aventi ad oggetto "blocchi" di strumenti finanziari, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), del presente regolamento. 2. In relazione a quanto disposto al comma 1, lettera c), l'organo del mercato regolamentato italiano in cui sono trattati gli strumenti finanziari rende noto, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco degli strumenti finanziari stessi con l'indicazione del relativo controvalore scambiato, rispettivamente, nei semestri 1 ottobre-31 marzo e 1 aprile-30 settembre. Gli elenchi hanno validita' 1 giugno e 1 dicembre. Fino al 1 giugno 1997, restano fermi i controvalori minimi dei blocchi determinati dal Consiglio di borsa con la delibera n. 679 del 22 maggio 1996. Art. 6. D u r a t a 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano per il periodo massimo di un anno, a far data dalla loro entrata in vigore. 2. Entro tale termine, la Consob, valutati gli effetti dell'applicazione del presente regolamento nonche' i provvedimenti di attuazione del d.lgs. n. 415/96 che saranno adottati dalle societa' di gestione dei mercati, si riserva di definire, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 415/96, una eventuale nuova disciplina degli obblighi di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati che consenta comunque di garantire la tutela degli investitori, tenuto conto delle varie esigenze di tutela delle diverse categorie e del loro livello di esperienza professionale, e il buon funzionamento dei mercati mobiliari. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.