Art. 10.
  Successivamente  all'emissione  del  prestito,  e sempre al fine di
conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento,  anche
in  considerazione  delle  variazioni  di  tasso di cambio, il Tesoro
potra' provvedere alla ristrutturazione del prestito  e  a  tal  fine
stipulare, con una o piu' primarie istituzioni finanziarie italiane o
estere,  un  accordo per effetto del quale sostituira', in tutto o in
parte, secondo gli usi internazionali che  regolano  i  contratti  di
"swap",  i  pagamenti  in  dollari  statunitensi  a  tasso  fisso, in
pagamenti a tasso variabile, anche con differenti  scadenze,  nonche'
in valute diverse da quella originaria.
  Le   somme   dovute   dal  Tesoro  alla  controparte,  per  effetto
dell'operazione di cui al precedente comma, saranno  versate  tramite
la  Banca  d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate
dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le
aziende  di  credito  incaricate,  per  le   operazioni   conseguenti
all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato
decreto.