Art. 3. Ai titolari dei titoli di cui al precedente art. 2 e' attribuita la facolta' di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi allo scadere dell'ottavo anno, ovvero il 20 dicembre 2004. Tale richiesta dovra' pervenire al Tesoro per il tramite della JP Morgan entro e non oltre il 20 novembre 2004. Il rimborso verra' effettuato alla pari. Con successivo decreto ministeriale si provvedera' ad accertare il capitale nominale rimasto in circolazione dopo le operazioni di rimborso anticipato.