Art. 3.
  Ai titolari dei titoli di cui al precedente art. 2 e' attribuita la
facolta' di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi allo scadere
dell'ottavo anno, ovvero il 20 dicembre 2004.
  Tale  richiesta  dovra' pervenire al Tesoro per il tramite della JP
Morgan entro e non oltre il 20 novembre 2004.
  Il rimborso verra' effettuato alla pari.
  Con successivo decreto ministeriale si provvedera' ad accertare  il
capitale  nominale  rimasto  in  circolazione  dopo  le operazioni di
rimborso anticipato.