Art. 4.
  Ai  fini  fiscali  i  titoli rappresentativi del finanziamento ed i
relativi interessi sono equiparati  ai  titoli  del  debito  pubblico
italiano ed alle loro rendite.
  Salvo  le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992,
n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5  novembre  1992,
n.  429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte sugli interessi
ed altri frutti delle  obbligazioni  e  degli  altri  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, restano
ferme le disposizioni vigenti  relative  alle  esenzioni  fiscali  in
materia di debito pubblico.
  Ai  fini  fiscali,  i  titoli  sono altresi' esenti dall'obbligo di
denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.