Art. 5.
  Il  finanziamento  costituisce obbligazione diretta, generale e non
condizionata del Governo italiano; esso ha ed avra' il medesimo rango
nei confronti di qualsiasi  altro  prestito  non  privilegiato  dello
Stato.
  Il  Governo  italiano non accordera' ne' ipoteca, ne' pegni o altre
garanzie  reali  o  privilegi,  a  fronte  di  debiti  esteri   della
Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita
al presente finanziamento ed ai titoli rappresentativi dello stesso.
  I  sottoscrittori  del  prestito  ed i titolari dei relativi titoli
avranno facolta' di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo  del
capitale    erogato   e   degli   interessi   maturati,   prima   che
l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:
    a)  il  Governo  italiano  sia  inadempiente  nel  pagamento  del
capitale  o  degli  interessi  o  di  qualsiasi altra somma dovuta in
relazione al prestito e tale inadempienza perduri per un  periodo  di
oltre trenta giorni;
    b)  il  Governo  italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno
qualsiasi degli  obblighi  previsti  dai  termini  e  condizioni  del
prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni
da quello dell'avvenuta denuncia;
    c)  il  Governo  italiano  dichiari  una moratoria generale o sia
inadempiente nel pagamento di qualsiasi  suo  debito  estero,  ovvero
qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente
a causa di un inadempimento.
  Ai  fini  del  contratto  di  finanziamento  previsto  dal presente
decreto, per  debito  estero  si  intende  ogni  debito  del  Governo
italiano,  o  dallo stesso garantito, denominato in una o piu' valute
estere o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.