Art. 8.
  Al  fine  del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale
il Tesoro stipulera' un accordo con una o piu' banche internazionali.
Le banche incaricate di tale servizio riceveranno  i  relativi  fondi
dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate
dal Tesoro.
  I  rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito
incaricate,  conseguenti  al   servizio   finanziario   inerente   al
finanziamento, saranno regolati con separato decreto.