Art. 9.
  Il  contratto  di  finanziamento  ed  i  relativi  titoli di cui al
presente decreto saranno regolati dalla legge tedesca.
  Per le controversie derivanti dal contratto di finanziamento di cui
al  presente  decreto  i  giudici  italiani   avranno   giurisdizione
esclusiva.
  Il  Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto
italiano, per il presente finanziamento, di qualsiasi privilegio  che
gli possa spettare quale Amministrazione di Stato sovrano.