Art. 2.
                Termini per l'esercizio del controllo
 
  1.  Il  comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e' sostituito dal seguente:
  "  2.  I  provvedimenti  sottoposti  al  controllo  preventivo   ((
acquistano  efficacia )) se il competente ufficio di controllo non ne
rimetta l'esame alla sezione del  controllo  nel  termine  di  trenta
giorni  dal  ricevimento.  Il  termine  e'  interrotto  se  l'ufficio
richiede chiarimenti o  elementi  integrativi  di  giudizio.  Decorsi
trenta     giorni     dal     ricevimento    delle    controdeduzioni
dell'amministrazione, il provvedimento (( acquista  efficacia  ))  se
l'ufficio  non  ne  rimetta  l'esame  alla  sezione del controllo. La
sezione del controllo si pronuncia sulla conformita'  a  legge  entro
trenta  giorni  dalla  data  di deferimento dei provvedimenti o dalla
data di arrivo degli elementi richiesti  con  ordinanza  istruttoria.
Decorso  questo  termine  i  provvedimenti  divengono  esecutivi.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre
1969, n. 742.".
  2. Per il controllo della Corte dei conti  nell'autorizzazione  del
Governo   alla   sottoscrizione  dei  contratti  collettivi,  di  cui
all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  resta  fermo  il
disposto  di  cui  all'articolo  51,  comma  2,  del medesimo decreto
legislativo.
(( 2-bis. Nell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994,   ))
(( n. 20, le parole: "; puo' altresi' pronunciarsi sulla           ))
(( legittimita' di singoli atti delle amministrazioni dello Stato" ))
(( sono soppresse. ))                                              ))