Art. 2. Termini per l'esercizio del controllo 1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sostituito dal seguente: " 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo (( acquistano efficacia )) se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento (( acquista efficacia )) se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.". 2. Per il controllo della Corte dei conti nell'autorizzazione del Governo alla sottoscrizione dei contratti collettivi, di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, resta fermo il disposto di cui all'articolo 51, comma 2, del medesimo decreto legislativo. (( 2-bis. Nell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, )) (( n. 20, le parole: "; puo' altresi' pronunciarsi sulla )) (( legittimita' di singoli atti delle amministrazioni dello Stato" )) (( sono soppresse. )) ))