Art. 3.
                      Azione di responsabilita'
 
  1.  All'articolo  1  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20, sono
apportate le seguenti modificazioni:
(( a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:                       ))
(( "1. La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla             ))
(( giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita'  ))
(( pubblica e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni     ))
(( commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando             ))
(( l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali. Il    ))
(( relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi        ))
(( vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di ))
(( conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi".         ))
(( 1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo restando il       ))
(( potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque   ))
(( conseguiti dall'amministrazione o dalla comunita' amministrata  ))
(( in relazione al comportamento degli amministratori o dei        ))
(( dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilita'.    ))
(( 1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la        ))
(( responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che hanno     ))
(( espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella  ))
(( competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la     ))
(( responsabilita' non si estende ai titolari degli organi         ))
(( politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne       ))
(( abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.                  ))
(( 1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu' persone, la    ))
(( Corte dei conti, valutate le singole responsabilita', condanna  ))
(( ciascuno per la parte che vi ha preso.                          ))
(( 1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli           ))
(( concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o  ))
(( abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La       ))
(( disposizione di cui al presente comma si applica anche per i    ))
(( fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata   ))
(( in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del         ))
(( decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi              ))
(( l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la        ))
(( responsabilita' solidale e' effettuata in sede di ricorso per   ))
(( revocazione )) ".                                               ))
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  " 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso
in cinque anni, decorrenti dalla data in  cui  si  e'  verificato  il
fatto  dannoso,  ovvero,  in  caso  di occultamento doloso del danno,
dalla data della sua scoperta.";
(( c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:                    ))
(( "2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione   ))
(( dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.  ))
(( 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del   ))
(( comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.              ))
(( 2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15  ))
(( novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di       ))
(( prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31   ))
(( dicembre 1998, ovvero nel piu' breve termine dato dal compiersi ))
(( del decennio".                                                  ))
  c-bis) (( il comma 4 e' sostituito dal seguente: ))
(( "4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'            ))
(( amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche ))
(( quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti   ))
(( pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti         ))
(( commessi successivamente alla data di entrata in vigore della   ))
(( presente legge".                                                ))
  2.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, nel testo sostituito dal presente  articolo,  si
applicano anche ai giudizi in corso.
((    2-bis.    In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di  ))
(( quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14      ))
(( gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente   ))
(( articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al  ))
(( giudizio della Corte dei conti sono rimborsate                  ))
(( dall'amministrazione di appartenenza.                           ))
((    2-ter.    L'azione di responsabilita' per danno erariale non ))
(( si esercita nei confronti degli amministratori locali per la    ))
(( mancata copertura minima del costo dei servizi.                 ))