Art. 5.
          Sezione centrale di controllo. Adunanza plenaria
 
(( 1. Il comma 10 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.  ))
(( 20, e' sostituito dai seguenti:                                 ))
(( "10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della  ))
(( Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione      ))
(( preposti al coordinamento e da tutti i magistrati               ))
(( assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita      ))
(( annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni   ))
(( caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di     ))
(( sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta     ))
(( competenza per tipologia di controllo o per materia e           ))
(( deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza   ))
(( plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed  ))
(( e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento ))
(( e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, ))
(( individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione  ))
(( di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per      ))
(( ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle ))
(( regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento  ))
(( e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo ))
(( di ventuno votanti.                                             ))
(( 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria          ))
(( stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze ))
(( dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da      ))
(( parte del presidente della Corte dei conti".                    ))