Art. 6.
                       Assegnazione di ufficio
 
  1.  Il  periodo  di  tempo  di  cui all'articolo 1, comma 9, ultimo
periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data
del 30 aprile  1996,  successivamente  alla  quale  si  procede  alle
assegnazioni  definitive.  Le  assegnazioni  di  ufficio  non possono
superare, in ogni caso, la durata di un anno.