Art. 8.
                   Poteri del Segretario generale
             della Presidenza del Consiglio dei Ministri
 
  1. I decreti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  sono soggetti a controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti. Il Segretario generale  della  Presidenza  del
Consiglio   dei  Ministri  sovrintende  alla  organizzazione  e  alla
gestione amministrativa del Segretariato generale ed e' responsabile,
di fronte al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  dell'esercizio
delle  funzioni di cui all'articolo 19 della legge 23 agosto 1988, n.
400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio  o  delegate  al
Sottosegretario  di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
adottando, anche mediante delega dei  relativi  poteri  ai  capi  dei
Dipartimenti  e  degli  uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi
compresi  quelli  di  assegnazione  e  conferimento  di  incarichi  e
funzioni  a  personale diverso da quello di cui all'articolo 18 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.