AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 1 luglio 1996, n. 344 e
30 agosto 1996, n. 450". I DD.LL.  n.  344/1996  e  n.  450/1996,  di
contenuto  pressoche'  analogo  al  presente  decreto, non sono stati
convertiti  in  legge,  il  primo,   per   decorrenza   dei   termini
costituzionali, il secondo, perche' abrogato dall'art. 8 del presente
decreto    (i    relativi    comunicati    sono   stati   pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.   204
del 31 agosto 1996 e n. 249 del 23 ottobre 1996).
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  del 25 gennaio 1997 si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
 
                               Art. 1.
              Autorizzazione alla contrazione di mutui
 
  1.  Al  fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a
favorire lo sviluppo sociale ed economico  delle  aree  depresse  del
territorio  nazionale,  in  linea  con  i principi e nel rispetto dei
criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare
per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge  22  ottobre
1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995,  n.  32,  convertito
dalla  legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del decreto-legge
23 febbraio 1995, n.  41, convertito, con modificazioni, dalla  legge
22  marzo  1995,  n.  85,  dal  decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1995,  n.  341,
nonche'  per  gli  interventi  di  cui all'articolo 1, commi 78 e 79,
della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato  a  contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e
prestiti, con istituzioni finanziarie (( europee )) e con istituti di
credito, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato.
  2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma  1  sono  iscritte,
con  decreti  del  Ministro  del tesoro, su proposta del Ministro del
bilancio e della  programmazione  economica,  in  appositi  capitoli,
anche   di   nuova  istituzione,  degli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni statali interessate,  sulla  base  del  riparto  allo
scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno
1995,  n.  244,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n.  341, al comma 1 dopo le parole: "il Ministro del tesoro  e'
autorizzato    a    contrarre    mutui"   e'   aggiunta   la   parola
"quindicennali,"; al comma 2 dopo le parole: "a  decorrere  dall'anno
2001" sono aggiunte le parole: "fino all'anno 2015,".
  3.  Per  l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui  a
decorrere  dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997
e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i  medesimi
anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo   al  Ministero  del  tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti  variazioni
di bilancio.