Art. 2.
              Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci
 
  1. Per la completa  realizzazione  degli  interventi  previsti  dal
decreto-legge  21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, le  somme  stanziate  per  l'anno
1995   e  non  impegnate  al  termine  dell'esercizio  medesimo  sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso  del
1996.