Art. 3.
            Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno
 
  1. Tutti i contratti e  le  convenzioni  relativi  agli  interventi
trasferiti  ai  sensi  degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai
sensi dell'articolo 2 del  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32,
convertito  dalla  legge  7  aprile  1995,  n.  104,  sono differiti,
ancorche' scaduti, fino al completamento delle attivita'  progettuali
e  comunque  non  oltre  le scadenze previste dall'Unione europea per
quelli  relativi  a  progetti  che  beneficiano  di   cofinanziamento
comunitario.
  2.   Anche  per  consentire  l'utilizzo  del  concorso  finanziario
dell'Unione europea, le  risorse  derivanti  da  revoche  relative  a
progetti  di  cui  al  comma  1,  disposte  dai Ministeri competenti,
affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed  integrazioni,  per
essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.
(( 2-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 9-bis del decreto         ))
(( legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo ))
(( 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,           ))
(( convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e modificato      ))
(( dall'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,      ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.    ))
(( 341, e' aggiunto il seguente periodo: "Per l'esame e la         ))
(( definizione delle domande relative ai progetti speciali e alle  ))
(( opere di cui al comma 1, trasferite alla competenza del         ))
(( Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,       ))
(( provvede il commissario )) ad acta (( di cui all'articolo 19,   ))
(( comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito   ))
(( dalla legge 7 aprile 1995, n. 104". ))                          ))
(( 2-ter. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 23 giugno  ))
(( 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8      ))
(( agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "commissario )) ad acta (( ))
(( " sono aggiunte le seguenti: "e per non piu' di due consulenti  ))
(( giuridici per la definizione del contenzioso in atto".          ))