Art. 3. Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno 1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorche' scaduti, fino al completamento delle attivita' progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario. 2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri. (( 2-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 9-bis del decreto )) (( legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo )) (( 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, )) (( convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e modificato )) (( dall'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. )) (( 341, e' aggiunto il seguente periodo: "Per l'esame e la )) (( definizione delle domande relative ai progetti speciali e alle )) (( opere di cui al comma 1, trasferite alla competenza del )) (( Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, )) (( provvede il commissario )) ad acta (( di cui all'articolo 19, )) (( comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito )) (( dalla legge 7 aprile 1995, n. 104". )) )) (( 2-ter. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 23 giugno )) (( 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 )) (( agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "commissario )) ad acta (( )) (( " sono aggiunte le seguenti: "e per non piu' di due consulenti )) (( giuridici per la definizione del contenzioso in atto". ))