Art. 4. Fondi per le aree depresse 1. Al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalita' e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis". (( 1-bis. Per i lotti di cui al comma 4 dell'articolo 2 del )) (( decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si )) (( intendono i lotti senza contributi, mentre i progetti di )) (( industrializzazione approvati, con concessione di contributo, )) (( quindi revocati, possono essere riassegnati come previsto dal )) (( comma 5 dello stesso articolo 2 del citato decreto-legge n. 398 )) (( del 1993. )) 2. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di risanamento delle condizioni delle aree di crisi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, le disponibilita' in conto residui del capitolo 7741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 non impegnate in tale anno possono esserlo nel 1996. 3. In applicazione dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1980, n. 480, e per le finalita' di cui all'articolo 4, primo comma, della medesima legge, al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' produttiva e lo sviluppo dell'occupazione nel settore dell'industria cartaria ubicata nel territorio di Crotone, e' autorizzato un conferimento di lire 60 miliardi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 480 del 1980, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando la voce relativa al medesimo Ministero. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.