Art. 4.
                     Fondi per le aree depresse
 
  1. Al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, aggiunto dall'articolo 3 del  decreto-legge  8  febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il secondo
periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Le  somme iscritte in conto
competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate
alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire  dal  1995,  sono
mantenute  in  bilancio  per  essere versate in entrata e riassegnate
nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro  del  tesoro,  al
Fondo  di  cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalita' e le
procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis".
(( 1-bis. Per i lotti di cui al comma 4 dell'articolo 2 del        ))
(( decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con           ))
(( modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si          ))
(( intendono i lotti senza contributi, mentre i progetti di        ))
(( industrializzazione approvati, con concessione di contributo,   ))
(( quindi revocati, possono essere riassegnati come previsto dal   ))
(( comma 5 dello stesso articolo 2 del citato decreto-legge n. 398 ))
(( del 1993.                                                       ))
  2. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi  di  risanamento
delle  condizioni delle aree di crisi di cui all'articolo 2, comma 2,
del  decreto-legge  23  settembre  1994,  n.  547,  convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   22   novembre   1994,   n.  644,  le
disponibilita' in conto residui del  capitolo  7741  dello  stato  di
previsione  del Ministero del tesoro per l'anno 1995 non impegnate in
tale anno possono esserlo nel 1996.
  3. In applicazione dell'articolo 1,  terzo  comma,  della  legge  8
agosto  1980, n. 480, e per le finalita' di cui all'articolo 4, primo
comma, della medesima legge, al fine  di  assicurare  la  continuita'
dell'attivita'  produttiva e lo sviluppo dell'occupazione nel settore
dell'industria  cartaria  ubicata  nel  territorio  di  Crotone,   e'
autorizzato   un   conferimento   di   lire   60  miliardi  ai  sensi
dell'articolo 2 della citata legge n. 480 del 1980, cui  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1996,  all'uopo  utilizzando  la  voce  relativa  al medesimo
Ministero.
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.