Art. 5.
               Trasferimento di opere infrastrutturali
                      ed impianti alle regioni
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  sentito
il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, sono
trasferiti alle regioni Basilicata e  Campania  le  aree  industriali
nonche'  gli  impianti  e  le opere infrastrutturali realizzati nelle
aree industriali, ai sensi dell'articolo 32  della  legge  14  maggio
1981, n. 219. (( Per il completamento degli insediamenti produttivi e
per  la  gestione delle aree industriali le regioni si avvarranno dei
consorzi di sviluppo industriale competenti per  territorio  a  norma
dell'articolo  36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e
successive modificazioni. ))
  2. All'onere conseguente agli impegni di cui all'articolo 5,  commi
4  e  seguenti,  del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, valutato in 10  miliardi  di  lire
per  ciascun  anno  del triennio 1997-1999, si fa fronte con le somme
derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
agosto 1995, n. 341.