Art. 5. Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferiti alle regioni Basilicata e Campania le aree industriali nonche' gli impianti e le opere infrastrutturali realizzati nelle aree industriali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (( Per il completamento degli insediamenti produttivi e per la gestione delle aree industriali le regioni si avvarranno dei consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni. )) 2. All'onere conseguente agli impegni di cui all'articolo 5, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, valutato in 10 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1997-1999, si fa fronte con le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.