Art. 7.
                       Modifica e integrazione
                della legge 25 febbraio 1992, n. 210
 
  1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste
in un assegno,  reversibile  per  quindici  anni,  determinato  nella
misura  di  cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n.
177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2  maggio  1984,  n.
111. L'indennizzo e' cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi
titolo percepito ed e' rivalutato annualmente sulla base del tasso di
inflazione programmato.
   2.  L'indennizzo  di  cui  al  comma  1  e' integrato da una somma
corrispondente all'importo dell'indennita'  integrativa  speciale  di
cui  alla  legge  27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni,
prevista per la prima qualifica  funzionale  degli  impiegati  civili
dello  Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La
predetta somma integrativa e' cumulabile con l'indennita' integrativa
speciale o altra analoga indennita'  collegata  alla  variazione  del
costo  della  vita.  Ai  soggetti  di cui al comma 1 dell'articolo 1,
anche nel caso in  cui  l'indennizzo  sia  stato  gia'  concesso,  e'
corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi
dell'evento  dannoso  e  l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla
presente legge, un assegno (( una tantum )) nella  misura  pari,  per
ciascun  anno,  al  30  per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del
comma 1 e del primo periodo del presente  comma,  con  esclusione  di
interessi legali e rivalutazione monetaria.
   3.  Qualora  a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste
dalla presente legge sia derivata la  morte,  l'avente  diritto  puo'
optare  fra  l'assegno  reversibile di cui al comma 1 e un assegno ((
una tantum )) di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono
considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a  carico:
il  coniuge,  i  figli,  i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli
maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui  al  presente  comma
spettano  anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non
rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.
   4. Qualora la persona sia deceduta in  eta'  minore,  l'indennizzo
spetta ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale.
   5.   I   soggetti  di  cui  all'articolo  1  sono  esentati  dalla
partecipazione  alla  spesa  sanitaria  di  cui  ai  commi  14  e  15
dell'articolo  8  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, nonche' dal pagamento della quota fissa per ricetta di
cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8  della  citata  legge  n.
537  del  1993,  introdotto  dall'articolo  1 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per
la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.
   6.  I  benefici  di  cui  alla presente legge spettano altresi' al
coniuge  che  risulti  contagiato  da  uno  dei   soggetti   di   cui
all'articolo 1, nonche' al figlio contagiato durante la gestazione.
   7. Ai soggetti danneggiati che contraggono piu' di una malattia ad
ognuna  delle  quali  sia conseguito un esito invalidante distinto e'
riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo,
un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro  della  sanita'  con
proprio  decreto,  in  misura non superiore al 50 per cento di quello
previsto ai commi 1 e 2".
  2. In attesa di una nuova e piu' completa  disciplina  legislativa,
le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e
1996.
  3. Ai maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  2
della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del
presente  articolo,  pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire
91 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire  90  miliardi
per  l'anno  1995  e  a  lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, a carico
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  2599  dello   stato   di
previsione   del   Ministero   della   sanita'   per  l'anno  1995  e
corrispondente capitolo per l'esercizio 1996, e quanto  a  lire  30,5
miliardi  per  l'anno  1996 mediante riduzione dello stanziamento del
capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
lo stesso anno.
  4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
e' sostituito dal seguente:
  "  1.  I  soggetti  interessati  ad  ottenere  l'indennizzo  di cui
all'articolo 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanita'
entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di
epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di  infezioni  da
HIV.  I  termini  decorrono  dal  momento  in  cui,  sulla base della
documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto  risulti  aver
avuto  conoscenza  del  danno.  La USL provvede all'istruttoria delle
domande e all'acquisizione del giudizio di cui al successivo articolo
4, sulla base di direttive del Ministero della sanita'".
  5. Le domande gia' presentate al Ministero della  sanita',  per  le
quali  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto non e'
ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli  assessorati  alla
sanita'  delle  regioni  e  delle  province autonome, per l'ulteriore
invio alle USL territorialmente competenti ai fini degli  adempimenti
previsti dal comma 4.
  6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
dopo  le  parole: "Ministro della sanita'" sono inserite le seguenti:
", tramite la USL territorialmente competente,".