Art. 2.
  1. A  decorrere  dal  1  ottobre  1997  non  sara'  piu'  possibile
concedere  l'omologazione CE o l'omologazione nazionale di un tipo di
veicolo se non sono soddisfatte le prescrizioni del presente decreto.
  2. L'entrata in vigore del presente  decreto  non  fa  decadere  le
omologazioni gia' rilasciate in applicazione del decreto ministeriale
29 settembre 1977, ne' vieta la loro estensione.