Art. 2. 1. A decorrere dal 1 ottobre 1997 non sara' piu' possibile concedere l'omologazione CE o l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo se non sono soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. 2. L'entrata in vigore del presente decreto non fa decadere le omologazioni gia' rilasciate in applicazione del decreto ministeriale 29 settembre 1977, ne' vieta la loro estensione.