(all. 2 - art. 1)
                             ALLEGATO II
                      DISPOSITIVI DI RIMORCHIO
1.       Numero
1.1.        Ogni veicolo  deve  essere  dotato  anteriormente  di  un
         dispositivo  specifico  di rimorchio su cui si possa fissare
         una attrezzatura di collegamento, quale una barra o una fune
         di traino.
1.2.      I veicoli della categoria M1, definiti dall'allegato  II  A
         della  direttiva  70/156/CEE,  ad  accezione  di  quelli non
         idonei a circolare con un carico rimorchiato, devono  essere
         dotati  anche  posteriormente di un dispositivo specifico di
         rimorchio.
2.       Resistenza
2.1.      I dispositivi specifici di rimorchio, fissati  al  veicolo,
         devono  resistere  ad  una  forza  statica  di trazione e di
         spinta almeno pari  alla  meta'  del  peso  a  pieno  carico
         ammesso  per il veicolo, solo e senza carico rimorchiato, al
         quale sono fissati.