ALLEGATO II DISPOSITIVI DI RIMORCHIO 1. Numero 1.1. Ogni veicolo deve essere dotato anteriormente di un dispositivo specifico di rimorchio su cui si possa fissare una attrezzatura di collegamento, quale una barra o una fune di traino. 1.2. I veicoli della categoria M1, definiti dall'allegato II A della direttiva 70/156/CEE, ad accezione di quelli non idonei a circolare con un carico rimorchiato, devono essere dotati anche posteriormente di un dispositivo specifico di rimorchio. 2. Resistenza 2.1. I dispositivi specifici di rimorchio, fissati al veicolo, devono resistere ad una forza statica di trazione e di spinta almeno pari alla meta' del peso a pieno carico ammesso per il veicolo, solo e senza carico rimorchiato, al quale sono fissati.