Art. 2. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 non sara' possibile: rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo; rifiutare l'immatricolazione, vietare la vendita, o la messa in circolazione di un veicolo per motivi concernenti gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, se essi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/115/CEE come da ultimo modificata dalla direttiva n. 96/38/CE della Commissione che viene recepita dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1 ottobre 1999, per i veicoli della categoria M2 aventi una massa massima non superiore a 3500 kg e dal 1o ottobre 1997 per tutti gli altri veicoli, non sara' piu' possibile: rilasciare l'omologazione CE; rilasciare l'omologazione nazionale; di un tipo di veicolo per motivi riguardanti gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, se non sono soddisfatte le prescrizioni del presente decreto.