Art. 2.
    1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 non sara' possibile:
    rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale di un tipo
di veicolo;
    rifiutare l'immatricolazione, vietare la vendita, o la  messa  in
circolazione di un veicolo per motivi concernenti gli ancoraggi delle
cinture  di  sicurezza, se essi sono conformi alle prescrizioni della
direttiva 76/115/CEE come da ultimo  modificata  dalla  direttiva  n.
96/38/CE della Commissione che viene recepita dal presente decreto.
    2.  A decorrere dal 1 ottobre 1999, per i veicoli della categoria
M2 aventi una massa massima non superiore a 3500 kg e dal 1o  ottobre
1997 per tutti gli altri veicoli, non sara' piu' possibile:
    rilasciare l'omologazione CE;
    rilasciare l'omologazione nazionale;
    di  un tipo di veicolo per motivi riguardanti gli ancoraggi delle
cinture di sicurezza, se non sono  soddisfatte  le  prescrizioni  del
presente decreto.